Sicurezza generale dei prodotti
Il Codice del Consumo riunisce infatti in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti (4 leggi, 2 DPR, 14 D.Lgs. e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme.
I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.
Etichettatura
Si fa riferimento alla Parte II, Titolo II “Informazioni ai Consumatori” e alla Parte IV, Titolo I “Sicurezza dei Prodotti”.
La parte relativa alle informazioni ai consumatori (artt. 5-12), disciplina il contenuto minimo delle informazioni che devono essere rese disponibili da parte del produttore o importatore, le modalità di indicazione e il regime sanzionatorio applicabile.
È bene sottolineare che questa parte del Codice non è direttamente applicabile sui prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. Sono ad esempio esclusi:
- Giocattoli
- Dispositivi di Protezione Individuale
- Prodotti elettrici a bassa tensione
- Tessili
- Calzature
Tra le misure da adottarsi per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi all’uso del prodotto e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori, il Codice prevede per quanto riguarda l’etichettatura, l’obbligo per il produttore (o l’importatore) dell’indicazione in etichetta dei propri estremi e di un riferimento univoco per il prodotto. Tali requisiti per altro simili a quelli descritti all’art. 6, sono applicabili a tutte le categorie di prodotto, a meno che, se disciplinati da una direttiva di settore, non siano già resi obbligatori in quest’ultima.
In pratica, la parte relativa alla sicurezza dei prodotti contrariamente a quella d’informazione al consumatore, non ha un limite nel proprio ambito di applicazione, impone cioè degli obblighi anche per quelle categorie merceologiche regolamentate da direttive europee che non prevedono oneri analoghi (ad esempio tessili e calzature).
Visto l’ampio ambito di applicabilità dei requisiti relativi alla sicurezza dei prodotti con risvolti diretti sull’etichettatura, si riassumono di seguito i soggetti individuati dalla norma, cui competono specifiche responsabilità e le caratteristiche generali delle etichette ai fini della sicurezza.
Operatori economici
Obblighi dei fabbricanti
Obblighi degli importatori
Obblighi del distributore
Vale la pena infine sottolineare che qualora un soggetto immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un prodotto già immesso sul mercato in modo da condizionarne la conformità, deve attenersi in ogni caso agli obblighi spettanti al fabbricante (che riguardano anche tutte le procedure relative alla valutazione della sicurezza del prodotto, oltre che l’etichettatura).
Normativa comunitaria:
Direttiva 2001/95/CE (formato PDF - dimensione 336 Kb)
Decisione 768/2008/CE (formato PDF - dimensione 245 Kb)
Normativa Nazionale:
Codice del Consumo (formato PDF - dimensione 388 Kb)
Sicurezza generale dei prodotti (formato PDF - dimensione 105 Kb)