Cancellazione d'ufficio di imprese individuali inoperative
Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del Registro delle Imprese accerta una delle seguenti circostanze:
a) decesso dell'imprenditore;
b) irreperibilita dell'imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attivita dichiarata.
L'ufficio del Registro delle Imprese notifica alla sede dell'impresa e al legale rappresentante, la comunicazione di avvio del procedimento, assegnando un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni, atte a dimostrare la persistenza dell'attivita della impresa, oppure depositare la richiesta di cancellazione dal Registro Imprese, nei modi ordinari.
La stessa comunicazione di avvio del procedimento e affissa all'Albo online della Camera di Commercio per n. 45 gg.
Trascorsi infruttuosamente i suddetti termini, il Conservatore, con propria determinazione, dispone la cancellazione della impresa individuale dal Registro delle Imprese.
Con
l'art. 40, della L. 120/2020, la competenza del provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio, e del Conservatore del Registro delle Imprese.
Il procedimento sopra descritto, oltre che rilevato d'ufficio, puo essere attivato anche su istanza di parte, inviando una segnalazione all'indirizzo PEC
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it, e riportando gli estremi della societa interessata.