Il "Carnet sostitutivo" puo essere rilasciato quando:
1) il Carnet A.T.A. originario e in procinto di scadere e la merce accompagnata dal documento non puo essere riesportata entro i termini previsti;
2) L'autorita doganale estera lo ammette. E' pertanto opportuno verificare attentamente
quanto previsto in merito dal Paese estero interessato, anche eventualmente in termini procedurali e temporali, e richiedere l'emissione del carnet sostitutivo sempre con ampio anticipo.
Il nuovo documento avra una validita massima di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria e i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet, ivi compresa la presentazione di una nuova polizza assicurativa.
I due documenti (Carnet originario e "Carnet sostitutivo") dovranno essere presentati contestualmente e, di norma, prima della scadenza del Carnet originario, sia alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione, sia alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce, che procederanno allo scarico del primo documento ad alla presa in carico del secondo.
Senza tale procedura non e garantito che il Carnet originario, in corso di scadenza, non possa essere assoggettato a richiesta di pagamento di diritti doganali.
Entro 8 giorni dalla scadenza del secondo carnet, o comunque al termine del loro utilizzo, entrambi i carnet andranno restituiti all'Ufficio Commercio estero, previo appuntamento da richiedere all'indirizzo
estero@fi.camcom.it.
In nessun caso potra essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.