Che cos’è la Sezione speciale imprese artigiane
La Sezione speciale imprese artigiane è la sezione speciale nella quale sono iscritte le imprese che esercitano un’attività artigiana e possiedono i requisiti stabiliti dalla normativa di settore. L’iscrizione attribuisce formalmente all’impresa la qualifica artigiana e comporta la sua annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’iscrizione è obbligatoria per le imprese artigiane con sede nel territorio provinciale, ad eccezione delle s.r.l pluripersonali, per le quali è facoltativa.
La materia è regolata dalla legge quadro nazionale sull’artigianato e, per gli aspetti di competenza territoriale, dalla Legge regionale Toscana 22 ottobre 2008, n. 53, e successive modificazioni.
Chi è l’imprenditore artigiano
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare un’attività finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi. L’imprenditore assume la piena responsabilità dell’impresa, sostenendo gli oneri e i rischi connessi alla sua direzione e gestione.
Un requisito essenziale è lo svolgimento, in misura prevalente, del proprio lavoro nel processo produttivo, anche attraverso attività manuali. La qualifica artigiana dipende, pertanto, non soltanto dalla tipologia di attività esercitata, ma anche dal coinvolgimento diretto e prevalente dell’imprenditore nell’organizzazione e nell’esecuzione del lavoro.
Impresa artigiana: caratteristiche, attività ammesse e attività escluse
È artigiana l’impresa esercitata da un imprenditore artigiano che svolge prevalentemente attività di produzione o trasformazione di beni, anche semilavorati, oppure di prestazione di servizi, nel rispetto dei requisiti e dei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa regionale (art. 6 della L. Regione Toscana 53/2008).
L’impresa deve essere organizzata e gestita attraverso il lavoro personale e professionale dell’imprenditore, al quale può aggiungersi quello dei familiari individuati dall’articolo 230-bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti. In ogni caso, il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa deve avere una funzione preminente rispetto al capitale impiegato.
In via generale, non sono considerate artigiane le attività agricole, commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e ausiliarie, nonché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tali attività sono ammesse soltanto se hanno carattere secondario e sono funzionalmente collegate all’attività artigiana principale.
Le imprese artigiane del settore alimentare possono vendere i prodotti di propria produzione anche per il consumo immediato nei locali aziendali, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e delle ulteriori prescrizioni applicabili, purché non venga effettuato il servizio assistito di somministrazione.
Effetti dell’iscrizione
L’annotazione nell’apposita sezione del Registro delle imprese ha natura costitutiva, attribuisce formalmente la qualifica artigiana e rappresenta anche, nei casi previsti dalla normativa, un requisito necessario per usufruire delle agevolazioni e dei benefici fiscali destinati alle imprese del settore.
L’iscrizione nella Sezione speciale delle imprese artigiane comporta inoltre i conseguenti adempimenti previdenziali presso la Gestione artigiani dell’INPS per il titolare, i soci che partecipano all’attività e gli eventuali collaboratori familiari.