L’attività artigiana può essere esercitata sia in forma di impresa individuale, sia attraverso una società, purché siano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa regionale. In ogni caso, gli elementi essenziali sono rappresentati dalla partecipazione personale e prevalente dell’imprenditore o dei soci al processo produttivo, anche mediante lo svolgimento di attività manuale, e dal controllo della società da parte dei soci che vi prestano lavoro personale.

Possono ottenere l’annotazione nella sezione speciale delle imprese artigiane le imprese individuali, le società di persone, le società cooperative e le società a responsabilità limitata che rispettano le condizioni previste dalla Legge regionale Toscana n. 53/2008. Sono invece escluse le società per azioni e le società in accomandita per azioni.

 

Impresa individuale

Nell’impresa individuale, il titolare deve partecipare direttamente e in misura prevalente all’attività produttiva, assumendone la responsabilità e sostenendone i relativi oneri e rischi.

Qualora l’impresa eserciti un’attività regolamentata, il titolare deve inoltre possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla disciplina di settore.

 

Società in nome collettivo e società in accomandita semplice

La società in nome collettivo può ottenere la qualifica artigiana quando la maggioranza dei soci, oppure almeno uno nel caso in cui i soci siano due, possiede i requisiti previsti dall’articolo 5 della Legge regionale Toscana n. 53/2008 e partecipa prevalentemente al lavoro dell’impresa.

Per le attività regolamentate restano fermi gli specifici requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa. In linea generale, almeno uno dei soci che prende parte al processo produttivo deve essere in possesso della qualificazione necessaria, salvo condizioni più restrittive previste per determinate attività.

Nelle società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari devono possedere i requisiti indicati dall’articolo 5 della Legge regionale Toscana n. 53/2008 e partecipare in modo prevalente all’attività dell’impresa. Alcune attività particolari, come da normativa, possono essere soggette a condizioni più restrittive in capo ai soggetti che partecipano al lavoro.

Gli accomandatari non possono essere contemporaneamente soci unici di una società a responsabilità limitata né ricoprire la medesima qualità in un’altra società in accomandita semplice. I soci accomandanti, invece, non possono essere riconosciuti come soci artigiani.

Anche per questa forma societaria devono essere rispettati gli eventuali requisiti tecnico-professionali previsti per le attività soggette ad abilitazione.

 

Società a responsabilità limitata unipersonale

La società a responsabilità limitata con unico socio può essere riconosciuta come artigiana quando il socio unico:

  • possiede i requisiti previsti dall’articolo 5 della Legge regionale Toscana n. 53/2008;
  • presta in misura prevalente il proprio lavoro nell’impresa;
  • ricopre il ruolo di amministratore unico;
  • non è socio unico di un’altra società a responsabilità limitata;
  •  non riveste la qualità di socio accomandatario in una società in accomandita semplice.

 

Società a responsabilità limitata pluripersonale

Nelle società a responsabilità limitata con più soci, la maggioranza degli stessi, oppure almeno uno nel caso di due soci, deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 della Legge regionale Toscana n. 53/2008 e partecipare personalmente e prevalentemente al processo produttivo.

I soci artigiani devono inoltre detenere la maggioranza del capitale sociale ed esprimere la maggioranza negli organi amministrativi e deliberativi, in modo da assicurare loro il controllo effettivo della società.

 

Società cooperative

Le società cooperative possono conseguire la qualifica artigiana quando la maggioranza dei soci possiede i requisiti previsti dall’articolo 5 della Legge regionale Toscana n. 53/2008 e svolge prevalentemente la propria attività lavorativa nell’impresa.

L’organizzazione della cooperativa deve rispecchiare la natura artigiana dell’attività esercitata. Ai fini dell’annotazione, può essere richiesta anche la documentazione relativa alla tipologia del rapporto di lavoro instaurato con i soci.

 

Consorzi e società consortili

Possono essere annotati nella sezione speciale anche i consorzi e le società consortili, comprese quelle costituite in forma cooperativa, a condizione che siano formati esclusivamente da imprese artigiane.

Qualora al consorzio partecipino anche micro, piccole o medie imprese non artigiane oppure enti pubblici, le imprese artigiane devono costituire almeno i due terzi delle imprese aderenti e conservare il controllo degli organi di gestione e di rappresentanza del soggetto consortile e degli organi deliberativi.

Possono inoltre partecipare enti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca oppure di assistenza finanziaria e tecnica, a condizione che le imprese aderenti mantengano la maggioranza negli organi deliberanti del consorzio o della società consortile.

L’attività artigiana può essere esercitata sia in forma di impresa individuale, sia attraverso una società, purché siano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa regionale. In ogni caso, gli elementi essenziali sono rappresentati dalla partecipazione personale e prevalente dell’imprenditore o dei soci al processo produttivo, anche mediante lo svolgimento di attività manuale, e dal controllo della società da parte dei soci che vi prestano lavoro personale.

Possono ottenere l’annotazione nella sezione speciale delle imprese artigiane le imprese individuali, le società di persone, le società cooperative e le società a responsabilità limitata che rispettano le condizioni previste dalla Legge regionale Toscana n. 53/2008. Sono invece escluse le società per azioni e le società in accomandita per azioni.

 

Contatti

Registro delle imprese, REA, artigianato

Email
registro.imprese@fi.camcom.it
Note

Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi

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Ven, 09/10/2026 - 15:33