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Annotazione imprese artigiane


Annotazione imprese artigiane

Le imprese che esercitano un’attività artigiana, aventi sede nel territorio provinciale devono essere annotate nell'apposita sezione del registro delle imprese
L'annotazione è obbligatoria, con esclusione delle s.r.l. pluripersonali.
 
Secondo la Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 (come modificata dalla legge 66/2011, finanziaria 2012), sono annotati nell'apposita sezione gli imprenditori e le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge.
 
La stessa legge definisce:
 
- imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente, ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
 
- impresa artigiana quella che, esercitata dall’imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:
  • lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati , e attività di prestazione di servizi;
  • l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
  • l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati dall’art. 9 della L. 53/2008.
L'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
 

 

I soggetti interessati

 
Possono ottenere l'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane:
- le imprese individuali
- le società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008
- le società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008, e non siano soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in un'altra s.a.s.
- società a responsabilità limitata con unico socio, purché il socio sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.
- le società cooperative, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008
- le società a responsabilità limitata pluripersonale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e possegga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.
 
Sono inoltre soggetti ad annotazione:
 
- i consorzi e le società consortili costituiti fra imprese artigiane
- i consorzi e le società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, purché in numero non superiore ad un terzo
- gli enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, sempreché le imprese detengano la maggioranza degli organi deliberanti.
 

Requisiti
 

Requisiti personali
 
a) partecipazione manuale al processo produttivo
b) possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini, panificatori, manutentori del verde, autotrasportatori, lavanderie). In tali trova applicazione l'art. 5, c. 2 della L. R. Toscana, ai fini del riconoscimento dei requisiti artigiani. Pertanto, il Responsabile tecnico/preposto/gestore in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esericizo delle attività che lo prevedono, deve coincidere con il titolare dell'impresa individuale o con un socio partecipante di società di persone o di Srl.
c) maggiore età
d) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea
e) per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno per:
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato (non stagionale)
- “assistenza minore”
- asilo
- attesa di occupazione
- protezione sussidiaria
 
Requisiti dimensionali d'impresa
 
Per le imprese che non lavorano in serie:
un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese di trasporto:
un massimo di 8 dipendenti;

Per le imprese di costruzioni edili:
un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
 

Cosa fare

 
Iscrizioni, Modifiche, Cancellazioni
Si ricorda che dal 29 ottobre 2009 l’Albo delle Imprese Artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle Imprese, per cui, dal 1° aprile 2010, tutte le denunce artigiane devono essere inviate solo telematicamente. Si ricorda a questo proposito che, oltre a ComUnica, è stato predisposto Starweb, espressamente dedicato alle imprese artigiane.
 
Per le imprese artigiane gli importi dovuti per diritti di segreteria sono indicati in questa Tabella
 
 

La guida regionale artigianato

 

Normativa di riferimento:
- Legge n. 67 del 31.12.1987 - Disciplina dell’artigiano.
- Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
- Legge n. 57 del 5.03.2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
- Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 - Norme in materia di artigianato.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 ottobre 2009, n. 55/R –Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R)
 
 
 
 

 

 
Contatti: 

Registro delle imprese, REA, artigianato

Registro delle imprese, REA, artigianato
Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi
Email: 
registro.imprese@fi.camcom.it
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 16:02
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Contenuto aggiornato al:Venerdì, 18 Agosto, 2023 - 16:02