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Regolamento per la gestione della composizione negoziata di crisi d'impresa


Regolamento per la gestione della composizione negoziata di crisi d'impresa

 
 
 
 
 
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DI CRISI DI IMPRESA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
SS.MM.II. (CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA)
 
 
 
 
(Approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 20/04/2023)
 
Premessa
La composizione negoziata della crisi, di cui al Titolo II, Capo I, D.lgs. n. 14/2019 - Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito CCII), è la procedura che gli imprenditori commerciali e agricoli hanno a disposizione per affrontare tempestivamente ed efficacemente condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rendendo possibile l’emersione anticipata della crisi e la sua gestione in maniera da perseguire il risanamento dell’impresa. La procedura si applica a tutte le imprese, a prescindere dal limite dimensionale. Il procedimento, ha natura stragiudiziale, volontaria, riservata, ed è caratterizzato dalla presenza di un esperto indipendente che agevola le trattative tra imprenditore e creditori, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi.
 
 
Art. 1
 Organizzazione
 
  1.  Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, con proprio atto individua, nell’ambito dell’organigramma camerale, l‘Ufficio deputato allo svolgimento dei compiti di competenza camerale, previsti dalla procedura di composizione negoziata.
  2. I funzionari assegnati all’Ufficio di cui al comma I, svolgono altresì le funzioni di Segreteria della Commissione di cui all’art. 13, comma 6, CCII.
 
Art. 2
 Delega di funzioni
 
  1.  Il Segretario Generale potrà delegare, in tutto o in parte, le funzioni attribuitegli dalla legge per la gestione delle istanze di composizione negoziata, al Dirigente dell’Area cui sono assegnate le funzioni in materia di crisi d’impresa.
 
Art. 3
 L’elenco degli esperti: i professionisti
 
  1.  Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, è formato un elenco di esperti, con le modalità di cui all’art. 13, comma 5, CCII.
  2.  A tal fine gli Ordini professionali interessati trasmettono, previa istruttoria di loro competenza, gli elenchi dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti, tramite apposito tracciato informatico messo a disposizione da    InfoCamere, unitamente al curriculum vitae del singolo esperto.
  3.  Gli elenchi di cui al comma II sono inviati con posta elettronica certificata a InfoCamere, che provvederà a formare un elenco unico rendendolo disponibile sulla piattaforma telematica composizionenegoziata.camcom.it
 
Art. 4
 L’elenco degli esperti: i manager
 
  1.  Presso la Camera di Commercio di Firenze è formato un elenco di esperti nel  quale possono essere inseriti coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di possedere la formazione specifica prevista dalla norma e di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
  2. L’elenco di cui al comma I viene inviato con posta elettronica   certificata a InfoCamere che provvederà a renderlo disponibile sulla piattaforma composizionenegoziata.camcom.it.
  3. Il Segretario Generale designa il responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati dei manager iscritti all’elenco e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.. 
 
Art. 5
Commissione per la nomina dell’esperto
 
  1. E’ costituita, presso la Camera di Commercio di Firenze, la Commissione per la nomina dell’esperto, ai sensi dell’art. 13, comma 6, CCII. Su apposita sezione del sito internet istituzionale, è pubblicata la composizione della Commissione, comprensiva dei membri supplenti.
  2.  La Commissione si riunisce, di norma con cadenza settimanale, anche con modalità telematica.
  3.  La Camera di Commercio provvede a fornire i locali, le infrastrutture anche tecnologiche e il personale di segreteria per garantire il funzionamento della Commissione, e mette a disposizione di ogni membro l’accesso alla piattaforma telematica per la gestione delle istanze, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata, qualora non ne disponga.
  4. I funzionari addetti alla Segreteria della Commissione redigono il verbale delle sedute contenente le decisioni della Commissioni e lo trasmettono per la validazione e sottoscrizione con firma digitale. Nello svolgimento all’attività di cui al presente Regolamento, il personale addetto è obbligato al principio della riservatezza. 
 
Art. 6
Gestione dell’istanza di composizione negoziata
 
  1. Il Segretario Generale o suo delegato, ricevuta tramite la piattaforma l’istanza di nomina dell’esperto di cui all’articolo 12, comma 1, CCII, verificata la completezza formale della domanda e dei suoi allegati, nonché l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, la trasmette alla Commissione entro 2 giorni lavorativi, unitamente alla nota sintetica, di cui all’art. 13, comma 7, CCII.
  2. Nel caso in cui l’istanza e/o uno dei suoi allegati non dovessero essere rispondenti alle norme in vigore, ferma restando ogni successiva valutazione di merito di esclusiva competenza dell’esperto, il Segretario Generale o suo delegato, invita   l’imprenditore, tramite la piattaforma telematica, a regolarizzare l’istanza e gli allegati con le informazioni, i dati e/o i documenti mancanti, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni; nelle more l’istanza si considera sospesa.
  3. In caso di mancata integrazione, l’istanza si intende priva di effetti e inidonea a determinare l’ulteriore corso della procedura, senza pregiudizio per l’imprenditore che potrà ripresentarla.
  4. Il termine di due giorni lavorativi per la trasmissione dell’istanza alla Commissione decorre dall’avvenuta integrazione e/o dal perfezionamento dell’istanza.
 
