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Regolamento contenente la disciplina dello svolgimento degli esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione

Approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 29 ottobre 2020 - In vigore dal 24/11/2020

Regolamento contenente la disciplina dello svolgimento degli esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione

Art. 1
Oggetto
 
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle prove di idoneità all’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione nei seguenti settori :
a) agenti immobiliari;
b) agenti muniti di mandato a titolo oneroso;
c) agenti merceologici,
 
Ciascuna sessione di esami consiste in due prove scritte e una prova orale, per gli agenti immobiliari e per gli agenti a titolo oneroso, e in una prova scritta e una prova orale per gli agenti merceologici.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
 
Possono partecipare all’esame solo coloro che:
  • abbiano un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità di cinque anni o diploma di qualifica di tre anni, purché con esame finale);
  • siano residenti o abbiano eletto il proprio domicilio[1] nel territorio della provincia di Firenze (se cittadini italiani o di altro paese dell’Unione Europea), o siano residenti nel territorio della provincia di Firenze (se stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno);
  • abbiano frequentato e superato un corso di formazione presso un organismo accreditato al sistema formativo di una Regione.
     
    Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’equipollenza del titolo di studio sarà accertata in base alle vigenti disposizioni.
    Per coloro che siano in possesso dei predetti requisiti, la partecipazione all’esame è subordinata alla presentazione della domanda sull’apposito modello e all’assolvimento del pagamento del bollo e dei diritti di segreteria nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.   
    A seguito della presentazione della domanda, la Camera di Commercio provvederà a convocare i candidati per la prima sessione di esami utile, rispettando la cronologia delle domande e il limite della capienza dei locali.
    Le sessioni sono organizzate almeno 3 volte l’anno, con distribuzione di una sessione per quadrimestre, nonché, comunque, all’arrivo di un numero di domande pari a 30.
    I candidati vengono convocati con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data dell’esame, tramite avviso pubblicato sul sito camerale, oltre che tramite comunicazione inviata per posta elettronica all’indirizzo comunicato dai candidati nel modulo di domanda. La convocazione pubblicata sul sito camerale ha valore, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione agli interessati.
     
    Art. 3
    Assenza alle prove d’esame
     
    Il candidato che non si presenta alle prove di esame deve giustificare l’assenza con idonea documentazione, entro e non oltre il giorno successivo alla data di svolgimento delle stesse. Il rinvio alla successiva sessione di esame, per gli assenti alla prova scritta, o alla prova orale, per coloro che abbiano superato la prova scritta e siano stati impediti a sostenere la prova orale, è ammesso per una sola volta.
    In caso di assenza alle prove non giustificata, il candidato dovrà presentare una nuova domanda completa del pagamento dei diritti di segreteria e del bollo.
    Sono fatti salvi casi di particolare gravità, debitamente documentati, da valutare singolarmente.
     
     
    Art. 4
    Commissione d’esame
     
    Per attendere allo svolgimento degli  esami viene costituita una Commissione d’Esame, nominata, con validità annuale, dal Segretario Generale della Camera di Commercio o suo Delegato, e composta da:
  • il Segretario Generale della Camera di Commercio, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • due docenti di scuola secondaria di secondo grado nelle materie oggetto della prova di esame;
  • un dipendente della Camera di Commercio con funzioni di segretario
     
    Ai fini del rinnovo della Commissione, la Camera, entro il mese di dicembre, raccoglie le disponibilità dei docenti presso gli istituti scolastici di secondo grado del territorio di competenza della Camera, i cui piani di studio includono le materie oggetto d’esame.
 
