Nuovo regolamento
Il 18/09/2017 e entrato in vigore i decreto Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" con il quale sono state introdotte importanti novita in merito alla disciplina della verificazione periodica sugli strumenti impiegati con funzione di misura legale.
In particolare il provvedimento fissa la possibilita di svolgere la verifica periodica, a regime, esclusivamente per gli organismi accreditati ad una delle previste norme tecniche (UNI CEI EN ISO/IEC rispettivamente 17020:2012, come organismo di ispezione - ovvero 17025:2005, come laboratorio di taratura - ovvero 17065:2012, come organismo di certificazione, e successive revisioni) e, in seguito, riconosciuti da Unioncamere a fronte della presentazione di apposita SCIA. Si invitano i soggetti interessati al riconoscimento come organismi abilitati alla verifica periodica, secondo il nuovo regolamento, a consultare le pagine di
Accredia e
Unioncamere per avere notizie sul percorso piu idoneo da seguire.
I laboratori abilitati secondo i decreti precedenti
Al fine di salvaguardare gli operatori gia abilitati in base alle norme abrogate dal decreto, ma soprattutto, per consentire l'attivita di verifica periodica senza soluzioni di continuita in attesa dell'abilitazione, secondo i nuovi criteri, di soggetti idonei, il decreto ha previsto un periodo transitorio, durante il quale la Camera di commercio e i laboratori gia abilitati (ma non accreditati) possono continuare a svolgere la propria attivita per un periodo massimo di 18 mesi a partire dal 18 settembre 2017, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e tenuta del libretto metrologico previsti dal nuovo regolamento.
Come trasmettere gli esiti di verifica
In base all'art. 13 del DM 93/2017 la comunicazione degli esiti di verifica deve essere effettuata telematicamente entro 10 giorni lavorativi, dalla conclusione delle operazioni, alla Camera di commercio competente territorialmente per gli strumenti.
La Camera di commercio di Firenze ha attivato, per l'invio telematico degli esiti di verifica da parte dei laboratori abilitati, le funzionalita di comunicazione in ambito metrologia di Telemaco. Questo e l'unico strumento accettato per la ricezione degli esiti di verifica, invii cartacei o tramite PEC saranno presi in considerazione solo in casi di accertate difficolta di trasmissione del sistema.
I laboratori abilitati dalla Camera di commercio di Firenze, qualora interessati a proseguire l'attivita durante il transitorio sono invitati a consultare la pagina per l'
attivazione Telemaco cliccando su Info.
Libretto metrologico
In base all'art. 4.12 del nuovo regolamento, ove non vi abbia gia provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dopo l'entrata in vigore del decreto, dota lo strumento di misura di un libretto metrologico contenente i dati di cui all'
allegato V del decreto, annotandovi inoltre gli esiti della verifica eseguita.
Per riferimento si mette a disposizione una
bozza di libretto metrologico, elaborata da Unioncamere, facendo presente che si tratta di un libretto valido a livello generale per qualunque tipo di strumento, contenente cioe campi che potrebbero risultare necessari solo per alcune categorie di strumenti ( ad es. codice del punto di prelievo o di riconsegna). La pagina per la raccolta degli esiti dovra essere riprodotta in piu esemplari nella versione definitiva del libretto eventualmente messo in uso, per consentire la futura registrazione degli interventi di riparazione o verifica da parte di tutti i soggetti che opereranno sullo strumento.