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Importi 2023 e 2024


Importi 2023 e 2024

 
 
Anche per gli anni 2023, 2024 e 2025 (come per il triennio 2020-2022 e 2017-2019) restano definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 50% rispetto agli importi 2014 (art. 28, c. 1, DL 90 24/06/2014 conv. L 114 11/08/2014Nota MISE n. 339674 del 11/11/2022 e NOTA MISE n. 383421 del 20/12/2023).
 
La Camera di Commercio di Firenze ha deliberato su tali importi (delibera di Giunta n. 88 del 28/09/2022 e delibera di Consiglio n. 7 del 26/10/2022), come in passato, la maggiorazione del 20% (art. 18, c. 10 della L. 580/93), valida per l’intero triennio 2023-2025.
 
Le procedure amministrative di relativa autorizzazione ministeriale di tale maggiorazione triennale per tutto il sistema camerale si sono concluse solo con l’entrata in vigore, il 17/04/2023, del relativo Decreto Ministeriale del 23/02/2023, (vedi Nota MISE n. 148461 del 18/04/2023 e Nota MISE 148904 del 19/04/2023).
 
Le Camere di Commercio che per il triennio 2023-2025 hanno applicato una maggiorazione camerale rispetto agli importi nazionali sono elencate nella tabella Maggiorazioni 2023-2025
 
Le Camere di Commercio della Sicilia hanno integrato con distinto decreto ministeriale (DM 28/02/2023) per gli anni 2022 e 2023, un ulteriore 50% oltre al 20% previsto precedentemente. A tal proposito si ricorda che per le localizzazioni ubicate in Sicilia, nei termini di scadenza 2023 è dovuta anche tale integrazione di maggiorazione del 50% per gli anni 2022 e 2023.
 

Termini di pagamento 2024

 
  • Termini di pagamento 2024 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno
Il versamento del diritto 2024 per le imprese (o soggetti REA) che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell’anno deve essere effettuato direttamente in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24.
 

Termini di pagamento 2023

 
  • Termini di pagamento 2023 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno
Il versamento del diritto 2023 per le imprese (o soggetti REA) che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell’anno deve essere effettuato direttamente in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24.

Le imprese nuove iscritte o che hanno iscritto una nuova unità locale, che anteriormente al 17/04/2023, data di autorizzazione ministereriale alle maggiorazioni camerali, hanno pagato l’importo del diritto 2023 privo della maggiorazione del 20%, sono tenute a integrarla entro il 30 novembre 2023 (saldo imposte sui redditi), senza aggiunta di interessi o sanzioni.

 
  • Termini di pagamento 2023 per le imprese già iscritte
Tutte le imprese (o soggetti REA) che al 1° gennaio 2023 erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, devono versare il diritto annuale 2023 entro la scadenza ordinaria del 30 GIUGNO 2023 oppure entro il 31 LUGLIO 2023 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.
Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con modello F24 o tramite la piattaforma Calcola e Paga Online.
 
  • Proroga della scadenza del Diritto annuale per i contribuenti ISA e Forfettari 
Il Decreto legge 10 maggio 2023 , n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023) ha previsto che per i soggetti:
  • che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
  • che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze
  • che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti
la SCADENZA del DIRITTO ANNUALE  E' PROROGATA al 20 LUGLIO 2023, senza alcuna maggiorazione.
 
In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, tali versamenti possono essere effettuati dal 21 LUGLIO 2023 al  31 LUGLIO 2023 compreso maggiorando, a titolo di interesse corrispettivo, la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
 
Nella tabella seguente si riportano le percentuali di maggiorazione che devono essere applicate per ciascun giorno di versamento oltre il 20/07/2023:
 
% maggiorazione giorno di versamento
0,0364 21-lug-23
0,0727 22-lug-23
0,1091 23-lug-23
0,1455 24-lug-23
0,1818 25-lug-23
0,2182 26-lug-23
0,2545 27-lug-23
0,2909 28-lug-23
0,3273 29-lug-23
0,3636 30-lug-23
0,40 31-lug-23
 
 Dal 1 AGOSTO 2023 si potrà regolarizzare il versamento irregolare tramite il RAVVEDIMENTO OPEROSO considerando come scadenza del pagamento la data del 20/07/2023.
 
 
 
 
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Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 14 Febbraio, 2024 - 15:05