Nuovo Regolamento metrico - cosa cambia

Con l'entrata in vigore del decreto 21 aprile 2017, n. 93 per gli strumenti per pesare e stato introdotto il libretto metrologico, nel quale sono riportate le informazioni minime indicate dall'allegato V del decreto 93/2017 e che laddove non vi abbia provveduto il fabbricante, dovra essere fornito dal primo soggetto (organismo abilitato o Camera di Commercio) che effettuera la prima verificazione periodica dopo l'entrata in vigore del decreto (18 settembre). Il libretto costituisce parte integrante della documentazione dello strumento e come tale dovra essere conservata con cura dal titolare dello stesso. Sul libretto dovranno essere riportate tutte le attivita di: verifica, vigilanza e riparazione (che comporti la rimozione di sigilli).
A partire dal 20 aprile 2016 non e piu concessa l'immissione sul mercato di strumenti per pesare conformi alla direttiva 2009/23/CE, cioe soggetti alla "verificazione CE" (era gia vietata dal 31/12/2002 la messa in servizio di strumenti conformi al regolamento di fabbricazione metrica o oggetto di approvazione CEE); e pero concesso (in base all'art.13 del nuovo regolamento) per gli strumenti gia messi in servizio, lo spostamento da un luogo di utilizzo all'altro senza necessita di nuova verificazione periodica (o collaudo di posa in opera) fino alla naturale scadenza della verificazione, purche non ci sia stata alterazione dei sigilli metrici.
Lo spostamento di uno strumento metrico, l'installazione o la sua rimozione definitiva devono essere comunicate dal titolare dello strumento alla Camera di commercio competente territorialmente, entro 30 giorni dall'operazione compiuta.
 

La verificazione periodica effettuata dalla camera

A partire dal 19 marzo 2019 le Camere di commercio non hanno piu la competenza a svolgere la verificazione periodica, che e demandata agli organismi accreditati. L'elenco di tali organismi puo essere reperito sul sito di Unioncamere.
 

Obblighi dei titolari di strumenti per pesare

Il titolare ha l'obbligo in ogni caso di garantire il corretto funzionamento degli strumenti che impiega con funzioni di misura legale:
  • comunicando entro 30 giorni alla Camera di commercio, la data di inizio utilizzo e fine utilizzo degli strumenti e tutti gli elementi previsti dall'art.9 del regolamento;
  • mantenendo l'integrita del contrasegno apposto in sede di verificazione periodica, nonche di ogni altro marchio, sigillo (anche elettronico) o elemento di protezione;
  • curando l'integrita dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • curando il corretto funzionamento dei propri strumenti e non utilizzandoli in caso di evidenti difettosita o non conformita;
  • conservando il libretto metrologico e verificando che esso venga aggiornato con i dati della riparazione, della verifica periodica o delle vigilanze;
  • sottoponendo a verificazione periodica, entro i termini previsti dal regolamento, gli strumenti di cui e titolare
Il titolare di strumenti riscontrati difettosi e sottoposti a riparazione puo porli nuovamente in uso se muniti di sigilli provvisori, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica, fino all'esecuzione della verificazione stessa. Qualora la riparazione sia stata effettuata su uno strumento non ancora dotato di libretto metrologico il titolare deve esigere dal riparatore una dichiarazione contenente la descrizione dell'intervento effettuato e indicazione dei sigilli provvisori applicati.
Gli strumenti nuovi non sono piu soggetti alla verifica periodica entro 60 giorni dal primo utilizzo; in base infatti all'art. 4 del decreto 93/2017, purche messi in servizio entro due anni dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare, sono sottoposti alla verificazione periodica entro tre anni dopo la loro messa in servizio.
 

Obblighi riparatori

Con l'introduzione del libretto metrologico anche per gli strumenti per pesare, ogni intervento che comporti la rimozione dei sigilli metrici deve essere annotato su tale libretto, e pertanto obbligo per i riparatori accertare la presenza dello stesso e laddove risulti non ancora rilasciato per lo strumento, compilare la dichiarazione relativa alla riparazione lasciandone copia presso il titolare e inviandone copia alla Camera di commercio. Dal 20 aprile 2016 non e piu consentito, ad organismi non accreditati, di procedere alla verifica prima CE di strumenti per pesare e la Camera di commercio di Firenze non e percio piu competente per tale attivita o per il collaudo di posa in opera di strumenti per pesare di tipo fisso; ma e ora possibile lo spostamento da un luogo di utilizzo all'altro senza necessita di nuova verificazione periodica, fino alla naturale scadenza della verificazione, purche non ci sia stata alterazione dei sigilli metrici.
 
 
 
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Gio, 05/01/2023 - 15:05