Per le modalità operative di presentazione di un modello e disegno, vedere le sezioni dedicate.

 

Il disegno o modello tutela l’aspetto estetico, ornamentale o decorativo di un prodotto industriale o artigianale (o di una sua parte), determinato da caratteristiche quali linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale o materiali. La registrazione protegge esclusivamente l’aspetto esterno del prodotto, a prescindere dal suo valore estetico o artistico, purché presenti i requisiti di novità e carattere individuale.

Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale. Rientrano in questa definizione anche i componenti destinati ad essere assemblati in un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sono invece esclusi i programmi per elaboratore.

Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti sostituibili, che possono essere smontati e rimontati consentendo il nuovo assemblaggio del prodotto.

Qualora le modifiche apportate migliorino anche l’utilità o la funzionalità del prodotto, il richiedente può presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, ma i due titoli di protezione devono essere richiesti separatamente. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli le caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Per ottenere la registrazione, il disegno o modello deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • Novità: nessun disegno o modello identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda o alla data di priorità. I disegni o modelli si considerano identici qualora le loro caratteristiche differiscano esclusivamente per dettagli irrilevanti;
  • Carattere individuale: l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore deve differire da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda o di priorità;
  • Liceità: il disegno o modello non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

Nel caso di componenti destinati ad essere assemblati per formare un prodotto complesso, la registrazione è ammessa solo se il componente rimane visibile durante il normale utilizzo del prodotto e se le sue caratteristiche visibili soddisfano, di per sé, i requisiti di novità e individualità.

La divulgazione del disegno o modello si considera avvenuta qualora esso sia stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione, esposizione, messa in commercio o altro mezzo nei 12 mesi precedenti la registrazione.

La registrazione del disegno o modello ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Il titolo può essere prorogato per periodi successivi di 5 anni fino a un massimo di 25 anni. La richiesta di proroga deve essere presentata entro la scadenza del periodo in corso, ovvero entro i 6 mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa per ritardato pagamento.

Gli effetti della registrazione decorrono dal momento in cui i documenti vengono resi accessibili al pubblico. Tale accessibilità avviene normalmente subito dopo il deposito, ma il richiedente può chiedere il rinvio della pubblicazione per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data di deposito o di priorità.

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Brevetti e marchi

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Ultima modifica
Gio, 17/09/2026 - 17:06