REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DI CRISI DI IMPRESA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
SS.MM.II. (CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)
(Approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 20/04/2023)
Premessa
La composizione negoziata della crisi, di cui al Titolo II, Capo I, D.lgs. n. 14/2019 - Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII), e la procedura che gli imprenditori commerciali e agricoli hanno a disposizione per affrontare tempestivamente ed efficacemente condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rendendo possibile l'emersione anticipata della crisi e la sua gestione in maniera da perseguire il risanamento dell'impresa. La procedura si applica a tutte le imprese, a prescindere dal limite dimensionale. Il procedimento, ha natura stragiudiziale, volontaria, riservata, ed e caratterizzato dalla presenza di un esperto indipendente che agevola le trattative tra imprenditore e creditori, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi.
Art. 1
Organizzazione
- Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, con proprio atto individua, nell'ambito dell'organigramma camerale, l'Ufficio deputato allo svolgimento dei compiti di competenza camerale, previsti dalla procedura di composizione negoziata.
- I funzionari assegnati all'Ufficio di cui al comma I, svolgono altresi le funzioni di Segreteria della Commissione di cui all'art. 13, comma 6, CCII.
Art. 2
Delega di funzioni
- Il Segretario Generale potra delegare, in tutto o in parte, le funzioni attribuitegli dalla legge per la gestione delle istanze di composizione negoziata, al Dirigente dell'Area cui sono assegnate le funzioni in materia di crisi d'impresa.
Art. 3
L'elenco degli esperti: i professionisti
- Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, e formato un elenco di esperti, con le modalita di cui all'art. 13, comma 5, CCII.
- A tal fine gli Ordini professionali interessati trasmettono, previa istruttoria di loro competenza, gli elenchi dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti, tramite apposito tracciato informatico messo a disposizione da InfoCamere, unitamente al curriculum vitae del singolo esperto.
- Gli elenchi di cui al comma II sono inviati con posta elettronica certificata a InfoCamere, che provvedera a formare un elenco unico rendendolo disponibile sulla piattaforma telematica composizionenegoziata.camcom.it
Art. 4
L'elenco degli esperti: i manager
- Presso la Camera di Commercio di Firenze e formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di possedere la formazione specifica prevista dalla norma e di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
- L'elenco di cui al comma I viene inviato con posta elettronica certificata a InfoCamere che provvedera a renderlo disponibile sulla piattaforma composizionenegoziata.camcom.it.
- Il Segretario Generale designa il responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati dei manager iscritti all'elenco e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii..
Art. 5
Commissione per la nomina dell'esperto
- E' costituita, presso la Camera di Commercio di Firenze, la Commissione per la nomina dell'esperto, ai sensi dell'art. 13, comma 6, CCII. Su apposita sezione del sito internet istituzionale, e pubblicata la composizione della Commissione, comprensiva dei membri supplenti.
- La Commissione si riunisce, di norma con cadenza settimanale, anche con modalita telematica.
- La Camera di Commercio provvede a fornire i locali, le infrastrutture anche tecnologiche e il personale di segreteria per garantire il funzionamento della Commissione, e mette a disposizione di ogni membro l'accesso alla piattaforma telematica per la gestione delle istanze, nonche un indirizzo di posta elettronica certificata, qualora non ne disponga.
- I funzionari addetti alla Segreteria della Commissione redigono il verbale delle sedute contenente le decisioni della Commissioni e lo trasmettono per la validazione e sottoscrizione con firma digitale. Nello svolgimento all'attivita di cui al presente Regolamento, il personale addetto e obbligato al principio della riservatezza.
Art. 6
Gestione dell'istanza di composizione negoziata
- Il Segretario Generale o suo delegato, ricevuta tramite la piattaforma l'istanza di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12, comma 1, CCII, verificata la completezza formale della domanda e dei suoi allegati, nonche l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, la trasmette alla Commissione entro 2 giorni lavorativi, unitamente alla nota sintetica, di cui all'art. 13, comma 7, CCII.
- Nel caso in cui l'istanza e/o uno dei suoi allegati non dovessero essere rispondenti alle norme in vigore, ferma restando ogni successiva valutazione di merito di esclusiva competenza dell'esperto, il Segretario Generale o suo delegato, invita l'imprenditore, tramite la piattaforma telematica, a regolarizzare l'istanza e gli allegati con le informazioni, i dati e/o i documenti mancanti, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni; nelle more l'istanza si considera sospesa.
- In caso di mancata integrazione, l'istanza si intende priva di effetti e inidonea a determinare l'ulteriore corso della procedura, senza pregiudizio per l'imprenditore che potra ripresentarla.
