Dispositivi di protezione individuale
Direttiva CEE 93/95
D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992
COSA SONO I D.P.I.
Sono tutti i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li porti con sé o li indossi, da rischi per la salute e la sicurezza. Si dividono in 3 categorie, secondo il tipo di progettazione, dalla più semplice alla più complessa.
CATEGORIE DI D.P.I.
I° categoria: sono quelli di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi e da danni fisici di lieve entità (guanti da giardinaggio, ditali da cucire) o da prodotti detergenti (guanti di protezione); conseguenze di contatto con oggetti caldi a temperatura non superiore a 50° C (guanti, grembiuli); ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali); urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni permanenti (copricapo leggeri contro lesioni al cuoio capelluto, guanti scarpe leggere); azione lesiva dei raggi solari (occhiali da sole);
II° categoria: sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie;
III° categoria: sono quelli di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano esclusivamente in questa categoria:
- apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol e contro gas irritanti e tossici;
- apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- D.P.I. che assicurano una protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti;
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non inferiore a 100° C con o senza radiazioni infrarosse, fiamme e materiali in fusione;
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non superiore a – 50° C;
- D.P.I. destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- D.P.I. destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose.
Deve essere apposta dal fabbricante su ogni D.P.I. in modo indelebile per tutta la durata prevista di tale D.P.I.
D.P.I. DI I° CATEGORIA
Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformità CE del fabbricante e il fascicolo tecnico con le note informative.
D.P.I. DI II° e III° CATEGORIA
Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformità CE del fabbricante più l'attestato di certificazione da parte di un organismo notificato a livello europeo, il fascicolo tecnico con le note informative
D.P.I. DEGLI OCCHI
Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformità CE accompagnata da un attestato di certificazione per D.P.I. di I° categoria, da un fascicolo tecnico con le note informative.
VIGILANZA
Ministero delle Attività Produttive, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, C.C.I.A.A.
SANZIONI
Per produzione di D.P.I. non conformi ai requisiti essenziali, di:
- I° categoria: tra ? 7746 e ? 46481;
- II° categoria: arresto fino a 6 mesi o sanzione tra ? 9296 e ? 15493;
- III° categoria: arresto da 6 mesi a 3 anni
Per omissione di applicazione di marcatura CE o stesura di dichiarazione di conformità: tra ? 5164 e ? 30987
Chiunque metta in commercio D.P.I. privi di marcatura CE: tra ? 2582 e ? 15493.