Come presentare le pratiche riguardanti societa ed imprese individuali
 
Sono obbligati a presentare le pratiche per via telematica i seguenti soggetti:
 
  •  Le imprese individuali
  •  Le societa semplici
  •  Le societa in nome collettivo
  •  Le societa in accomandita semplice
  •  Le societa per azione
  •  Le societa a responsabilita limitata
  •  Le societa in accomandita per azioni
  •  Le societa cooperative e di mutuo soccorso
  •  Le societa consortili
  •  I consorzi
  •  I GEIE
  •  Le societa estere aventi sede secondaria in Italia
  •  Gli enti pubblici economici
  •  Le societa tra avvocati

Per l'invio telematico, le pratiche devono essere compilate con modalita ComUnica e redatte mediante l'applicativo on line DIRE, firmate digitalmente e trasmesse via internet con Telemaco. Per maggiori informazioni sulla trasmissione telematica e possibile consultare il sito http://web.telemaco.infocamere.it
 
Per assistenza sull'utilizzo del servizio Telemaco:

puo essere richiesta un'assistenza scritta o prenotata una richiamata direttamente dall'area di assistenza pratiche del portale registroimprese.it
 
 
Per le istruzioni circa la compilazione dei singoli modelli, si rimanda
 
          
Nel portale e possibile trovare:
 
          
  1. tutte le informazioni su modalita e termini di presentazione delle singole pratiche al Registro delle Imprese;
  2. la modulistica integrativa nell'area Modelli e Utilita' ;
  3. le istruzioni di compilazione per l'invio delle pratiche mediante l'applicativo DIRE
  4. approfondimenti tematici su tutti gli adempimenti registro imprese, compresi i requisiti professionali e morali per l'esercizio delle Attivita Verificate dal Registro Imprese
  5. tutte le informazioni e la modulistica riferita alle cosidette attivita verificate dal registro imprese (installazione di impianti, agenti e rappresentantimediatori, spedizionieri, attivita di commercio all'ingrosso, autoriparatori, attivita di facchinaggio, imprese di pulizie), nonche alle imprese artigiane.
 
Le altre attivita economiche (non verificate dal registro imprese), iscrivibili qualora esercitate in forma di impresa, pur condizionate al possesso di requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi, non sono soggette ad abilitazione da parte della  Camera di Commercio; in tali casi pertanto per denunciare l'inizio dell'attivita al Registro Imprese e sufficiente:
 
in tutti i casi in cui per l'inizio dell'attivita e prevista la presentazione ad altri enti di Scia o Comunicazioni, oppure il rilascio di autorizzazioni, iscrizioni in albi o ruoli, o comunque l'ottenimento di atti di assenso comunque denominati, indicare gli estremi di tali adempimenti negli appositi riquadri presenti nella modulistica e destinati alla denuncia di inizio attivita;
 
nei casi in cui i riquadri della modulistica non siano sufficienti per indicare tutti gli adempimenti, oppure nei casi in cui non siano presenti i codici appropriati, e possibile compilare, firmare digitalmente e allegare alla pratica il modello denominato Registro Imprese - Denuncia Attivita presente nella scheda Modulistica integrativa registro imprese posta nella pagina iniziale del portale del Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI).
Per ulteriori informazioni di dettaglio e inoltre disponibile, sempre nel portale SARI, la scheda di approfondimento Nuova procedura per pratiche di inizio attivita.
 
 
Per i termini di presentazione delle pratiche e le relative sanzioni devono essere considerate le indicazioni contenute nella Guida all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni relative al registro imprese e al R.E.A..  
 
 

 
Attivita di manutentore del verde - giardiniere
 
Per lo svolgimento dell'attivita di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, la legge richiede particolari requisiti (art. 12 legge 154/2016).
 
Al registro imprese non sono attribuite competenze specifiche per l'accertamento di tali requisiti; tuttavia l'attivita di manutentore del verde deve considerarsi un'attivita soggetta a specifica regolamentazione per la quale occorre attestare il possesso dei requsiti medesimi.
 
A tal fine il registro imprese di Firenze ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione che, in caso di inizio di attivita, dovra essere allegato alla pratica telematica di Comunicazione Unica con la quale viene denunciato l'inizio dell'attivita di manutentore del verde.
 
 
Con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, modificativo e integrativo dell'Accordo dell'8 giugno 2017, e stato definito lo standard professionale e formativo per l'attivita di manutenzione del verde.
 
L'accordo, al punto 7 lettera H, prevede un'esenzione dal percorso formativo unicamente con esplicito riferimento alle imprese iscritte alla data del 28/07/2016 e gia attive a quella data per l'esercizio dell'attivita di manutenzione del verde.
Tale esenzione e prevista per il titolare, il socio partecipante al lavoro, il dipendente, il collaboratore familiare, il coadiuvante.
 
Il Registro delle Imprese di Firenze non ritiene di poter attivare la procedura indicata nell'Accordo Stato Regioni per le imprese in attivita al 25 agosto 2016, fino a quando non saranno emanate disposizioni uniformi a livello nazione sulla natura/quantita della documentazione da presentare e su come effettuare la valutazione.
 
