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Verifica prima


Verifica prima

Ogni strumento metrico, ogni peso, ogni misura, approvato a livello nazionale, prima di essere introdotto in commercio, deve essere verificato per:
  • accertare la conformità dello “strumento” al regolamento di fabbricazione ed agli specifici decreti ministeriali di approvazione;
  • verificare, mediante la prova con campioni d’ufficio, la presenza dei requisiti metrologici prescritti, quali ad esempio la sensibilità e l’esattezza;
  • accertare la compatibilità, per gli strumenti complessi, delle apparecchiature accessorie e delle unità funzionali ad essi collegate
questa verifica prende il nome di verifica prima nazionale

 
Sommario

Evoluzione della verifica prima in Italia
  • Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088 - art.12: "i pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica". Viene istituita la "verifica prima nazionale" cui successivamente verrà fatto riferimento nei decreti di approvazione dei singoli strumenti e in tutte le norme a carattere nazionale. Riguarda tutte le categorie di strumenti e i soggetti che possono effettuare la verifica prima sono solo i "verificatori" ovvero gli ufficiali metrici. Il soggetto preposto all'ammissione alla verifica prima (cioè a dare l'approvazione di un progetto di strumento e a definirne piano di legalizzazione e modalità di verifica) è il Ministero.
  • DPR 12 agosto 1982, n. 798 (attuazione della direttiva CEE n.71/316) - art.1.1: "E' istituito il controllo CEE degli strumenti comprendente l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE o uno solo di questi due istituti". Viene istituita la "verifica prima CEE" cui saranno soggetti tutti gli strumenti, compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare delle "Comunità europee", attuata nell'ordinamento interno italiano. Anche i questo caso i soggetti preposti all'esecuzione della verificazione prima CEE sono gli ufficiali metrici, mentre l'approvazione CEE del modello è rimessa al Ministero. E' concessa la delega ai fabbricanti previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico
  • D.Lgs. 29 dicembre 1992, n.517 (attuazione della direttiva 90/384/CEE): istituisce in Italia la verifica della conformità degli strumenti per pesare non automatici da parte di un organismo notificato, attraverso "l'esame CE del tipo" e la "verifica CE", o la "verifica CE all'unità". Con circolare 41 del 23/05/1994 vengono annoverati come organismi notificati, competenti per la verifica CE, tutti gli uffici provinciali metrici; competenti per la verifica CE all'unità, gli uffici metrici di: Modena, Napoli, Roma, Torino e Varese; competente per l'esame CE del tipo l'ufficio centrale metrico. Dal 2000  alla Camera di commercio di Firenze vengono trasferite le competenze in ambito verifica CE, dell'ufficio metrico provinciale di Firenze. Viene inoltre fissata la data del 31/12/2002 come termine ultimo per sottoporre a verifica prima o verifica prima CEE e messa sul mercato e in servizio di strumenti ammessi alla verificazione prima o oggetto di approvazione CEE prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 517/92.
  • Decreto 29 marzo 2000, n.179: viene definito il concetto di "conformità metrologica", ovvero la facoltà per il fabbricante, cui vengano riconosciuti i requisiti, di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima.
  • D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22 (attuazione della direttiva 2004/22/CE): per alcune categorie di strumenti (inclusi i distributori carburanti ma esclusi ad esempio gli strumenti per pesare non automatici) vengono definite le procedure di valutazione della conformità che, mediante l'impiego dei moduli di valutazione denominati A, A1, B, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, H1 consentono al fabbricante, con l'intervento di un organismo notificato, di produrre strumenti metrologicamente conformi sui quali riportare la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. Viene fissata la data del 30/10/2016 come termine ultimo per la messa in servizio o la commercializzazione di strumenti, approvati secondo norme nazionali o comunitarie precedenti, aventi un omologo tra quelli disciplinati dalla direttiva 2004/22/CE.
  • D.Lgs 19 maggio 2016, n. 83 (attuazione della direttiva 2014/31/UE): viene abrogata la direttiva 2009/23/CE (aggiornamento della direttiva 90/384/CE) e modificata la procedura per la valutazione della conformità degli strumenti non automatici per pesare. I moduli B (esame UE del tipo), D (conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione), D1 (garanzia della qualità della produzione), F (conformità al tipo in base alla verifica del prodotto), F1 (conformità basata sulla verifica del prodotto) e G (conformità basata sulla verifica dell'unità) sostituiscono con le procedure B+D, B+F, D1, F1 o G i precedenti "esame CE del tipo", "verifica CE" e "verifica CE all'unità". Tali procedure di valutazione vedono a vario titolo l'intervento di un organismo notificato. Con circolare 211871 del 22/10/2015 viene decretato che l'abrogazione della direttiva 2009/23/CE comporta (salvo l'accreditamento) la decadenza della notifica, come organismi competenti per la valutazione della conformità, delle Camere di commercio. Viene inoltre fissata la data del 20/04/2016 come termine ultimo per l'immissione sul mercato di strumenti conformi alla direttiva 2009/23/CE.
 

