L'Unita Operativa Sanzioni Amministrative della Camera di Commercio si occupa dei verbali di accertamento NON PAGATI, emessi, per la maggior parte, dalla Camera di Commercio stessa, ma anche da altri organi accertatori, come i Vigili, i Carabinieri, la Guardia di Finanza ed altri.
Le materie di cui e competente sono attinenti a:
- Registro Imprese e REA (Codice Civile e legge 29/12/1993, n. 580)
- Albo Artigiani (legge 08/08/1985, n. 443)
- impiantistica legge 05/03/1990, n. 46)
- mediatori e agenti di commercio (legge 03/02/1989, n. 39 e legge 3/05/1985, n. 304)
- attivita di autoriparazione (legge 05/02/1992, n. 122)
- metalli preziosi (D.lgs. 22/05/1999, n. 251)
- strumenti metrici (D.lgs. 29/12/1992, n. 517)
- preimballaggi nazionali (DPR 26/05/1980, n. 391)
- preimballaggi CEE (legge 25/10/1978, n. 690 e DPR 23/08/1982, n. 871)
- cronotachigrafi (legge 13/11/1978, n. 727)
- etichettatura consumi ed emissioni CO2 (DPR 17/02/2003, n. 84)
I soggetti interessati
Le persone, fisiche o giuridiche, che hanno ricevuto un verbale di accertamento e NON HANNO PAGATO la sanzione.
Il verbale di accertamento arriva all'U.O. Sanzioni sia che gli interessati abbiano fatto ricorso, sia che, semplicemente, non abbiano pagato.
Cosa fare
L'interessato che ha ricevuto un verbale di accertamento, se ritiene di non avere responsabilita per la violazione che gli e stata contestata puo fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, scrivendo tutto quello che ritiene utile per la conclusione della pratica oppure puo chiedere di essere sentito per spiegare a voce le proprie ragioni.
E' utile allegare sempre la fotocopia del verbale di accertamento.
Il ricorso deve essere fatto in carta semplice e spedito, o portato direttamente, alla Camera di Commercio di Firenze.
L'Ufficio Sanzioni, dopo aver esaminato il verbale, il ricorso e sentito l'interessato, decide:
- se ritiene che l'interessato abbia ragione emette un'ordinanza di archiviazione, cioe un atto con il quale dispone l'estinzione del procedimento a carico dell'interessato.
- se invece ritiene che la violazione sia stata commessa e che l'organo accertatore ha rispettato tutte le formalita di legge emette un'ordinanza ingiunzione, cioe un atto che spiega le motivazioni che hanno indotto a confermare il verbale di accertamento, stabilendo l'importo da pagare.
La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni oppure nello stesso tempo puo essere presentato ricorso al Giudice di Pace.
Se l'importo della sanzione e elevato, e possibile chiedere la rateizzazione, documentando l' impossibilita a pagare in un'unica soluzione.
Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, l'interessato che non ha pagato viene iscritto in un apposito ruolo (cioe un registro di debitori dello Stato) e viene dato incarico all'Esattoria di riscuotere il debito. L'Esattoria inviera una cartella esattoriale, nella quale saranno conteggiati, oltre la sanzione non versata, gli interessi.