Commercio estero
su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
L’attestato di libera vendita è un documento richiesto da alcuni Stati esteri per verificare che determinati prodotti siano liberamente commercializzati in Italia o nell’Unione europea.
L’attestato non è un’autorizzazione alla vendita, ma prende solo atto del fatto che il prodotto è già commercializzato nel mercato italiano o europeo.
L’attestato di libera vendita ha validità di 6 mesi dalla data di emissione.
La richiesta può essere presentata dalle imprese che hanno la sede legale o un'unità locale nella provincia di Firenze.
La Camera di Commercio non può rilasciare l’attestato di libera vendita per le categorie merceologiche per le quali è competente il Ministero della Salute o un’altra autorità specifica.
Rientrano in questa casistica, ad esempio:
Per tali prodotti, oppure nei casi in cui l’impresa non disponga della documentazione richiesta per ottenere l’attestato di libera vendita, è possibile richiedere il visto poteri di firma su una dichiarazione dell’impresa relativa alla regolare commercializzazione dei prodotti. La dichiarazione deve essere redatta dall’impresa e non deve utilizzare il modello previsto per l’attestato di libera vendita. Il visto poteri di firma riguarda esclusivamente la verifica della legittimazione del firmatario, in qualità di legale rappresentante o soggetto autorizzato a firmare per conto dell’impresa, e non costituisce una certificazione del contenuto della dichiarazione.
Per le esportazioni verso l'Algeria occorre seguire una procedura specifica.
Ogni attestato può riguardare al massimo tre prodotti diversi.
La descrizione della merce indicata nella richiesta deve coincidere con la descrizione riportata nelle fatture allegate.
L’attestato è riferito al Paese estero per il quale viene richiesto. Se l’impresa ha bisogno dell’attestato per più Stati esteri, devono essere emessi attestati distinti.
L’attestato di libera vendita può essere richiesto esclusivamente tramite la procedura telematica tramite la piattaforma Commercio estero.
Nella piattaforma deve essere selezionato il tipo di pratica relativo a “richiesta visti, autorizzazioni e copie certificato” con modalità di consegna “Stampa in azienda”. In tal caso, il timbro andrà stampato sul retro del fac simile dell'attestato come da noi approvato.
Alla pratica devono essere allegati:
Per gli aspetti procedurali, rimandiamo alle istruzioni dettagliate.
Sulla piattaforma Commercio estero è possibile scegliere tra due modalità di rilascio.
Di norma, l'attestato viene rilasciato in modalità digitale. In questo caso il documento vidimato digitalmente dal funzionario camerale viene trasmesso agli indirizzi di posta ordinaria e certificata indicati nella piattaforma.
Se il destinatario del documento richiede l’Apostille, l’impresa deve indicare questa necessità nel modello base ed aggiungere i diritti in corrispondenza della voce "Legalizzazione".
In questo caso, sarà necessario optare per la “stampa in Cciaa”; il documento verrà firmato e controfirmato dai funzionari della Camera di Commercio
Il documento vistato sarà disponibile il giorno successivo a quello dell'evasione della pratica presso la portineria della sede centrale di Firenze, Piazza dei Giudici 3, dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
Il termine del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il costo è pari a 3,00 euro per il visto su ogni attestato presentato.
Il pagamento avviene direttamente all’interno della piattaforma Commercio estero.
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lunedì 8,30-13,00 - mercoledì 8,30-13,00 e 14,00-15,30 - venerdì 8,30-13,00 su appuntamento da prendere nella sezione Servizi online
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