Annotazione imprese artigiane
- lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati , e attività di prestazione di servizi;
- l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
- l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati dall’art. 9 della L. 53/2008.
I soggetti interessati
Requisiti
Cosa fare
Guida Regionale Artigianato
Attività di estetista
Attività di acconciatore
I soggetti interessati
Possono ottenere l'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane:
- le società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008
- le società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008, e non siano soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in un'altra s.a.s.
- società a responsabilità limitata con unico socio, purché il socio sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.
- le società cooperative, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008
- le società a responsabilità limitata pluripersonale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e possegga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.
- i consorzi e le società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, purché in numero non superiore ad un terzo
- gli enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, sempreché le imprese detengano la maggioranza degli organi deliberanti.
REQUISITI
REQUISITI PERSONALI
a) partecipazione manuale al processo produttivo
b) possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini)
c) maggiore età
d) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea
e) per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno per:
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato (non stagionale)
- “assistenza minore”
- asilo
- attesa di occupazione
- protezione sussidiaria
REQUISITI DIMENSIONALI D'IMPRESA
Per le imprese che non lavorano in serie:
un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
Per le imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
Per le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
Per le imprese di trasporto:
un massimo di 8 dipendenti;
Per le imprese di costruzioni edili:
un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Cosa fare
Iscrizioni, Modifiche, Cancellazioni
La Guida Regionale Artigianato
Normativa di riferimento
- Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
- Legge n. 57 del 5.03.2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
- Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 - Norme in materia di artigianato.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 ottobre 2009, n. 55/R –Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R)
Attività di estetista
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 47/R del 2 ottobre 2007 è stato emanato il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 28 del 31 maggio 2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), che ha introdotto l’obbligo, per coloro che svolgono le attività ivi regolamentate, di seguire percorsi formativi specifici, che portano al conseguimento di una qualifica professionale, mirata per ogni attività esercitata.
Tutti coloro che, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, intendono svolgere attività di estetica, tatuaggi, piercing e trucco con dermopigmentazione.
Per acquisire la qualifica di estetista valida per l’esercizio autonomo della professione è necessario, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, il superamento di un esame teorico/pratico preceduto dallo svolgimento, alternativo, del seguente iter formativo:
1. frequenza di un corso regionale della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da ulteriore corso di specializzazione di un anno, oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista o presso uno studio medico specializzato, in qualità di dipendente;
2. periodo di apprendistato presso un’impresa di estetista o presso uno studio medico specializzato, della durata di legge, seguito, in alternativa, da:
- un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente a tempo pieno;
- frequenza di un corso regionale della durata di 300 ore di formazione teorica.
E' possibile accedere al corso di formazione teorica di 300 ore e sostenere, quindi, l’esame teorico/pratico di cui sopra, anche a coloro che alla data del 25/10/2007 (data di entrata in vigore del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 28/2004 “Disciplina delle attività di estetica”) abbiano maturato 3 anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, presso un’impresa di estetista. L’attività lavorativa in questo caso deve essere stata svolta nel quinquennio antecedente all’iscrizione al corso.
E' comunque possibile richiedere il duplicato di qualifica rilasciata secondo la normativa precedente sia personalmente (Dove andare) che per posta, indirizzando la richiesta alla Camera di Commercio di Firenze (Piazza Dei Giudici, n. 3 - 50123 Firenze).
Tatuaggi, Piercing e Trucco con dermopigmentazione
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 47/r del 2 ottobre 2007, è stato emanato il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2004, n.28 (Disciplina delle attività di estetica tatuaggi e piercing), il quale ha introdotto l’obbligo, per coloro che svolgono le attività ivi regolamentate, di seguire percorsi formativi diversi che portano al conseguimento di una qualifica professionale specifica per ogni singola attività esercitata.
Per quanto riguarda i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, già svolgevano, sotto qualunque forma, le attività di tatuaggi e piercing, nonché per coloro che svolgevano l’attività di trucco con dermopigmentazione, l’art. 102 del suddetto regolamento, al fine dell’esercizio legittimo di dette attività, ha previsto l’obbligo di presentazione presso i comuni competenti per territorio, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme previste dal D.p.r. 28/12/2000, n. 445, modificato dal D. Lgs. Del 7 marzo 2005, n. 82, in cui si attesta lo svolgimento in atto della relativa attività specificandone il periodo di inizio.
La dichiarazione doveva essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento (con scadenza 10 novembre 2007), ai sensi dell’art. 102 comma 2. Detti termini sono stati successivamente riaperti, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44/R, fino al 08/10/2008.
Al fine dell’iscrizione, o della variazione dell’attività, nel Registro delle Imprese/Albo Artigiani,è necessario produrre, in allegato alla modulistica RI/AA necessaria, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sono indicati gli estremi della dichiarazione presentata al comune competente, ovvero copia della stessa riportante il timbro di arrivo del comune.
In tutti gli altri casi, coloro che ad oggi presentano la denuncia di iscrizione al Registro delle Imprese /Albo delle Imprese Artigiane per l’attività imprenditoriale di tatuaggi, piercing e trucco con dermopigmentazione, devono essere in possesso delle qualifiche professionali ottenute ai sensi del Regolamento n. 47/R ex artt. 86-97.
Normativa
- Legge n. 1/1990 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- Legge Regionale n. 74/1994 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- Legge Regionale n. 28/2004 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 47/R del 2/10/2007 “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)”;
- D.P.G.R . 44/R del 06/08/2008 “Modifiche al regolamento regionale n. 47/R del 02/10/2007”.
Attività di acconciatore
In conseguenza di detta abrogazione, con il 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, è stato ormai chiarito che l'esercizio legittimo dell'attività di acconciatore è soggetto alla sola presentazione della SCIA al Comune competente.
L'art. 15 suddetto, ha inoltre introdotto l'obbligo di iscrizione nel REA di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti per ogni sede ove viene esercitata l'attività.
E' comunque possibile richiedere il duplicato di qualifica rilasciata secondo la normativa precedente, sia personalmente (cfr. Dove andare) che per posta, indirizzando la richiesta alla Camera di Commercio di Firenze (Piazza dei Giudici, 3 50123 Firenze).
In tal caso, i diritti di segreteria (pari ad Euro 5) dovuti per il rilascio possono essere pagati tramite versamento sul di conto corrente postale 351502 intestato alla Camera di Commercio di Firenze (causale 3010 "Diritti di segreteria Albo Artigiani"); l'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.