Il protesto, sia di cambiali che di assegni, decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione (anche se i titoli non sono stati pagati) e scompare (senza alcun intervento) dal Registro informatico dei protesti.
 
Cio significa che, allo scadere dei 5 anni dalla pubblicazione, il protesto non sara piu visibile e, in base alla vigente legislazione, sara come se non fosse mai avvenuto (naturalmente questo non esime il protestato dal pagare il debito contratto, in quanto il creditore potra sempre attivare le necessarie misure in sede giudiziaria).
 

Normativa

art. 3 bis, c. 1 L. n.480/95 come modificato dall'art. 4 L. n. 235/2000
 
 
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Orari
su appuntamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Ultima modifica
Lun, 05/03/2018 - 10:45