Composizione negoziata della crisi d'impresa
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Il compenso dell’esperto è definito dall’art. 16 del D.Lgs. 14/2019 ed è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice, secondo scaglioni (fasce di valore dell’attivo), e prevede varie percentuali di aumento in base al numero dei creditori e in caso di conclusione delle trattative con un contratto, convenzione, o piano di risanamento (come previsto dall’art. 11 del decreto).
Se tra le parti viene raggiunto un accordo sull’importo, si applica quanto concordato.
Se invece le parti non trovano un accordo, il compenso viene determinato dalla Commissione competente, secondo quanto previsto dalla normativa.
In ogni caso, il pagamento del compenso dell’esperto resta a carico dell’imprenditore.
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