Soggetti obbligati
Le sanzioni REA si applicano a tutti i soggetti tenuti per legge all'iscrizione o al deposito di denunce presso il Repertorio Economico Amministrativo.
Esempi di soggetti obbligati:
-
Impresa individuale: il titolare dell'impresa.
-
Società semplici: ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori.
-
Società in nome collettivo (S.n.c.) o in accomandita semplice (S.a.s.): ciascuno dei soci amministratori, accomandatari o liquidatori.
-
Consorzi con attività esterna: ciascuno degli amministratori.
-
Società estere con stabile organizzazione in Italia: il legale rappresentante o il preposto alla sede secondaria.
-
Società di capitali e cooperative: ciascun componente del consiglio di amministrazione o di gestione, l'amministratore unico o i liquidatori.
-
Associazioni, fondazioni, comitati ed enti non societari: ciascun soggetto munito di poteri di firma e rappresentanza.
Il verbale è notificato ai soggetti obbligati e alla società (obbligata in solido ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981) tramite PEC o raccomandata A/R. L'obbligato in solido è tenuto al pagamento dell'importo complessivo della sanzione e delle spese di procedimento nel caso in cui non provvedano i soggetti obbligati.
Importi relativi a violazioni degli obblighi previsti per il REA
| VIOLAZIONE | IMPORTO MINIMO | IMPORTO MASSIMO | PAGAMENTO LIBERATORIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Omesso adempimento nei termini (D.L. 357/1987 convertito con Legge 26 ottobre 1987, n. 435) |
154,00 € |
|
51,33 € |
|||
|
Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza |
30,00 € |
|
10,00 € |
||||
|
2 |
Denunce non veritiere (art. 51, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e legge 12 luglio 1961, n. 603) |
5,00 € |
206,00 € |
10,00 € |
|||