- Il termine di due giorni lavorativi per la trasmissione dell'istanza alla Commissione decorre dall'avvenuta integrazione e/o dal perfezionamento dell'istanza.
Art. 7
Misure protettive e sospensione di obblighi e di cause di scioglimento
- Il Segretario Generale o suo delegato, verificato che l'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto o con dichiarazione successiva, ha chiesto l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 18, comma 1, CCII, procede a chiederne tempestivamente, tramite posta elettronica e avvalendosi dell'ufficio competente, l'iscrizione al Registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto.
- Il Segretario Generale o suo delegato, verificato che l'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto o con dichiarazione successiva, ha dichiarato di avvalersi degli effetti di cui all'articolo 20, CCII, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, procede a chiedere, tempestivamente, tramite posta elettronica e avvalendosi degli uffici competenti, l'iscrizione al Registro delle imprese della dichiarazione.
Art. 8
Sostituzione dell'esperto nominato
- Il Segretario Generale o suo delegato, ricevute le osservazioni dalle parti sull'indipendenza o sull'operato dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 17, comma 6, CCII, provvede senza indugio a riferire con sua nota le osservazioni alla Commissione che l'ha nominato affinche valuti la sua eventuale sostituzione.
Art. 9
Pubblicazione degli incarichi e degli elenchi degli esperti
Pubblicazione degli incarichi e degli elenchi degli esperti
- Gli incarichi conferiti agli esperti sono pubblicati, a cura della Segreteria della Commissione, in apposita sezione del sito internet istituzionale, unitamente al curriculum vitae, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.
- Sul sito istituzionale sono altresi pubblicati gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- La pubblicazione avviene a norma dell'articolo 13, comma 9, CCII e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Art. 10
Archiviazione dell'istanza
- Il Segretario Generale o suo delegato, ricevuta dall'esperto la richiesta di archiviazione della procedura di cui all'art. 17, commi 5 e 8, CCII procede, nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, ad adottare il provvedimento di archiviazione inserendolo nella piattaforma.
- In caso di iscrizione nel Registro Imprese di atti o fatti inerenti l'istanza di composizione negoziata, gli Uffici competenti trasmettono il provvedimento di archiviazione dell'istanza al Registro Imprese.
Art. 11
Gestione istanza di composizione negoziata per le imprese sotto-soglia
- Il Segretario Generale o suo delegato, ricevuta l'istanza di nomina dell'esperto, verificata la completezza formale della domanda e dei suoi allegati, nonche l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, nomina l'esperto entro 5 giorni lavorativi.
- Nel caso in cui l'istanza e/o uno dei suoi allegati non dovessero essere rispondenti alle norme in vigore, ferma restando ogni valutazione di merito di esclusiva competenza dell'esperto, il Segretario Generale o suo delegato, invita l'imprenditore a regolarizzare l'istanza e gli allegati con le informazioni, i dati e/o i documenti mancanti assegnando un termine di 30 (trenta) giorni; nelle more l'istanza si considera sospesa.
- Il Segretario Generale o suo delegato, provvede alla nomina nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal completamento dell'istanza.
- In caso di mancata integrazione, l'istanza si intende priva di effetti e inidonea a determinare l'ulteriore corso della procedura, senza pregiudizio per l'imprenditore che potra ripresentarla.
- Il Segretario Generale o suo delegato, ricevute le osservazioni dalle parti sull'indipendenza o sull'operato dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 17, comma 6, CCII, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno, provvede alla sostituzione dell'esperto.
Art. 12
Liquidazione del compenso per le imprese sotto-soglia
- Il Segretario Generale o suo delegato, se richiesto, dovra procedere, in assenza di accordo tra le parti, alla liquidazione del compenso dell'esperto da lui nominato secondo i parametri di cui all'art. 25-ter, CCII.
Art. 13
Procedure di emergenza
- In base a quanto previsto nella sezione V dell'allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, "nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza e possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro e iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa".
- Una volta ricevuta la comunicazione, il Segretario Generale o suo delegato, provvedera a istruire l'istanza inviandola via PEC alla Commissione per la nomina dell'esperto ovvero, nel caso di impresa sotto-soglia, provvedera direttamente alla nomina ai sensi dell'art. 11.
- L'imprenditore rimane obbligato a formalizzare la domanda tramite la piattaforma, una volta risolti i problemi tecnici.
- La mancata funzionalita e/o disponibilita della piattaforma sara quella risultante da apposito avviso reso disponibile sul sito della piattaforma e/o delle singole Camere di Commercio e/o dell' Unioncamere.
Allegati
Ultima modifica
Ven, 19/05/2023 - 10:09