Quando si applicano
Le sanzioni relative al Registro imprese e al REA si applicano quando istanze, denunce o depositi vengono presentati oltre i termini previsti al Registro imprese o al REA. Tali sanzioni trovano applicazione anche nei casi di omessa denuncia.
Istanze, denunce e depositi devono essere presentati entro 30 giorni dalla data dell'atto da iscrivere o dell'evento da comunicare, o comunque nei termini diversi stabiliti dalla legge. Le sanzioni relative a Registro imprese o REA sono applicate nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.
Differenza tra sanzioni Registro imprese e sanzioni REA
Le sanzioni del Registro delle imprese e del REA presentano differenze sostanziali sotto il profilo normativo, finanziario e procedurale:
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Caratteristica |
Sanzioni Registro imprese |
Sanzioni REA |
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Ambito di applicazione (art. 5, L. 689/81) |
Soggetti obbligati all'iscrizione o al deposito nel Registro imprese |
Soggetti obbligati all'iscrizione o alla denuncia nel Repertorio Economico Amministrativo |
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Destinatario dei proventi |
Erario dello Stato |
Camera di Commercio |
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Strumento di pagamento |
Modello F23 |
Avviso PagoPA |
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Graduazione della sanzione |
Prevista in base ai termini di presentazione (es. entro o oltre i 30 giorni) |
Prevista in base ai termini di presentazione (es. entro o oltre i 30 giorni) |
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Rateizzazione del verbale |
Non consentita |
Non consentita |
Per entrambe le violazioni si applica il principio di solidarietà passiva della società (art. 6, Legge n. 689/1981).
Calcolo dei termini per la presentazione delle pratiche Registro imprese e REA
Ai fini del computo del termine utile per la presentazione delle domande al Registro imprese o al REA, si applicano le seguenti regole:
- Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, in conformità all'art. 1187 c.c.
- Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno di sabato o festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 558/1999.
Obbligato principale e obbligato in solido
Per obbligato principale si intende il soggetto che la legge individua come responsabile della presentazione, entro i termini previsti, di una domanda, denuncia o comunicazione al Registro imprese o al REA. Se l’adempimento non viene effettuato oppure viene presentato in ritardo, la sanzione è contestata direttamente a tale soggetto, che ne risponde personalmente. L’individuazione dell’obbligato principale dipende dal tipo di impresa e dall’adempimento interessato.
L’obbligato in solido è il soggetto che può essere tenuto al pagamento della sanzione insieme all’obbligato principale, ovvero la società collegata all’adempimento. Il pagamento integrale effettuato dall’obbligato in solido estingue il debito sanzionatorio anche nei confronti degli obbligati principali, che non devono quindi corrispondere ulteriori somme a tale titolo.
