I cittadini stranieri che intendono avviare un’attività economica in Italia o presentare pratiche al Registro delle Imprese devono verificare preventivamente i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di soggiorno, lavoro autonomo e iscrizione al Registro Imprese.

Le regole cambiano in base alla cittadinanza del richiedente:

  • cittadini comunitari;
  • cittadini extracomunitari residenti in Italia;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero.

La Camera di Commercio di Firenze rilascia inoltre, nei casi previsti, il nulla osta e l’attestazione dei parametri economico-finanziari necessari per l’avvio di attività autonome da parte di cittadini extracomunitari.

 

Cittadini extracomunitari

Requisiti per svolgere attività autonoma

Il cittadino extracomunitario che intende:

  • avviare un’impresa
  • modificare o cessare un’attività
  • assumere cariche societarie
  • diventare socio di società di persone
  • operare come amministratore o legale rappresentante

deve possedere requisiti diversi in base alla propria residenza.

 

Se il cittadino risiede in Italia

È necessario possedere:

  • un permesso di soggiorno valido per lavoro autonomo o attività imprenditoriale;
  • il codice fiscale italiano.

 

Se il cittadino mantiene la residenza all’estero

L’attività può essere esercitata solo se è rispettata la condizione di reciprocità tra l’Italia e il Paese di origine.

La verifica della reciprocità può essere effettuata tramite le rappresentanze diplomatiche italiane o consultando il Ministero degli Affari Esteri.

 

Permessi di soggiorno validi per attività autonoma

Il cittadino extracomunitario deve dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia al momento della presentazione della pratica.

Sono considerati validi per l’esercizio di attività autonoma i permessi di soggiorno rilasciati per:

  • lavoro autonomo;
  • lavoro subordinato non stagionale;
  • motivi familiari;
  • assistenza minore;
  • attesa occupazione;
  • asilo o protezione internazionale;
  • protezione sussidiaria;
  • protezione speciale;
  • permesso unico di soggiorno e lavoro (D.Lgs. n. 40/2014);
  • ricerca lavoro per studenti;
  • atti di valore civile;
  • casi speciali previsti dalla normativa;
  • lavoro autonomo per start-up innovative.

Anche i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possono svolgere attività autonome in Italia.

I titolari di permesso per studio o formazione professionale che intendono svolgere attività autonoma devono richiedere la conversione del permesso alla Prefettura territorialmente competente, ossia quella del luogo in cui l’attività verrà esercitata. Il sito da consultare è www.interno.it.

 

Non consentono invece l’avvio di attività autonoma i permessi rilasciati, ad esempio, per:

  • turismo;
  • affari;
  • lavoro stagionale;
  • residenza elettiva;
  • alcuni casi di protezione temporanea o speciale non convertibili.

 

Per conoscere le attività economiche che è possibile esercitare, le autorizzazioni necessarie e l'ente di competenza, è possibile consultare la banca dati ATECO (ATtività ECOnomiche).

 

Riferimenti normativi

La materia è disciplinata, tra l’altro, dalle seguenti norme:

  • D.Lgs. 30/2007
  • D.Lgs. 286/1998
  • D.Lgs. 3/2007
  • DPR 394/1999
  • Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011

 

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Lun, 02/11/2026 - 11:01