Soggetti obbligati
Le sanzioni del Registro imprese vengono applicate a tutti i soggetti obbligati che non provvedono all’iscrizione o al deposito di una determinata pratica o denuncia nel Registro imprese (art. 5, legge 689/81).
I soggetti obbligati variano in base alla natura giuridica dell'ente:
- Società semplici: tutti i soci amministratori o i liquidatori.
- Società in nome collettivo (S.n.c.) o in accomandita semplice (S.a.s.): tutti i soci amministratori, i soci accomandatari o i liquidatori.
- Consorzi: tutti gli amministratori.
- Società estere con stabile organizzazione in Italia (unità locale o sede secondaria): il preposto alla sede secondaria.
- Società di capitali e cooperative:
- tutti gli amministratori (qualora i soggetti obbligati siano gli amministratori);
- tutti i sindaci effettivi (qualora i soggetti obbligati siano i sindaci);
- tutti gli amministratori e il notaio (quando i soggetti obbligati sono l'amministratore e il notaio);
- per la nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina.
- Notaio: per determinate pratiche in cui la legge attribuisce a tale professionista l'obbligo esclusivo o concorrente di deposito.
Società
Il verbale di accertamento viene notificato sia ai soggetti obbligati in via principale (es. amministratori, sindaci, liquidatori) sia alla società in qualità di responsabile in solido ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/198. La notifica viene eseguita tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in subordine, a mezzo raccomandata A/R.
Responsabilità personale
La responsabilità della violazione amministrativa contestata ricade personalmente sugli amministratori (nelle società di capitali anche sui sindaci, se obbligati), che sono quindi i destinatari del verbale di accertamento e sono tenuti al pagamento della sanzione.
Pagamento
La notifica del verbale a più destinatari implica che la sanzione e le relative spese indicate nel verbale debbano essere versate da ciascun destinatario del verbale stesso.
Qualora la società provveda al pagamento integrale dell’importo dovuto per il verbale, comprensivo di sanzioni e spese, non è richiesto alcun ulteriore versamento, per il medesimo importo, da parte degli altri soggetti coinvolti.
Importi relativi a violazioni degli obblighi previsti per il Registro delle Imprese
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VIOLAZIONE |
IMPORTO MINIMO |
IMPORTO MASSIMO |
PAGAMENTO LIBERATORIO |
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1 |
Omessa esecuzione nei termini di denunce, comunicazioni e depositi presso il Registro delle Imprese da parte di società e consorzi (art. 2630 c.c.) |
103,00 € |
1.032,00 € |
206,00 € |
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Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza |
34,33 € |
344,00 € |
68,66 € |
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2 |
Omesso deposito nei termini di bilanci societari di esercizio (art. 2630 c.c. secondo comma) |
137,33 € |
1.376,00 € |
274,66 € |
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Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza |
45,78 € |
458,67 € |
91,56 € |
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3 |
Omessa convocazione dell’assemblea da parte di amministratori e sindaci (art. 2631 c.c.) |
1.032,00 € |
6.197,00 € |
2.064,00 € |
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In caso di omessa convocazione a seguito di perdite o di richiesta legittima dei soci |
1.376,00 € |
8.263,00 € |
2.752,00 € |
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4 |
Inosservanza dell'obbligo di iscrizione di eventi da parte di imprese individuali o di deposito di atti da parte di notai (art. 2194 c.c.) |
10,00 € |
516,00 € |
20,00 € |