Art. 7
    Misure protettive e sospensione di obblighi e di cause di scioglimento
 
  1. Il Segretario Generale o suo delegato, verificato che l’imprenditore, con l’istanza di nomina dell’esperto o con dichiarazione successiva, ha chiesto l’applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 18, comma 1, CCII, procede a chiederne tempestivamente, tramite posta elettronica e avvalendosi dell’ufficio competente, l’iscrizione al Registro delle imprese, unitamente all’accettazione dell’esperto.
  2. Il Segretario Generale o suo delegato, verificato che l’imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto o con dichiarazione successiva, ha dichiarato di avvalersi degli effetti di cui all’articolo 20, CCII, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, procede a chiedere, tempestivamente, tramite posta elettronica e avvalendosi degli uffici competenti, l’iscrizione al Registro delle imprese della dichiarazione.
 
Art. 8
 Sostituzione dell’esperto nominato
 
  1. Il Segretario Generale o suo delegato, ricevute le osservazioni dalle parti sull’indipendenza o sull’operato dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 17, comma 6, CCII, provvede senza indugio a riferire con sua nota le osservazioni alla Commissione che l’ha nominato  affinché valuti la sua eventuale sostituzione.
 
Art. 9
 Pubblicazione degli incarichi e degli elenchi degli esperti
               
  1. Gli incarichi conferiti agli esperti sono pubblicati, a cura della Segreteria della Commissione, in apposita sezione del sito internet istituzionale, unitamente al curriculum vitae, omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente.
  2. Sul sito istituzionale sono altresì pubblicati gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  3. La pubblicazione avviene a norma dell’articolo 13, comma 9, CCII e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
 
Art. 10
Archiviazione dell’istanza
 
  1. Il Segretario Generale o suo delegato, ricevuta dall’esperto la richiesta di archiviazione della procedura di cui all’art. 17, commi 5 e 8, CCII procede, nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, ad adottare il provvedimento di archiviazione inserendolo nella piattaforma.
  2. In caso di iscrizione nel Registro Imprese di atti o fatti inerenti l’istanza di composizione negoziata, gli Uffici competenti trasmettono il provvedimento di archiviazione dell’istanza al Registro Imprese.
 
Art. 11
Gestione istanza di composizione negoziata per le imprese sotto-soglia
 
  1. Il Segretario Generale o suo delegato, ricevuta l’istanza di nomina dell’esperto, verificata la completezza formale della domanda e dei suoi allegati, nonché l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, nomina l’esperto entro 5 giorni lavorativi.
  2. Nel caso in cui l’istanza e/o uno dei suoi allegati non dovessero essere rispondenti alle norme in vigore, ferma restando ogni valutazione di merito di esclusiva competenza dell’esperto, il Segretario Generale o suo delegato, invita l’imprenditore a regolarizzare l’istanza e gli allegati con le informazioni, i dati e/o i documenti mancanti assegnando un termine di 30 (trenta) giorni; nelle more l’istanza si considera sospesa.
  3. Il Segretario Generale o suo delegato, provvede alla nomina nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal completamento dell’istanza.
  4. In caso di mancata integrazione, l’istanza si intende priva di effetti e inidonea a determinare l’ulteriore corso della procedura, senza pregiudizio per l’imprenditore che potrà ripresentarla.
  5. Il Segretario Generale o suo delegato, ricevute le osservazioni dalle parti sull’indipendenza o sull’operato dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 17, comma 6, CCII, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno, provvede alla sostituzione dell’esperto.
 
Art. 12
 Liquidazione del compenso per le imprese sotto-soglia
 
  1. Il Segretario Generale o suo delegato, se richiesto, dovrà procedere, in assenza di accordo tra le parti, alla liquidazione del compenso dell’esperto da lui nominato secondo i parametri di cui all’art. 25-ter, CCII.
 
 Art. 13
Procedure di emergenza
 
  1. In base a quanto previsto nella sezione V dell’allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, “nel caso di problemi informatici per l’imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all’indirizzo della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l’impresa oggetto dell’istanza stessa”.
  2. Una volta ricevuta la comunicazione, il Segretario Generale o suo delegato, provvederà a istruire l’istanza inviandola via PEC alla Commissione per la nomina dell’esperto ovvero, nel caso di impresa sotto-soglia, provvederà direttamente alla nomina ai sensi dell’art. 11.
  3. L’imprenditore rimane obbligato a formalizzare la domanda tramite la piattaforma, una volta risolti i problemi tecnici.
  4. La mancata funzionalità e/o disponibilità della piattaforma sarà quella risultante da apposito avviso reso disponibile sul sito della piattaforma e/o delle singole Camere di Commercio e/o dell’ Unioncamere.
     
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Contenuto aggiornato al:Venerdì, 19 Maggio, 2023 - 10:09