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Sicurezza generale dei prodotti


Sicurezza generale dei prodotti

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) nasce dall’esigenza di raccogliere in un unico testo le disposizioni sulla tutela del consumatore, che a causa della stratificazione normativa potevano risultare di difficile comprensione o reperibilità.
Il Codice del Consumo riunisce infatti in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti (4 leggi, 2 DPR, 14 D.Lgs. e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme.
I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.

 

Etichettatura

Per quel che concerne le indicazioni obbligatorie sulle etichette dei prodotti disponibili in commercio, il Codice affronta la problematica in due Parti distinte che, seppur aventi finalità diverse, all’atto pratico prescrivono all’incirca gli stessi requisiti.
Si fa riferimento alla Parte II, Titolo II “Informazioni ai Consumatori” e alla Parte IV, Titolo I “Sicurezza dei Prodotti”.

La parte relativa alle informazioni ai consumatori (artt. 5-12), disciplina il contenuto minimo delle informazioni che devono essere rese disponibili da parte del produttore o importatore, le modalità di indicazione e il regime sanzionatorio applicabile.
È bene sottolineare che questa parte del Codice non è direttamente applicabile sui prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. Sono ad esempio esclusi:

  • Giocattoli
  • Dispositivi di Protezione Individuale
  • Prodotti elettrici a bassa tensione
  • Tessili
  • Calzature
La parte relativa alla sicurezza dei prodotti (artt. 102-113) non è altro che la trasposizione del D. Lgs 21 maggio 2014, n.172 attuazione della direttiva 2001/95/CE. In essa vengono disciplinati in particolare gli obblighi del produttore (o importatore) e del distributore ai fini della immissione sul mercato e circolazione di prodotti sicuri.
Tra le misure da adottarsi per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi all’uso del prodotto e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori, il Codice prevede per quanto riguarda l’etichettatura, l’obbligo per il produttore (o l’importatore) dell’indicazione in etichetta dei propri estremi e di un riferimento univoco per il prodotto. Tali requisiti per altro simili a quelli descritti all’art. 6, sono applicabili a tutte le categorie di prodotto, a meno che, se disciplinati da una direttiva di settore, non siano già resi obbligatori in quest’ultima.
In pratica, la parte relativa alla sicurezza dei prodotti contrariamente a quella d’informazione al consumatore, non ha un limite nel proprio ambito di applicazione, impone cioè degli obblighi anche per quelle categorie merceologiche regolamentate da direttive europee che non prevedono oneri analoghi (ad esempio tessili e calzature).
Visto l’ampio ambito di applicabilità dei requisiti relativi alla sicurezza dei prodotti con risvolti diretti sull’etichettatura, si riassumono di seguito i soggetti individuati dalla norma, cui competono specifiche responsabilità e le caratteristiche generali delle etichette ai fini della sicurezza.

 

Operatori economici

La decisione 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio aiuta ad individuare con maggior precisione chi sono gli operatori e quali responsabilità competono loro nelle varie fasi che portano dalla fabbricazione alla vendita all’utente finale. Vediamo di seguito nello specifico gli obblighi relativi all’etichettatura

 

Obblighi dei fabbricanti

Il fabbricante, definito come la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio ha l’obbligo di garantire che sui propri prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi elemento che consenta la loro identificazione; deve inoltre indicare sul prodotto: il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l’indirizzo presso cui poter essere contattato. Tutto questo serve per garantire la tracciabilità dei prodotti, che devono essere univocamente identificati e univocamente associati al suo produttore. E’ bene sottolineare che per quanto riguarda i dati del fabbricante, non sono ammesse in sostituzione di nome e indirizzo: partite iva, numero di REA, indirizzi internet o indirizzi mail che risultano o non direttamente intelleggibili dall’utente finale o non affidabili quanto ad univocità.

 

Obblighi degli importatori

L’importatore, definito come la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo, dal punto di vista dell’etichettatura ha gli stessi obblighi del fabbricante, dovrà cioè indicare sul prodotto il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo dove poter essere contattato.

 

Obblighi del distributore

Il distributore, definito come la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto rappresenta l’ultimo “filtro” prima dell’utente finale. In quanto tale ha l’obbligo di accertarsi prima di mettere un prodotto a disposizione del mercato, che questo sia conforme sotto il profilo dell’etichettatura, cioè che gli operatori che lo hanno preceduto si siano conformati alle prescrizioni che li riguardano. Pur non avendo dunque responsabilità diretta sul contenuto delle informazioni presenti, deve garantire che queste siano presenti, opponendosi alla distribuzione di prodotti non conformi, ed eventualmente segnalando le irregolarità riscontrate all’Autorità di vigilanza, pena l’assoggetabilità al regime sanzionatorio applicabile, al pari del produttore/importatore.

Vale la pena infine sottolineare che qualora un soggetto immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un prodotto già immesso sul mercato in modo da condizionarne la conformità, deve attenersi in ogni caso agli obblighi spettanti al fabbricante (che riguardano anche tutte le procedure relative alla valutazione della sicurezza del prodotto, oltre che l’etichettatura).

Normativa comunitaria:
Direttiva 2001/95/CE (formato PDF - dimensione 336 Kb)
Decisione 768/2008/CE (formato PDF - dimensione 245 Kb)

Normativa Nazionale:
Codice del Consumo (formato PDF - dimensione 388 Kb)
Sicurezza generale dei prodotti (formato PDF - dimensione 105 Kb)

 
 
 
Data di redazione: 15/9/2015
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