Requisiti soggettivi dell'imprenditore artigiano
Per il riconoscimento della qualifica artigiana, l’imprenditore deve possedere i seguenti requisiti personali:
- partecipare personalmente e manualmente al processo produttivo dell’impresa;
- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per esercitare attività lavorativa;
- possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa per l’esercizio delle attività regolamentate, quali, ad esempio, quelle di acconciatore, estetista, impiantista, autoriparatore, impresa di pulizia, facchinaggio, panificazione, manutenzione del verde, autotrasporto e lavanderia;
- nelle attività regolamentate, ai fini del riconoscimento dei requisiti artigiani previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale Toscana, il responsabile tecnico, il preposto o il gestore in possesso dei requisiti professionali deve coincidere:
- con il titolare, nel caso di impresa individuale;
- con un socio che partecipa personalmente all’attività, nel caso di società di persone o s.r.l.
Requisiti oggettivi dell’impresa
L’impresa deve esercitare concretamente un’attività artigiana, dotarsi di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento della stessa e operare nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa. La valutazione tiene conto, in particolare, dell’autonomia dell’impresa, dell’adeguatezza delle attrezzature utilizzate e dell’effettiva organizzazione dell’attività.
Incompatibilità
Il riconoscimento della qualifica artigiana presuppone che l’imprenditore, o il socio che presta la propria attività nell’impresa, svolga il lavoro in modo personale, abituale e prevalente. Possono pertanto risultare incompatibili con l’iscrizione, le situazioni in cui l’interessato eserciti prevalentemente un’attività di lavoro subordinato oppure partecipi già, come titolare o socio prestatore d’opera, a un’altra impresa in misura tale da compromettere il requisito della prevalenza.
La sussistenza di eventuali incompatibilità deve essere valutata singolarmente, tenendo conto dell’assetto dell’impresa e delle concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività lavorativa.