Società e imprese individuali
Sono obbligati a presentare le pratiche per via telematica i seguenti soggetti:
- Le imprese individuali
- Le società semplici
- Le società in nome collettivo
- Le società in accomandita semplice
- Le società per azione
- Le società a responsabilità limitata
- Le società in accomandita per azioni
- Le società cooperative e di mutuo soccorso
- Le società consortili
- I consorzi
- I GEIE
- Le società estere aventi sede secondaria in Italia
- Gli enti pubblici economici
- Le società tra avvocati
Per l'invio telematico, le pratiche devono essere compilate con modalità ComUnica e redatte mediante l'applicativo on line DIRE, firmate digitalmente e trasmesse via internet con Telemaco. Per maggiori informazioni sulla trasmissione telematica è possibile consultare il sito http://web.telemaco.infocamere.it
Per assistenza sull'utilizzo del servizio Telemaco:
può essere richiesta un’assistenza scritta o prenotata una richiamata direttamente dall'area di assistenza pratiche del portale registroimprese.it
Per le istruzioni circa la compilazione dei singoli modelli, si rimanda
- Al portale Supporto Specialistico Registro Imprese - SARI che, attraverso un motore di ricerca, mette a disposizione tutto il materiale informativo e di supporto alla predisposizione delle pratiche telematiche.
Nel portale è possibile trovare:
- tutte le informazioni su modalità e termini di presentazione delle singole pratiche al Registro delle Imprese;
- la modulistica integrativa nell’area Modelli e Utilita' ;
- le istruzioni di compilazione per l’invio delle pratiche mediante l’applicativo DIRE
- approfondimenti tematici su tutti gli adempimenti registro imprese, compresi i requisiti professionali e morali per l'esercizio delle Attività Verificate dal Registro Imprese
- tutte le informazioni e la modulistica riferita alle cosidette attività verificate dal registro imprese (installazione di impianti, agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri, attività di commercio all'ingrosso, autoriparatori, attività di facchinaggio, imprese di pulizie), nonché alle imprese artigiane.
Le altre attività economiche (non verificate dal registro imprese), iscrivibili qualora esercitate in forma di impresa, pur condizionate al possesso di requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi, non sono soggette ad abilitazione da parte della Camera di Commercio; in tali casi pertanto per denunciare l'inizio dell'attività al Registro Imprese è sufficiente:
in tutti i casi in cui per l’inizio dell’attività è prevista la presentazione ad altri enti di Scia o Comunicazioni, oppure il rilascio di autorizzazioni, iscrizioni in albi o ruoli, o comunque l’ottenimento di atti di assenso comunque denominati, indicare gli estremi di tali adempimenti negli appositi riquadri presenti nella modulistica e destinati alla denuncia di inizio attività;
nei casi in cui i riquadri della modulistica non siano sufficienti per indicare tutti gli adempimenti, oppure nei casi in cui non siano presenti i codici appropriati, è possibile compilare, firmare digitalmente e allegare alla pratica il modello denominato Registro Imprese - Denuncia Attività presente nella scheda Modulistica integrativa registro imprese posta nella pagina iniziale del portale del Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI).
Per ulteriori informazioni di dettaglio è inoltre disponibile, sempre nel portale SARI, la scheda di approfondimento Nuova procedura per pratiche di inizio attività.
Per i termini di presentazione delle pratiche e le relative sanzioni devono essere considerate le indicazioni contenute nella Guida all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni relative al registro imprese e al R.E.A..
Attività di manutentore del verde - giardiniere
Per lo svolgimento dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, la legge richiede particolari requisiti (art. 12 legge 154/2016).
Al registro imprese non sono attribuite competenze specifiche per l'accertamento di tali requisiti; tuttavia l'attività di manutentore del verde deve considerarsi un'attività soggetta a specifica regolamentazione per la quale occorre attestare il possesso dei requsiti medesimi.
A tal fine il registro imprese di Firenze ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione che, in caso di inizio di attività, dovrà essere allegato alla pratica telematica di Comunicazione Unica con la quale viene denunciato l'inizio dell'attività di manutentore del verde.
Con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, modificativo e integrativo dell’Accordo dell’8 giugno 2017, è stato definito lo standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde.
L’accordo, al punto 7 lettera H, prevede un’esenzione dal percorso formativo unicamente con esplicito riferimento alle imprese iscritte alla data del 28/07/2016 e già attive a quella data per l’esercizio dell’attività di manutenzione del verde.
Tale esenzione è prevista per il titolare, il socio partecipante al lavoro, il dipendente, il collaboratore familiare, il coadiuvante.
Il Registro delle Imprese di Firenze non ritiene di poter attivare la procedura indicata nell'Accordo Stato Regioni per le imprese in attività al 25 agosto 2016, fino a quando non saranno emanate disposizioni uniformi a livello nazione sulla natura/quantità della documentazione da presentare e su come effettuare la valutazione.
