Etichettatura e sicurezza prodotti elettrici a bassa tensione
I beni di consumo progettati per funzionare all'interno dei valori di tensione più comunemente impiegati (fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua) sono coperti da una specifica direttiva che ne definisce i requisiti ai fini della “sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni”. Tale direttiva non soppianta i requisiti già disciplinati dalle altre direttive eventualmente applicabili (direttiva macchine o compatibilità elettromagnetica, ad esempio), ma ne aggiunge di ulteriori o copre quelle parti altrimenti non disciplinate.
La direttiva in questione è la 2014/35/UE che contiene in realtà disposizioni già in vigore da oltre 30 anni, dal momento che nasce con lo scopo di riunire in un unico documento il testo della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CEE con la decisione 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio .
La direttiva in questione è la 2014/35/UE che contiene in realtà disposizioni già in vigore da oltre 30 anni, dal momento che nasce con lo scopo di riunire in un unico documento il testo della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CEE con la decisione 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio .
In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 19 maggio 2016, n.86 che ne definisce l’impianto sanzionatorio assieme al D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo) per le parti riferibili ad esso.
Ambito di applicazione
La direttiva 2014/35/UE come già accennato, si applica “al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua” con alcune eccezioni.
Prima di tutto è bene evidenziare che si tratta di prodotti per i quali la tensione d’ingresso e quella di uscita rientrano in suddetti range; non va pertanto tenuto conto delle eventuali tensioni che possono generarsi all’interno di tali dispositivi.
Per seconda cosa è necessario comprendere cosa si intende per materiale elettrico, dal momento che la direttiva comprende non solo le apparecchiature (elettriche, d’illuminazione, di collegamento e controllo), ma anche componenti quali: motori elettrici e alternatori, cavi elettrici, connettori e cordoni, interruttori per uso domestico, fusibili, lampade, etc.
In generale, il campo di applicazione della direttiva comprende sia materiale elettrico destinato ad essere integrato in altri apparecchi, che le attrezzature destinate ad essere utilizzate direttamente senza essere incorporate.
Tuttavia, alcuni tipi di dispositivi elettrici, progettati e realizzati per essere utilizzati come componenti base da inserire in un’apparecchiatura elettrica, sono tali che la loro sicurezza in larga misura dipende da come sono integrati nel prodotto finale e dalle caratteristiche generali del prodotto finale. In questi casi si fuoriesce da quella che è la finalità della direttiva e tali dispositivi sono esclusi dalla sua copertura (ad esempio: transistor, diodi, condensatori, induttori, resistori, filtri, etc.)
Prima di tutto è bene evidenziare che si tratta di prodotti per i quali la tensione d’ingresso e quella di uscita rientrano in suddetti range; non va pertanto tenuto conto delle eventuali tensioni che possono generarsi all’interno di tali dispositivi.
Per seconda cosa è necessario comprendere cosa si intende per materiale elettrico, dal momento che la direttiva comprende non solo le apparecchiature (elettriche, d’illuminazione, di collegamento e controllo), ma anche componenti quali: motori elettrici e alternatori, cavi elettrici, connettori e cordoni, interruttori per uso domestico, fusibili, lampade, etc.
In generale, il campo di applicazione della direttiva comprende sia materiale elettrico destinato ad essere integrato in altri apparecchi, che le attrezzature destinate ad essere utilizzate direttamente senza essere incorporate.
Tuttavia, alcuni tipi di dispositivi elettrici, progettati e realizzati per essere utilizzati come componenti base da inserire in un’apparecchiatura elettrica, sono tali che la loro sicurezza in larga misura dipende da come sono integrati nel prodotto finale e dalle caratteristiche generali del prodotto finale. In questi casi si fuoriesce da quella che è la finalità della direttiva e tali dispositivi sono esclusi dalla sua copertura (ad esempio: transistor, diodi, condensatori, induttori, resistori, filtri, etc.)
Esclusioni
Nella direttiva viene riportato un elenco esaustivo contenente alcuni prodotti che, pur avendo la natura di materiali elettrici, sono stati esclusi dalla sua applicazione (e coperti da altre direttive specifiche):
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
- dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
- è altresì escluso il materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.
Etichettatura
L'integrazione nella direttiva dei precetti contenuti nella decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 768/2008/CE, consente di definire precisi obblighi per gli operatori economici, individuando le seguenti figure: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore. In termini generali l’etichettatura del prodotto ricade tra gli obblighi del fabbricante (se stabilito nella comunità), ma presenta risvolti rilevanti anche per importatori e distributori, nel momento in cui contribuiscano all’immissione o alla distribuzione di prodotti riportanti etichettatura non conforme.
Marcatura CE
- Il materiale elettrico reso disponibile sul mercato europeo deve obbligatoriamente riportare il marchio “CE”, la cui presenza è indice che il prodotto rispetta i requisiti della direttiva 2014/35/UE e le eventuali direttive applicabili e che il responsabile della sua immissione sul mercato europeo ha operato secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi producendo un oggetto sicuro.
- La marcatura CE deve rispettare graficamente i requisiti fissati nel regolamento CE n.765/2008
- La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o se ciò non è praticamente possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia.
Avvertenze
Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico (ad esempio tensione nominale, potenza nominale) la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, devono essere indicate sul materiale elettrico stesso o, se ciò non è possibile, su una scheda di accompagnamento. Il materiale elettrico deve essere accompagnato da avvertenze e istruzioni d’uso facilmente comprensibili (nelle/nella lingua ufficiale dello stato in cui sono commercializzati i prodotti) ed accurato.
