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Diritto annuale


Diritto annuale

Il Diritto annuale è un tributo obbligatorio per tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo). La scadenza del pagamento segue sempre il primo acconto delle imposte sui redditi. Tutte le comunicazioni (informative, avvisi bonari e cartelle esattoriali) sono inviate solo via PEC
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ogni anno definisce con decreto l'importo da pagare. Ogni Camera di Commercio può deliberare una ulteriore maggiorazione rispetto a tali importi, volta a cofinanziare particolari iniziative dedicate alle imprese.
 

Normativa:

Chi è tenuto a pagare

  • Le società pagano in misura variabile proporzionalmente al fatturato dell'esercizio precedente
  • Gli altri soggetti pagano in misura fissa
  • I soggetti iscritti al Registro delle Imprese pagano per la sede legale e per ogni unità locale, rispettivamente alla Camera di Commercio di iscrizione
  • Le sedi secondarie e le unità locali di imprese estere pagano lo stesso importo
  • I soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) pagano il diritto solo per la sede e non per eventuali unità locali
  • Le imprese che hanno trasferito la sede legale da una provincia ad un’altra, versano il diritto alla sola Camera di provenienza, presso cui erano iscritte alla data del 1° gennaio
  • Le imprese che hanno trasformato la forma giuridica o cambiato la sezione di iscrizione al R.I. nel corso dell'anno, devono comunque versare il diritto dovuto in base all'iscrizione esistente al 1° gennaio
  • Le imprese che sono state incorporate per fusione, in altre società, per l'ultimo anno di iscrizione al Registro Imprese, sono tenute comunque al pagamento del diritto annuale, sia per la sede che per le proprie unità locali già iscritte al 1° gennaio, anche se l'atto di fusione è precedente alla scadenza del diritto. Il versamendo dovrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice fiscale dell'impresa incorporata, anche se cancellata, in modo che questo possa essere correttamente attribuito sulla posizione. Le società incorporanti, quindi, non saranno tenute a versare alcun diritto annuale per le nuove unità locali derivanti dal conferimento, ma inizieranno a pagare per queste dall'anno successivio all'atto di fusione in base al fatturato realizzato (lo stesso vale per la scissione)
  • Le imprese che hanno ceduto in parte o totalmente l'azienda, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di cancellazione dal Registro Imprese, a meno che la domanda non sia trasmessa entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'atto
  • Le imprese cancellate d'ufficio, per ordine del Giudice del Registro, anche se retroattivamente, continuano a pagare il diritto annuale fino all'anno (compreso) di emissione del decreto da parte del Giudice
  • Le imprese inattive, in liquidazione o con partita IVA cessata devono pagare il diritto annuale fino all’anno in cui viene richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese. Il diritto non è dovuto se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio con causa cessazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
  • Le Start-Up Innovative e gli Incubatori Certificati, non sono tenuti al versamento del diritto annuale, per i primi cinque anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento e dalla conferma dei requisiti (D.L. 179/2012 convertito con L. 221 del 2012)

Quando bisogna pagare

  • Le imprese e unità locali iscritte in corso d'anno devono pagare il diritto entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione
  • Le imprese già iscritte devono versare il diritto entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi
In entrambi i casi, entro un anno dalla relativa scadenza, sarà possibile regolarizzare i mancati pagamenti tramite ravvedimento operoso.

Come si paga

  • Per le nuove iscrizioni direttamente in cassa automatica in sede di iscrizione o, nei 30 giorni sucessivi, con modello F24
  • Per le imprese già iscritte esclusivamente con modello F24 o tramite la piattaforma online PagoPA (ma non con bollettino postale o bonifico, quindi attenzione ai bollettini ingannevoli)

 

Quando non viene rilasciato il certificato di iscrizione

Dal 1º gennaio la Camera di Commercio non rilascia il certificato di iscrizione alle imprese che non hanno pagato il diritto dell'anno precedente.
Come previsto dalla Legge n. 449/1997, art. 24, comma 35, per le imprese che non hanno ancora versato il diritto annuale 2023, dal 1° gennaio 2024 non si potranno rilasciare certificazioni del Registro delle Imprese. Entro un anno dalla data di scadenza ordinaria del diritto mancante è comunque possibile mettersi in regola pagando con ravvedimento operoso.

Come recuperare i crediti

In caso di doppio pagamento del diritto o di versamento effettuato in misura eccedente il dovuto, il modo più semplice e veloce di recupero, consiste nel compensare, tramite modello F24, l'importo a credito, inserendolo nell'apposita colonna dei crediti compensati.
 
Prima di poter eseguire tale compensazione è però necessario contattare l'ufficio per avere conferma dell'importo corretto utilizzabile.
La compensazione con modello F24 può essere effettuata entro il termine di prescrizione ordinaria dei crediti.
 
Altrimenti, ma solo entro i ventiquattro mesi dalla data del versamento, è possibile chiedere il rimborso delle somme eccedenti, compilando l'apposito modulo e allegando copia dei modelli F24 relativi e copia del documento di identità del richiedente.

Nel caso di società di persone è necessario specificare se il versamento oggetto del rimborso è da effettuarsi all'impresa o personalmente al socio amministratore. Dovranno essere indicate le coordinate bancarie per l'accredito diretto sul conto corrente e specificato un recapito telefonico al quale fare riferimento per comunicazioni da parte dell'Ufficio Diritto Annuale.

La richiesta di rimborso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento (Legge 488/1999, art. 17, comma 3), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.


Come ottenere l'annullamento di un modello F24

E' possibile richiedere all'Ufficio Diritto Annuale l'autorizzazione all'annullamento del modello F24, pagato con una errata compensazione di crediti erariali, ma solo in presenza di un versamento doppio o eccedente l'importo del diritto dovuto per l'anno interessato.
L'autorizzazione può essere richiesta compilando, in ogni sua parte, l'apposito MODELLO, che deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa o dal curatore fallimentare (in caso di impresa in fallimento), allegando i seguenti documenti:
  • copia del documento di identità, in corso di validità del firmatario del modello
  • copia del/dei modello/i F24 da annullare.
Il modello deve poi essere trasmesso all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
L'ufficio Diritto Annuale, una volta ricevuta la PEC di richiesta, trasmetterà, all'indirizzo di posta elettronica certificata di provenienza, la lettera di autorizzazione all’annullamento di F24, da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Perché sono necessarie CNS e PEC

Gli Avvisi Bonari e le Lettere Informative sul pagamento annuale del diritto, saranno inviate solo alle imprese con indirizzo PEC attivo e funzionante, iscritto in visura camerale.
L'impresa sprovvista di PEC o non funzionante, può comunque provvedere, con una semplice comunicazione online, gratuita e veloce, all’iscrizione/modifica della propria PEC, utilizzando “Pratica Semplice” nella piattaforma “RegistroImprese.it”.
E’ sufficiente essere provvisti della CNS (Carta Nazionale Servizi o Firma Digitale) e dell’apposito lettore, oppure dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Normativa  - Casi Particolari


Normativa  - Riferimenti normativi storici


Normativa  - Decreti Annuali Importi Diritto


Normativa  - Note e Circolari sui pagamenti: chiarimenti e proroghe annuali

 
 
Contatti: 

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Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Telefono: 
055.23.92.144 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Email: 
diritto.annuale@fi.camcom.it
Orari di apertura: 
su appuntamento lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Giovedì, 21 Dicembre, 2023 - 12:37
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Contenuto aggiornato al:Lunedì, 8 Gennaio, 2024 - 15:19