Fonti normative

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992
 

Cosa sono i D.P.I.

Sono tutti i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li porti con se o li indossi, da rischi per la salute e la sicurezza. Si dividono in 3 categorie, secondo il tipo di progettazione, dalla piu semplice alla piu complessa.
 

Categorie di D.P.I.


I gradi categoria: sono quelli di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi e da danni fisici di lieve entita (guanti da giardinaggio, ditali da cucire) o da prodotti detergenti (guanti di protezione); conseguenze di contatto con oggetti caldi a temperatura non superiore a 50 gradi C (guanti, grembiuli); ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attivita professionali (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali); urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni permanenti (copricapo leggeri contro lesioni al cuoio capelluto, guanti scarpe leggere); azione lesiva dei raggi solari (occhiali da sole);

II gradi categoria: sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie;

III gradi categoria: sono quelli di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano esclusivamente in questa categoria:
  • apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol e contro gas irritanti e tossici;
  • apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
  • D.P.I. che assicurano una protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti;
  • D.P.I. per attivita in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non inferiore a 100 gradi C con o senza radiazioni infrarosse, fiamme e materiali in fusione;
  • D.P.I. per attivita in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non superiore a - 50 gradi C;
  • D.P.I. destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
  • D.P.I. destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attivita che espongono a tensioni elettriche pericolose.


Marcatura CE

Deve essere apposta dal fabbricante su ogni D.P.I. in modo indelebile per tutta la durata prevista di tale D.P.I.
 

D.P.I. di I gradi categoria

Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformita CE del fabbricante e il fascicolo tecnico con le note informative.
 

D.P.I. di II gradi e III gradi categoria

Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformita CE del fabbricante piu l'attestato di certificazione da parte di un organismo notificato a livello europeo, il fascicolo tecnico con le note informative
 

D.P.I. degli occhi

Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformita CE accompagnata da un attestato di certificazione per D.P.I. di I gradi categoria, da un fascicolo tecnico con le note informative.
 

Vigilanza


Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, C.C.I.A.A.
 

Sanzioni


Per produzione di D.P.I. non conformi ai requisiti essenziali, di:
  • I gradi categoria: da un minimo di 8000 EUR ad un massimo di 48.000 EUR;
  • II gradi categoria: arresto fino a 6 mesi o ammenda da un minimo di 10.000 EUR ad un massimo di 16.000 EUR;
  • III gradi categoria: arresto da 6 mesi a 3 anni.

Per produzione di D.P.I. senza effettuare le valutazioni di conformita previste:
 
  • I gradi categoria: da un minimo di 5000 EUR ad un massimo di 30.000 EUR;
  • II gradi categoria: da un minimo di 10.000 EUR ad un massimo di 60.000 EUR;
  • III gradi categoria: da un minimo di 30.000 EUR ad un massimo di 150.000 EUR;
Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 EUR sino a 36.000 EUR .
 
Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 EUR sino a 18.000 EUR.
 
I distributori che non ottemperano agli obblighi a loro imposti dall'art.11 del regolamento DPI sono puniti:
  • I gradi categoria: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 EUR sino a 6.000 EUR;
  • II gradi categoria: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 EUR sino a 12.000 EUR;
  • III gradi categori: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 EUR sino a 60.000 EUR.
 
Al fine di supportare i soggetti che pongono in vendita DPI, al seguente link e possibile consultare alcune schede prodotto contenenti la descrizione dei requisiti relativi all'etichettatura di alcune categorie di DPI
 
 
Ultima modifica
Mer, 02/04/2025 - 10:37