Le CCIAA della Toscana hanno richiesto chiarimenti sulle procedure da adottare ai Ministeri competenti. 
 
In data 20/02/2020, essendo stata interpellata sull'argomento da un'associazione di categoria, anche Unioncamere Toscana e intervenuta sull'argomento ribadendo che, non essendo a tutt'oggi  pervenuti chiarimenti  da parte dei competenti ministeri in merito alla effettiva documentazione da richiedere alle imprese, ne in merito al relativo procedimento amministrativo che le imprese dovrebbero seguire per adempiere al dettato normativo, la data del 22/02/2020 debba considerarsi come termine ordinatorio e non perentorio e che, in attesa dei chiarimenti attesi in primo luogo dal  Ministero dello Sviluppo Economico, nessun adempimento debba essere effettuato al registro imprese entro la suddetta data.
 
L'eventuale attivazione delle procedure sara in ogni caso prontamente pubblicizzata sul sito della CCIAA e nel portale Supporto Specialistico Registro Imprese (SSRI) nel quale e consultabile anche l'approfondimento  Attivita di manutentore del verde - giardiniere
 
Sollecito evasioni pratiche
 
Le pratiche telematiche vengono istruite entro 5 giorni (90 per i bilanci) dalla data di invio - salvo nei periodi di punta - secondo il criterio cronologico; pertanto eventuali solleciti (da inviare per email all'indirizzo registro.imprese@fi.camcom.it) possono essere inoltrati solo dal sesto giorno dopo l'invio (dal novantunesimo per i bilanci) ed in difetto del decorso di detto termine la richiesta non verra presa in carico.
Nel caso di pratiche gia sospese, l'ufficio non esaminera i solleciti se non decorsi 5 giorni dalla chiusura della correzione da parte dell'utente.
 
Prima del decorso dei 5 giorni (90 per i bilanci) dalla data dell'invio e comunque possibile inoltrare una richiesta di evasione urgente, allegando idonea documentazione giustificativa di urgenti adempimenti richiesti all'impresa da soggetti esterni. In mancanza della documentazione giustificativa la richiesta non verra presa in carico.
Le richieste devono essere indirizzate alla casella email: registro.imprese@fi.camcom.it
 

Cittadini stranieri

 
Per iniziare un'attivita di lavoro autonomo (cioe un'attivita industriale, professionale, artigianale o commerciale, costituire societa di capitale o di persone o accedere a cariche societarie), sia come imprenditori individuali che come soci o amministratori di societa di persone o di capitali, i cittadini extracomunitari residenti in Italia devono essere in possesso di un permesso di soggiorno valido ai fini del lavoro autonomo.
 

Se i soci di societa non sono residenti, e necessario accertare le condizioni di reciprocita tra l'Italia e il paese di appartenenza. Informazioni sulle condizioni di reciprocita fra l'Italia ed altri Stati sono disponibili sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri
 

I permessi di soggiorno validi ai fini del lavoro autonomo sono:

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
- permesso di soggiorno per motivi familiari
- permesso di soggiorno per "assistenza minore"
- permesso di soggiorno per asilo
- permesso di soggiorno per attesa occupazione
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
 

I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale che vogliano svolgere un'attivita di lavoro autonomo possono chiedere la conversione, presentando una domanda on line allo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura competente per territorio (luogo nel quale l'attivita sara esercitata). Il sito cui accedere e www.interno.it.
 

Il DPCM del 17/12/2004, che regola i flussi di ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005, prevede, all'art. 3, comma 2, la possibilita di convertire solamente i permessi di soggiorno relativi ai motivi di studio e formazione professionale e non quelli con tipologia diversa, quale, ad esempio, turismo, affari, cure mediche, ecc.
 

Una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico per l'immigrazione convochera il richiedente presso i propri uffici, ove dovra esibire, tra l'altro, l'attestazione dei parametri economico-finanziari rilasciati dalla Camera di Commercio, secondo quanto indicato dall'art. 39, c. 7 del D.P.R. n. 394/1999 cosi come modificato dal D.P.R. n. 334/2004. L'attestazione ha validita di tre mesi e si fonda sulla disponibilita in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

Devono richiedere l'attestazione anche coloro che intendono operare come soci prestatori d'opera presso societa, anche cooperative, costituite da almeno tre anni; per quelle costituite da meno di tre anni non deve essere richiesta alcuna attestazione.

La Camera di Commercio e competente esclusivamente nel caso in cui l'attivita di lavoro autonomo sia svolta in forma imprenditoriale quale imprenditore individuale o socio prestatore d'opera di societa.
 
Altre informazioni sono reperibili nella pagina del nostro sito di seguito linkata
 
 
Contatti

Registro delle imprese, REA, artigianato

Responsabile
Registro delle imprese, REA, artigianato
Email
registro.imprese@fi.camcom.it
Note
Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi
Ultima modifica
Lun, 09/09/2024 - 12:10