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Categoria 3 bis - Distributori, Trasportatori, Installatori e Gestori centri di assistenza tecnica di AEE


Categoria 3 bis - Distributori, Trasportatori, Installatori e Gestori centri di assistenza tecnica di AEE

Abrogata la Categoria 3-bis 

Con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della  Legge 14 novembre 2024, n. 166, recante la conversione con modificazioni del Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, si segnala le rilevanti novità normative che impattano sul sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
 
  • l’art. 14-bis, comma 7, del citato decreto, dispone quanto segue: “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
  • in aggiunta, il successivo comma 10 prevede l’abrogazione dei seguenti regolamenti:
    Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 marzo 2010, n. 65;
    Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 31 maggio 2016, n. 121.
 
Alla luce delle nuove disposizioni, si rileva che la categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali, concernente: “Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature” deve intendersi abrogata con effetto immediato.
 
Pertanto, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, l’Albo nazionale gestori ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per tutte le imprese interessate, con decorrenza 15 novembre 2024. Si precisa che, qualora l’impresa risulti iscritta, oltre che alla categoria 3-bis, ad altre categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.
 
Si segnala infine che la Legge n. 166/2024 stabilisce che i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché i trasportatori di rifiuti di tali apparecchiature, sono tenuti a gestire i propri adempimenti attraverso il portale del Centro di coordinamento.
Infine, per quanto concerne la documentazione che accompagna il trasporto (inteso come quello di cui al comma 4 dell’articolo 14-bis della Legge n. 166/2024, ivi compreso il trasporto dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso), questa è costituita dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
 
 
 
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 26 Novembre, 2024 - 15:16