Artigianato artistico e tradizionale: caratteristiche e requisiti
Le imprese artigiane che svolgono attività riconducibili ai comparti dell’artigianato artistico e tradizionale possono richiedere uno specifico riconoscimento, a condizione che rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Tale riconoscimento è finalizzato a valorizzare le lavorazioni contraddistinte da un particolare pregio estetico, culturale, tecnico o identitario, nonché le produzioni realizzate mediante competenze, procedimenti e tecniche consolidati e trasmessi nel tempo.
Lavorazioni artistiche
Rientrano tra le lavorazioni artistiche:
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le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
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le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l’ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ).
Lavorazioni tradizionali
Sono considerate lavorazioni tradizionali:
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le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;
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tali lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l’ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.
Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d’uso.
Settori interessati
Possono rientrare nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività relative a:
- cuoio, pelletteria e tappezzeria
- confezione di articoli di abbigliamento, articoli in pelliccia, fabbricazione di articoli di maglieria
- decorazioni
- fotografia, riproduzione disegni e pittura
- legno e affini
- fabbricazione di prodotti in metallo
- fabbricazione di gioielleria, bigiotteria
- servizi dei parrucchieri e altri trattamenti estetici
- fabbricazione di strumenti musicali
- tessitura, ricamo e affini
- vetro, ceramica, pietra e affini
- carta
- industrie alimentari e delle bevande
- fabbricazione di orologi
- attività di conservazione e restauro di opere d’arte