Quando si applicano

Le sanzioni relative al Registro imprese e al REA si applicano quando istanze, denunce o depositi vengono presentati oltre i termini previsti al Registro imprese o al REA. Tali sanzioni trovano applicazione anche nei casi di omessa denuncia.

Istanze, denunce e depositi devono essere presentati entro 30 giorni dalla data dell'atto da iscrivere o dell'evento da comunicare, o comunque nei termini diversi stabiliti dalla legge. Le sanzioni relative a Registro imprese o REA sono applicate nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.

 

Differenza tra sanzioni Registro imprese e sanzioni REA

Le sanzioni del Registro delle imprese e del REA presentano differenze sostanziali sotto il profilo normativo, finanziario e procedurale:

Caratteristica

Sanzioni Registro imprese

Sanzioni REA

Ambito di applicazione

(art. 5, L. 689/81)

Soggetti obbligati all'iscrizione o al deposito nel Registro imprese

Soggetti obbligati all'iscrizione o alla denuncia nel Repertorio Economico Amministrativo

Destinatario dei proventi

Erario dello Stato

Camera di Commercio

Strumento di pagamento

Modello F23

Avviso PagoPA

Graduazione della sanzione

Prevista in base ai termini di presentazione (es. entro o oltre i 30 giorni)

Prevista in base ai termini di presentazione (es. entro o oltre i 30 giorni)

Rateizzazione del verbale

Non consentita

Non consentita

 

Per entrambe le violazioni si applica il principio di solidarietà passiva della società (art. 6, Legge n. 689/1981).

 

Calcolo dei termini per la presentazione delle pratiche Registro imprese e REA

Ai fini del computo del termine utile per la presentazione delle domande al Registro imprese o al REA, si applicano le seguenti regole:

  • Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, in conformità all'art. 1187 c.c.
  • Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno di sabato o festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 558/1999.

 

Obbligato principale e obbligato in solido

Per obbligato principale si intende il soggetto che la legge individua come responsabile della presentazione, entro i termini previsti, di una domanda, denuncia o comunicazione al Registro imprese o al REA. Se l’adempimento non viene effettuato oppure viene presentato in ritardo, la sanzione è contestata direttamente a tale soggetto, che ne risponde personalmente. L’individuazione dell’obbligato principale dipende dal tipo di impresa e dall’adempimento interessato.

L’obbligato in solido è il soggetto che può essere tenuto al pagamento della sanzione insieme all’obbligato principale, ovvero la società collegata all’adempimento. Il pagamento integrale effettuato dall’obbligato in solido estingue il debito sanzionatorio anche nei confronti degli obbligati principali, che non devono quindi corrispondere ulteriori somme a tale titolo.

 

Contatti

Accertamento sanzioni Registro delle imprese, REA e Artigianato

Responsabile
Accertamento sanzioni Registro delle imprese, REA e Artigianato
Indirizzo
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Email
Per informazioni su verbali ricevuti: accertamento.sanzioni@fi.camcom.it (indicare un recapito telefonico)
Orari
su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (si prega, sempre, di inviare una mail ad accertamento.sanzioni@fi.camcom.it con il quesito che si intende porre)
Ultima modifica
Gio, 03/09/2026 - 13:00