Il Decreto 21 aprile 2017, n. 93 ha uniformato i concetti di titolare e quello di utente metrico, individuando nella figura del titolare di strumento metrico il soggetto con cui devono interfacciarsi le Camere di commercio e gli organismi abilitati alla verifica periodica, riguardo alla conformita e al corretto impiego degli strumenti metrici aventi funzione di misura legale.
Chi e il titolare di uno strumento metrico
In base all'art. 2 del decreto 21 aprile 2017, n. 93 e definito titolare, la persona fisica o giuridica titolare della proprieta dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilita dell'attivita di misura.
Obblighi dei titolari degli strumenti
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio la data di inizio o fine utilizzo dello strumento nonche i dati caratteristici dello stesso attraverso il modulo;
- richiedere la prima e le successive verificazioni periodiche secondo le cadenze stabilite dall'art. 4 c.3 del D.M. 93/2017, a seguito della naturale scadenza o della riparazione degli strumenti che comporti la rimozione di sigilli legali;
- curare l'integrita del contrassegno e dei sigilli legali e provvisori applicati dal riparatore;
- conservare i libretti metrologici e l'eventuale documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento degli strumenti non utilizzarli se palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
Gli obblighi di comunicazione fissati per i titolari di utility meters dai decreti: 16 aprile 2012, n.75; 30 ottobre 2013, n.155; 24 marzo 2015, n.60, che sono stati abrogati dal nuovo regolamento, hanno trovato rifusione in esso e sono al momento assolvibili secondo le modalita gia rese disponibili in precedenza sullo
sportello telematico, che mantengono la loro operativita.
Elenco titolari strumenti metrici
In attesa di adeguare il sistema informatico delle Camere di commercio al fine di rendere consultabile per via informatica e telematica l'elenco di tutti i titolari di strumenti metrici, sono al momento disponibili gli elenchi dei:
Utilizzo di uno strumento soggetto a riparazione
In base all'art. 7 del Decreto 93/2017 il titolare di uno strumento che sia stato sottoposto a riparazione, comportante la rimozione di sigilli, ha l'obbigo di chiederne la verificazione periodica entro 10 giorni. Uno strumento riparato puo essere utilizzato per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di nuova verificazione, fino alla verificazione stessa.
Il titolare ha l'obbligo di accertare che il soggetto che effettua la riparazione aggiorni il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati. Nel caso in cui uno strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica e si trovi pertanto sprovvisto di libretto metrologico e obbligo del riparatore compilare apposita
dichiarazione, contenente descrizione dell'intervento e dei sigilli provvisori applicati, che dovra essere resa disponibile al titolare dello strumento ed inviata in copia alla Camera di commercio.