Le imprese che esercitano un'attivita artigiana, aventi sede nel territorio provinciale devono essere annotate nell'apposita sezione del registro delle imprese

L'annotazione e obbligatoria, con esclusione delle s.r.l. pluripersonali.
 

Secondo la Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 (come modificata dalla legge 66/2011, finanziaria 2012), sono annotati nell'apposita sezione gli imprenditori e le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge.
 
La stessa legge definisce:
 

- imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente, ed in qualita di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
 

- impresa artigiana quella che, esercitata dall'imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:
  • lo scopo prevalente e lo svolgimento di attivita di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati , e attivita di prestazione di servizi;
  • l'impresa e organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinita fissati all'art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;
  • l'impresa rispetta i limiti dimensionali fissati dall'art. 9 della L. 53/2008.

L'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane e costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
 
 

I soggetti interessati

 
Possono ottenere l'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane:

- le imprese individuali
- le societa in nome collettivo, purche la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008
- le societa in accomandita semplice, purche tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008, e non siano soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in un'altra s.a.s.
- societa a responsabilita limitata con unico socio, purche il socio sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.
- le societa cooperative, purche la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008
- le societa a responsabilita limitata pluripersonale, purche la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, L. R. 53/2008 e possegga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.
 
Sono inoltre soggetti ad annotazione:
 
- i consorzi e le societa consortili costituiti fra imprese artigiane
- i consorzi e le societa consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, purche in numero non superiore ad un terzo
- gli enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, sempreche le imprese detengano la maggioranza degli organi deliberanti.
 


Requisiti

Requisiti personali
 
a) partecipazione manuale al processo produttivo
b) possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attivita regolamentate da apposite leggi (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini, panificatori, manutentori del verde, autotrasportatori, lavanderie). In tali trova applicazione l'art. 5, c. 2 della L. R. Toscana, ai fini del riconoscimento dei requisiti artigiani. Pertanto, il Responsabile tecnico/preposto/gestore in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esericizo delle attivita che lo prevedono, deve coincidere con il titolare dell'impresa individuale o con un socio partecipante di societa di persone o di Srl.
c) maggiore eta
d) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea
e) per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno per:
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato (non stagionale)
- "assistenza minore"
- asilo
- attesa di occupazione
- protezione sussidiaria
 

Requisiti dimensionali d'impresa
 
Per le imprese che non lavorano in serie:
un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere piu di 9; il numero massimo puo essere elevato a 22 a condizione che le unita aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese che lavorano in serie, purche con lavorazione non del tutto automatizzata:
un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere piu di 5; il numero massimo puo essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unita aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese che svolgono attivita nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere piu di 16; il numero massimo puo essere elevato a 40 a condizione che le unita aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese di trasporto:
un massimo di 8 dipendenti;

Per le imprese di costruzioni edili:
un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere piu di 5; il numero massimo puo essere elevato a 14, a condizione che le unita aggiuntive siano apprendisti.
 

Cosa fare


 
Iscrizioni, Modifiche, Cancellazioni

Si ricorda che dal 29 ottobre 2009 l'Albo delle Imprese Artigiane e tenuto con le modalita previste per il Registro delle Imprese, per cui, dal 1 gradi aprile 2010, tutte le denunce artigiane devono essere inviate solo telematicamente. Si ricorda a questo proposito che, oltre a ComUnica, e stato predispostol'applicativo on line DIRE, espressamente dedicato alle imprese artigiane.
 
Per le imprese artigiane gli importi dovuti per diritti di segreteria sono indicati in questa Tabella
 

La guida regionale dell'artigianato

 
Normativa di riferimento:

- Legge n. 67 del 31.12.1987 - Disciplina dell'artigiano.
- Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, cosi come modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
- Legge n. 57 del 5.03.2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
- Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 - Norme in materia di artigianato.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 ottobre 2009, n. 55/R -Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R)
 

 
 
 
 
 
Contatti

Registro delle imprese, REA, artigianato

Responsabile
Registro delle imprese, REA, artigianato
Email
registro.imprese@fi.camcom.it
Note
Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi
Ultima modifica
Lun, 09/09/2024 - 12:15