Cause di esonero dal pagamento del diritto annuale
Cause di esonero dal pagamento del diritto annuale
Non sono tenute al pagamento del diritto annuale
- le unità locali per le quali viene presentata domanda di cancellazione entro il 30 gennaio con cessazione attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le imprese individuali con cessazione dell’attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le imprese individuali di cui risulta deceduto il titolare, dall'anno successivo alla data del decesso;
- le società poste in scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e con presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e con presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società con atto di fusione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
- le società cooperative sciolte con atto dell’Autorità governativa, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio);
- i soggetti iscritti nel REA con cessazione dell’attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione entro il 30 gennaio;
- le START-UP INNOVATIVE e gli INCUBATORI CERTIFICATI, per i primi 5 anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nelle rispettive sezioni speciali del Registro Imprese; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento dei requisiti (v. D.L. 18/10/2012, n. 179 modificato dal D.L. 24/01/2015, n. 3, art. 4).
L'obbligo di versamento rimane
- per le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo;
- per le imprese in stato di amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività.
Si informa inoltre che anche le imprese confiscate o sequestrate sono tenute al versamento del diritto annuale e all'iscrizione al Registro delle Imprese, così come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota n. 0117965 del 21/05/2012.
Rispetto alla normativa precedente, dal 2001 il diritto è dovuto per la semplice iscrizione nel Registro delle Imprese.
Pertanto:
- sono tenute al pagamento anche le imprese inattive o in liquidazione;
- la cancellazione dal Registro delle imprese individuali, con decorrenza retroattiva, non esclude dall'obbligo del pagamento del tributo, che è dovuto fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione (compreso).
L'ultimo anno di iscrizione non è dovuto solo nel caso in cui la richiesta di cancellazione venga trasmessa entro il 30 gennaio, con causa di cessazione avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
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Diritto annuale
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