Art.  5
Materie prove scritte
 
Secondo quanto previsto dal DM n. 300/1990, le prove scritte hanno ad oggetto i seguenti argomenti:
per il settore agenti immobiliari ed agenti con mandato a titolo oneroso (due prove scritte):
  • normativa inerente la disciplina della professione di agente di affari in mediazione; diritto civile, con particolare riferimento ai diritti reali, alla disciplina generale sulle obbligazioni, ai singoli contratti, ai diritti reali di garanzia, alle trascrizioni ed alla pubblicità relativa ai fatti giuridici; nozioni sulle società; nozioni sui titoli di credito; diritto tributario, con particolare riferimento alle imposte e tasse relative agli immobili ed agli adempimenti connessi;
     
  • estimo immobiliare, urbano e rustico; disciplina del catasto; concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia; la comunione ed il condominio degli immobili.
     
    per il settore agenti merceologici (una sola prova scritta):
  • normativa inerente la disciplina della professione di agente di affari in mediazione; diritto civile, con particolare riferimento ai diritti reali, alla disciplina generale sulle obbligazioni, ai singoli contratti, ai diritti reali di garanzia; diritto tributario. 
     
      Art. 6
    Modalità di svolgimento delle prove scritte
     
    Ciascuna prova scritta si articola in venti quiz, a risposta multipla, da risolvere nel tempo complessivo di venti minuti. Per ogni due risposte errate o non date, viene tolto un voto (pari ad un decimo di punteggio).
    Sono dichiarati idonei a partecipare alla prova orale solo coloro che abbiano raggiunto un punteggio complessivo di almeno sette decimi ed un punteggio di almeno sei decimi per ciascuna delle prove scritte.
    Durante le prove d’esame non è consentito consultare testi, né utilizzare dispositivi elettronici, che dovranno essere disattivati.
    Alle prove orali è ammesso il pubblico, compatibilmente con la capienza dei locali dove si svolgono le prove.
     
    Art. 7
    Prova orale
     
  • Per il settore  agenti immobiliari ed agenti a titolo oneroso , la prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto, oltre tutti gli argomenti delle prove scritte, anche le nozioni sul mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.
  • Per il settore agenti merceologici, la prova orale  consiste in un colloquio avente ad oggetto, oltre tutti gli argomenti della prova scritta, anche nozioni di merceologia, con particolare riferimento alla produzione, la circolazione, la commercializzazione, la trasformazione e l’utilizzo delle merci; l’andamento dei mercati e dei prezzi relativi alle merci; gli usi e le consuetudini locali inerenti la circolazione delle merci; l’arbitrato e gli accordi interassociativi concernenti la circolazione delle merci.
  • L’esame si intende superato qualora il candidato raggiunga un punteggio non inferiore a sei decimi nella prova orale. Il candidato che sia risultato non idoneo nella prova orale dovrà sostenere nuovamente entrambe le prove (scritto e orale), previa presentazione di una nuova domanda e assolvimento del pagamento dei diritti di segreteria e del bollo.
 
  • Al termine della prova orale, ad ogni candidato viene consegnato l’attestato dell’esito dell’esame.
 
 
Art. 8
Verbale d’esame
 
Al termine di ogni seduta d’esame, viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la commissione esaminatrice. I verbali vengono conservati per la durata prevista dal massimario di conservazione documentale; i questionari in formato cartaceo vengono conservati per la durata di un anno. Gli esiti di ogni sessione  sono inoltre riportati su archivio informatico e resi accessibili, su richiesta, ai candidati.
 
 
Art. 9
Contestazioni
 
Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, la Commissione valuta le  contestazioni aventi ad oggetto la prova di esame e adotta gli eventuali provvedimenti.
Le contestazioni potranno essere fatte valere a mezzo memoria indirizzata al Presidente della Commissione e per conoscenza al Dirigente di settore, da presentarsi, in carta libera, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della prova di esame.
 
 
[1] Per domicilio, si intende il luogo dove viene svolta un’attività inerente a quella oggetto dell’abilitazione, o altra attività di tipo professionale o lavorativo riconducibile al soggetto richiedente l’iscrizione all’esame
 
Allegati: 
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 24 Novembre, 2020 - 11:07