Il marchio d'impresa e un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un'impresa produce o mette in commercio. 
 
Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere presentati graficamente (in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre), i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni e le tonalita cromatiche, purche siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
 
Puo ottenere la registrazione di un marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione, nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi (vedi la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi *Classificazione di Nizza* per l'individuazione dei prodotti e servizi oggetto di deposito)  della propria impresa o delle imprese di cui abbia il controllo o ne facciano uso con il suo consenso. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
 
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda.
 
La registrazione puo essere rinnovata per periodi decennali purche la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa (mora).

 

Requisiti per la registrazione di un marchio


I requisiti per la registrazione di un marchio si possono sinteticamente elencare in: 
 
Novita: e l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. 
 
Capacita distintiva: e la capacita di distinguere un prodotto o servizio da quello degli altri. 
 
Liceita: e la conformita all'ordine pubblico e al buon costume. 
 
Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio: 
 
  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonche i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorita competente non ne abbia autorizzato la registrazione; 
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita dei prodotti o servizi; 
  • i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; 
  • i segni identici o simili ad un segno gia noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da cio possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinita di prodotti o servizi; 
  • i segni identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di una rinomanza nello Stato; 
  • i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprieta industriale o di altro diritto esclusivo; 
  • i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive; 
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura; 
  • i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; 
  • i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalita economiche nonche gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto; 
  • i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se Comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorita, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.
 
 
 
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Ven, 09/02/2024 - 08:48