Prodotti tessili
Per poter liberamente circolare all’interno dell’Unione Europea i prodotti tessili devono riportare un contrassegno o un etichetta saldamente fissati che forniscano informazioni al consumatore finale, riguardanti:
- la composizione fibrosa
- l’eventuale presenza di parti non tessili di origine animale
- i dati forniti dal produttore per consentire la riferibilità o tracciabilità del prodotto ai fini della sicurezza dello stesso.
Composizione fibrosa
La più recente norma che disciplina l'etichettatura di composizione dei prodotti tessili è costituita dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).
In Italia l’impianto sanzionatorio relativo a questo settore è stato revisionato raccogliendo in un unico decreto quanto prima scaturiva dal combinato disposto di due norme; a partire dal 04/01/2018 è infatti entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190, che raccoglie quanto prima disciplinato dal D.Lgs. 194/1999 e dalla Legge 883/1973.
In Italia l’impianto sanzionatorio relativo a questo settore è stato revisionato raccogliendo in un unico decreto quanto prima scaturiva dal combinato disposto di due norme; a partire dal 04/01/2018 è infatti entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190, che raccoglie quanto prima disciplinato dal D.Lgs. 194/1999 e dalla Legge 883/1973.
Ambito di applicazione
Il regolamento UE n. 1007/2011 è applicabile a tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dell’unione Europea di cui alle seguenti definizioni.
Si definiscono prodotti tessili tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili:
Si definiscono prodotti tessili tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili:
-
i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso;
-
i tessuti le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
-
i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
L’obbligo di etichettatura di composizione non si applica:
- ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso
- ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi
- ai prodotti elencati nell’allegato V del regolamento UE n.1007/2001
Da evidenziare che se, pur in assenza di obbligo, il produttore sceglie di applicare ai suoi prodotti l’etichettatura di composizione, questa deve rispettare i criteri di conformità ad essa applicabili.
Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. Le stesse devono essere riportate:
- in lingua italiana (per i prodotti destinati alla commercializzazione in Italia);
- per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);
- con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili;
- in ordine decrescente di peso;
Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che per tale ragione devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del regolamento UE 1007/2011. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che per tale ragione devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del regolamento UE 1007/2011. E' ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
Presenza di parti non tessili di origine animale
La presenza di parti non tessili di origine animale è indicata nei prodotti tessili con la frase "Contiene parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione del mercato
Tracciabilità del prodotto
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo) attuativo della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, disciplina, tra le altre cose, quali siano i contenuti obbligatori delle indicazioni in etichetta per i prodotti normalmente disponibili in commercio.
Parlando di Codice del Consumo, per quel che concerne l'etichettatura, si deve distinguere tra prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o altre disposizioni comunitarie (e nelle relative norme nazionali di recepimento) e quelli che non lo sono. Ai primi (tra cui i prodotti tessili) sono applicabili solo gli artt. 102-113 che definiscono gli obblighi relativi alla sicurezza, che spettano agli operatori economici coinvolti nella immissione sul mercato e la messa a disposizione del prodotto al consumatore e le relative sanzioni; mentre i secondi (da cui i prodotti tessili sono esclusi) sono disciplinati anche dagli artt. 6-12, in cui sono definiti i contenuti informativi minimi che i prodotti non coperti da direttive specifiche devono rendere disponibili in etichetta o in confezione e il relativo regime sanzionatorio applicabile.
In base al Codice del Consumo dunque, il fabbricante (o il suo mandatario) definito sul territorio comunitario, ha l’obbligo di indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento:
Parlando di Codice del Consumo, per quel che concerne l'etichettatura, si deve distinguere tra prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o altre disposizioni comunitarie (e nelle relative norme nazionali di recepimento) e quelli che non lo sono. Ai primi (tra cui i prodotti tessili) sono applicabili solo gli artt. 102-113 che definiscono gli obblighi relativi alla sicurezza, che spettano agli operatori economici coinvolti nella immissione sul mercato e la messa a disposizione del prodotto al consumatore e le relative sanzioni; mentre i secondi (da cui i prodotti tessili sono esclusi) sono disciplinati anche dagli artt. 6-12, in cui sono definiti i contenuti informativi minimi che i prodotti non coperti da direttive specifiche devono rendere disponibili in etichetta o in confezione e il relativo regime sanzionatorio applicabile.
In base al Codice del Consumo dunque, il fabbricante (o il suo mandatario) definito sul territorio comunitario, ha l’obbligo di indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento:
- il numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione univoca del prodotto
- il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo fisico (non web) dove poter essere contattato, che deve essere unico
Il distributore a sua volta è tenuto ad agire con la dovuta diligenza nello svolgimento della sua attività, ciò significa che prima di rendere disponibile sul mercato un determinato prodotto deve accertarsi che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni che li riguardano, verificando che per il prodotto siano presenti tutte le marcature di conformità, le documentazioni e le informazioni prescritte.
A tal proposito la dove si trovi in commercio un prodotto che non reca in maniera completa i dati del fabbricante, risultano passibili di sanzione tanto il produttore che si è reso responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto non conforme, che il distributore (e gli eventuali grossisti che lo hanno preceduto) che ha messo a disposizione del mercato un prodotto senza controllare che risultasse conforme.
Infine un importatore o un distributore che commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale è soggetto agli obblighi del fabbricante.
A tal proposito la dove si trovi in commercio un prodotto che non reca in maniera completa i dati del fabbricante, risultano passibili di sanzione tanto il produttore che si è reso responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto non conforme, che il distributore (e gli eventuali grossisti che lo hanno preceduto) che ha messo a disposizione del mercato un prodotto senza controllare che risultasse conforme.
Infine un importatore o un distributore che commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale è soggetto agli obblighi del fabbricante.
Normativa nazionale:
D.Lgs. 15 novembre 2017, n.190
D.Lgs. 15 novembre 2017, n.190
Legge 26 novembre 1973, n.883
D.Lgs 22 maggio 1999, n.194
D.Lgs 06 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo)
D.Lgs 22 maggio 1999, n.194
D.Lgs 06 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo)
Contatti:
Metrologia legale e sicurezza prodotti (ex ufficio metrico)
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