Marchio di impresa
Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un'impresa produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere presentati graficamente (in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre), i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
Può ottenere la registrazione di un marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione, nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi (vedi la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi *Classificazione di Nizza* per l'individuazione dei prodotti e servizi oggetto di deposito) della propria impresa o delle imprese di cui abbia il controllo o ne facciano uso con il suo consenso. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda.
La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa (mora).
Requisiti per la registrazione di un marchio
I requisiti per la registrazione di un marchio si possono sinteticamente elencare in:
Novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile.
Capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello degli altri.
Liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.
Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:
- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- i segni identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di una rinomanza nello Stato;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se Comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.
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Brevetti e marchi
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