Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle imprese
Cancellazione delle società di capitali in liquidazione che non abbiano presentato il bilancio per 3 anni consecutivi (art. 2490 c.c.)
Dall’agosto 2009, il privato che voglia sollecitare l'applicazione della norma in relazione ad una determinata società potrà fare istanza in tal senso, riportando gli estremi della società stessa al Registro delle Imprese, Ufficio Iscrizioni d’Ufficio, Piazza dei Giudici 3, 50122 Firenze.
Il procedimento si articolerà sulla base di quanto stabilito dal Giudice del registro in accordo con il Conservatore del Registro imprese.
Procedura per la cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c.
“Qualora per oltre 3 anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo [bilanci in fase di liquidazione], la società è cancellata d’ufficio dal registro imprese con gli effetti previsti dall’art.2495 cc”.
Le società di capitali in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio per tre anni consecutivi possono essere cancellate d’ufficio.
- la natura giuridica dell’impresa (deve trattarsi di società di capitali)
- l’apertura dello stato di liquidazione da almeno tre anni
- il mancato deposito dei bilanci di esercizio negli ultimi tre anni
Trascorsi 30 giorni senza che siano state presentate controdeduzioni e/o richiesta di cancellazione, il Conservatore del Registro delle imprese dispone con proprio apposito provvedimento la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2490 c.c., da comunicare con raccomandata AR ai soggetti interessati individuati nei liquidatori che, sulla base della documentazione in possesso del Registro imprese, risultano in carica al momento dell'emissione del provvedimento.
Decorsi i termini per l'opposizione, individuati per analogia con l'art. 2192 cc, in 15 giorni dall'ultima comunicazione nei modi sopra previsti, l'ufficio provvederà a cancellare l'impresa dal Registro, dando iscrizione del provvedimento emanato dal Conservatore.