La verifica prima oggi
In base al suddetto percorso normativo oggi la verificazione prima (comprensiva del collaudo di posa in opera) può essere richiesta agli uffici metrici od eseguita dal fabbricante, cui sia stata concessa la conformità metrologica, solo per alcune categorie di strumenti (ad esempio distributori di metano). La verificazione prima CEE allo stesso modo può essere richiesta agli uffici metrici o eseguita dal fabbricante , se in possesso della delega, solo per alcuni strumenti (ad esempio manometri).
Per tutte le altre categorie di strumenti, poichè la valutazione della conformità precede l'immissione sul mercato, sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità che comportano l'apposizione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ad opera del fabbricante di concerto con un organismo notificato.
 

Come richiedere la verifica prima alla Camera di commercio
Per ottenere la verifica prima nazionale il fabbricante deve presentare la seguente documentazione:
  • richiesta di verifica prima carburanti o richiesta verifica prima altri strumenti
  • distinta mod. 8,  attestante che gli strumenti sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'ufficio metrico e non consentono alterazioni dei dati riguardanti la transazione commerciale o la programmazione di parametri concernenti le caratteristiche metrologiche, a meno della rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi.
Dopo aver accertato i requisiti verranno effettuate delle prove metrologiche e funzionali. In caso di esito positivo, avverrà la legalizzazione dello strumento. Si applicheranno, cioè, i sigilli caratteristici dell'Ufficio e dell'Ispettore che esegue la verifica, atti a legalizzare lo strumento e garantire l'inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.
 
Novità per gli strumenti in uso
Il decreto 21 aprile 2017, n.93 ha introdotto alcune novità riguardanti operazioni sugli strumenti metrici che, prima del 18/09/2017, potevano essere effettuate solo attraverso l'intervento dell'ispettore metrico che eseguiva una verifica prima o un collaudo di posa in opera. In base all'art. 16 gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea sono sottoposti a semplice verificazione periodica anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purchè detta riparazione non determini modifiche tali da pregiudicare la conformità dello strumento.
Gli strumenti di misura rientranti tra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati MI-001 a MI-010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione nazionale, nel caso in cui presentino targa metrica mancante, illeggibile o priva dei "bolli di verificazione prima", devono essere posti fuori uso in quanto non regolamentari. Possono essere ripristinati per tali irregolarità e rimessi in uso, dopo l'intervento di un organismo preposto alla verifica periodica che oltre al ripristino delle targhe e dei sigilli effettui contestualmente la verificazione periodica dello strumento.
Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati fino alla naturale scadenza della verificazione periodica cui sono stati sottoposti prima della rimozione.
Contatti: 

Metrologia legale e sicurezza prodotti (ex ufficio metrico)

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Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 15:42
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