Obblighi degli operatori economici
Come accennato, i soggetti che partecipano alla produzione, immissione e distribuzione di materiale elettrico sul mercato europeo, hanno precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina responsabilità e sanzioni in ambito amministrativo e penale.
In termini generali gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto, qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un prodotto. La documentazione inerente tali informazioni deve essere detenuta per almeno 10 anni dall’atto di immissione sul mercato per i fabbricanti, per 10 anni dalla fornitura per gli altri soggetti. Sono inoltre tenuti a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente di cooperare con quest’ultima e a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie a dimostrare la conformità del materiale elettrico.
In termini generali gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto, qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un prodotto. La documentazione inerente tali informazioni deve essere detenuta per almeno 10 anni dall’atto di immissione sul mercato per i fabbricanti, per 10 anni dalla fornitura per gli altri soggetti. Sono inoltre tenuti a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente di cooperare con quest’ultima e a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie a dimostrare la conformità del materiale elettrico.
Obblighi del fabbricante
Si definisce fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
Oltre agli obblighi di indicazione dei dati relativi alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e delle avvertenze, i fabbricanti sono tenuti a
Oltre agli obblighi di indicazione dei dati relativi alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e delle avvertenze, i fabbricanti sono tenuti a
- Eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità, applicabile in base alla norma
- Preparare e conservare per 10 anni dall’immissione sul mercato, la documentazione tecnica contenente tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati per garantire la conformità del prodotto
- Redigere la dichiarazione CE di conformità
- Garantire che il materiale elettrico prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite nella lingua ufficiale del paese in cui è commercializzato (italiano per l’Italia)
Il fabbricante infine che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da lui immesso sul mercato non sia conforme deve immediatamente intraprendere le azioni correttive necessarie per conformare il prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi; qualora inoltre presenti un rischio è tenuto a darne notizia all’autorità competente (il Ministero dello Sviluppo Economico in Italia).
Il fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un proprio rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, il quale assume per conto del fabbricante soltanto gli oneri relativi la messa a disposizione dell’autorità nazionali di vigilanza, la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica, nonché offre la cooperazione richiesta per l’accertamento della conformità del materiale elettrico.
Il fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un proprio rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, il quale assume per conto del fabbricante soltanto gli oneri relativi la messa a disposizione dell’autorità nazionali di vigilanza, la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica, nonché offre la cooperazione richiesta per l’accertamento della conformità del materiale elettrico.
Obblighi dell’importatore
Si definisce importatore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea, che immette sul mercato comunitario materiale elettrico originario di un paese terzo.
E’ compito dell’importatore immettere sul mercato solo prodotti conformi, accertandosi che il fabbricante abbia:
E’ compito dell’importatore immettere sul mercato solo prodotti conformi, accertandosi che il fabbricante abbia:
- eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità
- preparato la documentazione tecnica
- compilato la dichiarazione CE di conformità
- riportato tutte le indicazioni relative alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e le avvertenze
L’importatore deve inoltre:
- indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico: il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico
- garantire che per la durata del tempo durante il quale il materiale è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del prodotto per condizioni di immagazzinamento o trasporto
- conservare per 10 anni dalla data di immissione la dichiarazione CE di conformità e garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta dell’autorità di vigilanza
Obblighi del distributore
Si definisce distributore la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.
E’ compito del distributore rendere disponibili alla vendita solo prodotti conformi, accertandosi che il materiale elettrico riporti le indicazioni in italiano (in Italia) relative alle avvertenze, la marcatura CE, le istruzioni sulla sicurezza e alla tracciabilità (sia per quanto riguarda i dati del fabbricante che dell’importatore). Devono inoltre garantire che per la durata del tempo durante il quale il materiale è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del prodotto per condizioni di immagazzinamento o trasporto.
Da notare che all’installatore possono venir attribuite le stesse responsabilità di messa a disposizione di materiale elettrico non conforme del distributore cioè, colui che effettua l’installazione di materiale elettrico non conforme è sanzionato come colui che lo ha posto in vendita.
E’ compito del distributore rendere disponibili alla vendita solo prodotti conformi, accertandosi che il materiale elettrico riporti le indicazioni in italiano (in Italia) relative alle avvertenze, la marcatura CE, le istruzioni sulla sicurezza e alla tracciabilità (sia per quanto riguarda i dati del fabbricante che dell’importatore). Devono inoltre garantire che per la durata del tempo durante il quale il materiale è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del prodotto per condizioni di immagazzinamento o trasporto.
Da notare che all’installatore possono venir attribuite le stesse responsabilità di messa a disposizione di materiale elettrico non conforme del distributore cioè, colui che effettua l’installazione di materiale elettrico non conforme è sanzionato come colui che lo ha posto in vendita.
E’ bene evidenziare che un importatore o un distributore che commercializza un prodotto a proprio nome o col proprio marchio commerciale è considerato ai fini della normativa, come un fabbricante ed è soggetto a tutti agli obblighi relativi.
Normativa comunitaria:
Direttiva 2014/35/UE
Direttiva 2014/35/UE
Normativa nazionale:
D.Lgs. 19 maggio 2016 n. 86
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
Guide all'etichettatura
Guida della commissione europea (formato PDF - dimensione 187 Kb)
Data di redazione: 29/9/2015
Contatti:
Metrologia legale e sicurezza prodotti (ex ufficio metrico)
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Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Telefono:
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