Dispositivi di protezione individuale
Fonti normative
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992
D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992
Cosa sono i D.P.I.
Sono tutti i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li porti con sé o li indossi, da rischi per la salute e la sicurezza. Si dividono in 3 categorie, secondo il tipo di progettazione, dalla più semplice alla più complessa.
Categorie di D.P.I.
I° categoria: sono quelli di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi e da danni fisici di lieve entità (guanti da giardinaggio, ditali da cucire) o da prodotti detergenti (guanti di protezione); conseguenze di contatto con oggetti caldi a temperatura non superiore a 50° C (guanti, grembiuli); ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali); urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni permanenti (copricapo leggeri contro lesioni al cuoio capelluto, guanti scarpe leggere); azione lesiva dei raggi solari (occhiali da sole);
II° categoria: sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie;
III° categoria: sono quelli di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano esclusivamente in questa categoria:
- apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol e contro gas irritanti e tossici;
- apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- D.P.I. che assicurano una protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti;
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non inferiore a 100° C con o senza radiazioni infrarosse, fiamme e materiali in fusione;
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non superiore a – 50° C;
- D.P.I. destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- D.P.I. destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose.
Marcatura CE
Deve essere apposta dal fabbricante su ogni D.P.I. in modo indelebile per tutta la durata prevista di tale D.P.I.
D.P.I. di I° categoria
Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformità CE del fabbricante e il fascicolo tecnico con le note informative.
D.P.I. di II° e III° categoria
Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformità CE del fabbricante più l'attestato di certificazione da parte di un organismo notificato a livello europeo, il fascicolo tecnico con le note informative
D.P.I. degli occhi
Devono avere la marcatura CE, la dichiarazione di conformità CE accompagnata da un attestato di certificazione per D.P.I. di I° categoria, da un fascicolo tecnico con le note informative.
Vigilanza
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, C.C.I.A.A.
Sanzioni
Per produzione di D.P.I. non conformi ai requisiti essenziali, di:
- I° categoria: da un minimo di 8000 € ad un massimo di 48.000 €;
- II° categoria: arresto fino a 6 mesi o ammenda da un minimo di 10.000 € ad un massimo di 16.000 €;
- III° categoria: arresto da 6 mesi a 3 anni.
Per produzione di D.P.I. senza effettuare le valutazioni di conformità previste:
- I° categoria: da un minimo di 5000 € ad un massimo di 30.000 €;
- II° categoria: da un minimo di 10.000 € ad un massimo di 60.000 €;
- III° categoria: da un minimo di 30.000 € ad un massimo di 150.000 €;
Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 € sino a 36.000 € .
Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € sino a 18.000 €.
I distributori che non ottemperano agli obblighi a loro imposti dall'art.11 del regolamento DPI sono puniti:
- I° categoria: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € sino a 6.000 €;
- II° categoria: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € sino a 12.000 €;
- III° categori: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € sino a 60.000 €.