Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere presentati graficamente (in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre), i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni e le tonalita cromatiche, purche siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
Puo ottenere la registrazione di un marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione, nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi (vedi la
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi *Classificazione di Nizza* per l'individuazione dei prodotti e servizi oggetto di deposito) della propria impresa o delle imprese di cui abbia il controllo o ne facciano uso con il suo consenso. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda.
La registrazione puo essere rinnovata per periodi decennali purche la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa (mora).
Requisiti per la registrazione di un marchio
I requisiti per la registrazione di un marchio si possono sinteticamente elencare in:
Novita: e l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile.
Capacita distintiva: e la capacita di distinguere un prodotto o servizio da quello degli altri.
Liceita: e la conformita all'ordine pubblico e al buon costume.
Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:
- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonche i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorita competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita dei prodotti o servizi;
- i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno gia noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da cio possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinita di prodotti o servizi;
- i segni identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di una rinomanza nello Stato;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprieta industriale o di altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalita economiche nonche gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se Comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorita, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.