In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, è possibile mantenere l'iscrizione alla sezione delle imprese artigiane, su richiesta e per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.
L'esercizio dell'impresa deve essere assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
L'assunzione di gestione può essere effettuata anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 2 della L. 443/85 (esercizio personale, professionale ed anche manuale dell'attività artigiana), oltre al possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per lo svolgimento di particolari attività.
L'assunzione di gestione è quindi l'unico caso ove è possibile la nomina di un responsabile tecnico estraneo all'impresa per le attività disciplinate da leggi statali.