Come si paga
- Per le nuove iscrizioni direttamente in cassa automatica in sede di iscrizione o, nei 30 giorni sucessivi, con modello F24
- Per le imprese gia iscritte esclusivamente con modello F24 o tramite la piattaforma online PagoPA (ma non con bollettino postale o bonifico, quindi attenzione ai bollettini ingannevoli)
Quando non viene rilasciato il certificato di iscrizione
Dal 1 gennaio la Camera di Commercio non rilascia il certificato di iscrizione alle imprese che non hanno pagato il diritto dell'anno precedente.
Come previsto dalla Legge n. 449/1997, art. 24, comma 35, per le imprese che non hanno ancora versato il diritto annuale 2023, dal 1 gradi gennaio 2024 non si potranno rilasciare certificazioni del Registro delle Imprese. Entro un anno dalla data di scadenza ordinaria del diritto mancante e comunque possibile mettersi in regola pagando con
ravvedimento operoso.
Come recuperare i crediti
In caso di doppio pagamento del diritto o di versamento effettuato in misura eccedente il dovuto, il modo piu semplice e veloce di recupero, consiste nel compensare, tramite modello F24, l'importo a credito, inserendolo nell'apposita colonna dei crediti compensati.
Prima di poter eseguire tale compensazione e pero necessario
contattare l'ufficio per avere conferma dell'importo corretto utilizzabile.
La compensazione con
modello F24 puo essere effettuata entro il termine di prescrizione ordinaria dei crediti.
Altrimenti,
ma solo entro i ventiquattro mesi dalla data del versamento, e possibile chiedere il rimborso delle somme eccedenti, compilando l'apposito modulo e allegando copia dei modelli F24 relativi e copia del documento di identita del richiedente.
Nel caso di societa di persone e necessario specificare se il versamento oggetto del rimborso e da effettuarsi all'impresa o personalmente al socio amministratore. Dovranno essere indicate le coordinate bancarie per l'accredito diretto sul conto corrente e specificato un recapito telefonico al quale fare riferimento per comunicazioni da parte dell'Ufficio Diritto Annuale.
La richiesta di rimborso deve essere presentata, pena la decadenza,
entro 24 mesi dalla data di pagamento (Legge 488/1999, art. 17, comma 3), tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo:
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.
Come ottenere l'annullamento di un modello F24
E' possibile richiedere all'Ufficio Diritto Annuale l'autorizzazione all'annullamento del modello F24, pagato con una errata compensazione di crediti erariali, ma solo in presenza di un versamento doppio o eccedente l'importo del diritto dovuto per l'anno interessato.
L'autorizzazione puo essere richiesta compilando,
in ogni sua parte, l'apposito
MODELLO, che deve essere firmato dal
legale rappresentante dell'impresa o dal
curatore fallimentare (in caso di impresa in fallimento), allegando i seguenti documenti:
- copia del documento di identita, in corso di validita del firmatario del modello
- copia del/dei modello/i F24 da annullare.
L'ufficio Diritto Annuale, una volta ricevuta la PEC di richiesta, trasmettera, all'indirizzo di posta elettronica certificata di provenienza, la lettera di autorizzazione all'annullamento di F24, da presentare all'Agenzia delle Entrate.
Perche sono necessarie CNS e PEC
Gli Avvisi Bonari e le Lettere Informative sul pagamento annuale del diritto, saranno inviate solo alle imprese con indirizzo PEC attivo e funzionante, iscritto in visura camerale.
L'impresa sprovvista di PEC o non funzionante, puo comunque provvedere, con una semplice comunicazione
online, gratuita e veloce,
all'iscrizione/modifica della propria PEC, utilizzando "
Pratica Semplice" nella piattaforma "
RegistroImprese.it".
E' sufficiente essere provvisti della
CNS (Carta Nazionale Servizi o Firma Digitale) e dell'apposito lettore, oppure dello
SPID (Sistema Pubblico Identita Digitale).
Normativa - Casi Particolari
Normativa - Riferimenti normativi storici
Normativa - Decreti Annuali Importi Diritto
- Importi 2001 - D.M. 23 aprile 2001, Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 gradi giugno 2001
- Importi 2002 - D.M. 17 maggio 2002, Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2002
- Importi 2003 - D.M. 23 maggio 2003, Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2003
- Importi 2004 - D.M. 5 marzo 2004, Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004
- importi 2005 - D.M. 23 marzo 2005, Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2005
- importi 2006 - D.M. 28 marzo 2006, Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006
- importi 2007 - D.M. 23 marzo 2007, Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007
- importi 2008 - D.M. 1 gradi febbraio 2008, Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008
- importi 2009 - D.M. 30 aprile 2009, Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009
- importi 2010 - D.M. 22 dicembre 2009, Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010
- importi 2011 - D.M. 21 aprile 2011, Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011
- importi 2012 - D.M. 21 aprile 2011, Nota MISE n. 255658 del 27/12/2011
- importi 2013 - D.M. 21 aprile 2011, Nota MISE n. 261118 del 21/12/2012
- importi 2014 - D.M. 21 aprile 2011, Nota MISE n. 201237 del 05/12/2013
- importi 2015 - D.L. 24/06/2014, n. 90, Nota MISE n. 227775 del 29/12/2014
- importi 2016 - D.L. 24/06/2014, n. 90, Nota MISE n. 279880 del 22/12/2015
- importi 2017 - D.L. 24/06/2014, n. 90, Nota MISE n. 359584 del 15/11/ 2016
- importi 2018 - Nota MISE n. 1683 del 16/01/2018
- importi 2019 - Nota MISE n. 432856 del 21/12/2018
- importi 2020 - Nota MISE n. 347962 del 11/12/2019
- importi 2021 - Nota MISE n. 286980 del 22/12/2020
- importi 2022 - Nota MISE n. 429691 del 22/12/2021
- importi 2023 - Nota MISE n. 339674 del 11/11/2022
- importi 2024 - Nota MIMIT n. 383421 del 20/12/2023
- importi 2025 - Nota MIMIT n. 127214 del 18/12/2024
Normativa - Note e Circolari sui pagamenti: chiarimenti e proroghe annuali