Le CCIAA della Toscana hanno richiesto chiarimenti sulle procedure da adottare ai Ministeri competenti.
In data 20/02/2020, essendo stata interpellata sull’argomento da un’associazione di categoria, anche Unioncamere Toscana è intervenuta sull’argomento ribadendo che, non essendo a tutt’oggi pervenuti chiarimenti da parte dei competenti ministeri in merito alla effettiva documentazione da richiedere alle imprese, né in merito al relativo procedimento amministrativo che le imprese dovrebbero seguire per adempiere al dettato normativo, la data del 22/02/2020 debba considerarsi come termine ordinatorio e non perentorio e che, in attesa dei chiarimenti attesi in primo luogo dal Ministero dello Sviluppo Economico, nessun adempimento debba essere effettuato al registro imprese entro la suddetta data.
L'eventuale attivazione delle procedure sarà in ogni caso prontamente pubblicizzata sul sito della CCIAA e nel portale Supporto Specialistico Registro Imprese (SSRI) nel quale è consultabile anche l'approfondimento Attività di manutentore del verde - giardiniere
Sollecito evasioni pratiche
Le pratiche telematiche vengono istruite entro 5 giorni (90 per i bilanci) dalla data di invio – salvo nei periodi di punta – secondo il criterio cronologico; pertanto eventuali solleciti (da inviare per email all'indirizzo registro.imprese@fi.camcom.it) possono essere inoltrati solo dal sesto giorno dopo l’invio (dal novantunesimo per i bilanci) ed in difetto del decorso di detto termine la richiesta non verrà presa in carico.
Nel caso di pratiche già sospese, l’ufficio non esaminerà i solleciti se non decorsi 5 giorni dalla chiusura della correzione da parte dell’utente.
Prima del decorso dei 5 giorni (90 per i bilanci) dalla data dell’invio è comunque possibile inoltrare una richiesta di evasione urgente, allegando idonea documentazione giustificativa di urgenti adempimenti richiesti all’impresa da soggetti esterni. In mancanza della documentazione giustificativa la richiesta non verrà presa in carico.
Le richieste devono essere indirizzate alla casella email: registro.imprese@fi.camcom.it
Cittadini stranieri
Per iniziare un'attività di lavoro autonomo (cioè un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie), sia come imprenditori individuali che come soci o amministratori di società di persone o di capitali, i cittadini extracomunitari residenti in Italia devono essere in possesso di un permesso di soggiorno valido ai fini del lavoro autonomo.
Se i soci di società non sono residenti, è necessario accertare le condizioni di reciprocità tra l'Italia e il paese di appartenenza. Informazioni sulle condizioni di reciprocità fra l'Italia ed altri Stati sono disponibili sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri
I permessi di soggiorno validi ai fini del lavoro autonomo sono:
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
- permesso di soggiorno per motivi familiari
- permesso di soggiorno per “assistenza minore”
- permesso di soggiorno per asilo
- permesso di soggiorno per attesa occupazione
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
- permesso di soggiorno per motivi familiari
- permesso di soggiorno per “assistenza minore”
- permesso di soggiorno per asilo
- permesso di soggiorno per attesa occupazione
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale che vogliano svolgere un’attività di lavoro autonomo possono chiedere la conversione, presentando una domanda on line allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura competente per territorio (luogo nel quale l’attività sarà esercitata). Il sito cui accedere è www.interno.it.
Il DPCM del 17/12/2004, che regola i flussi di ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005, prevede, all’art. 3, comma 2, la possibilità di convertire solamente i permessi di soggiorno relativi ai motivi di studio e formazione professionale e non quelli con tipologia diversa, quale, ad esempio, turismo, affari, cure mediche, ecc.
Una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico per l’immigrazione convocherà il richiedente presso i propri uffici, ove dovrà esibire, tra l’altro, l’attestazione dei parametri economico-finanziari rilasciati dalla Camera di Commercio, secondo quanto indicato dall’art. 39, c. 7 del D.P.R. n. 394/1999 così come modificato dal D.P.R. n. 334/2004. L'attestazione ha validità di tre mesi e si fonda sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.
Devono richiedere l'attestazione anche coloro che intendono operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni; per quelle costituite da meno di tre anni non deve essere richiesta alcuna attestazione.
La Camera di Commercio è competente esclusivamente nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo sia svolta in forma imprenditoriale quale imprenditore individuale o socio prestatore d’opera di società.
Altre informazioni sono reperibili nella pagina del nostro sito di seguito linkata
Allegati:
Contatti:
Registro delle imprese, REA, artigianato
Registro delle imprese, REA, artigianato
Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi
Email:
registro.imprese@fi.camcom.it