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Cause di esonero dal pagamento del diritto annuale


Cause di esonero dal pagamento del diritto annuale

Cause di esonero dal pagamento del diritto annuale

Non sono tenute al pagamento del diritto annuale
  • le unità locali per le quali viene presentata domanda di cancellazione entro il 30 gennaio con cessazione attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  • le imprese individuali con cessazione dell’attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
  • le imprese individuali di cui risulta deceduto il titolare, dall'anno successivo alla data del decesso;
  • le società poste in scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e con presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e con presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
  • le società con atto di fusione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio;
  • le società cooperative sciolte con atto dell’Autorità governativa, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  • le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio);
  • i soggetti iscritti nel REA con cessazione dell’attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e presentazione di istanza di cancellazione entro il 30 gennaio;
  • le START-UP INNOVATIVE e gli INCUBATORI CERTIFICATI, per i primi 5 anni, a partire dall'anno di iscrizione (compreso) nelle rispettive sezioni speciali del Registro Imprese; tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento dei requisiti (v. D.L. 18/10/2012, n. 179 modificato dal D.L. 24/01/2015, n. 3, art. 4).
L'obbligo di versamento rimane
  • per le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo;
  • per le imprese in stato di amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività.
Si informa inoltre che anche le imprese confiscate o sequestrate sono tenute al versamento del diritto annuale e all'iscrizione al Registro delle Imprese, così come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota n. 0117965 del 21/05/2012.
Rispetto alla normativa precedente, dal 2001 il diritto è dovuto per la semplice iscrizione nel Registro delle Imprese.
Pertanto:
  • sono tenute al pagamento anche le imprese inattive o in liquidazione;
  • la cancellazione dal Registro delle imprese individuali, con decorrenza retroattiva, non esclude dall'obbligo del pagamento del tributo, che è dovuto fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione (compreso).
L'ultimo anno di iscrizione non è dovuto solo nel caso in cui la richiesta di cancellazione venga trasmessa entro il 30 gennaio, con causa di cessazione avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Contatti: 

Diritto annuale

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Email: 
diritto.annuale@fi.camcom.it
Orari di apertura: 
su appuntamento lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Giovedì, 21 Dicembre, 2023 - 12:37
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Contenuto aggiornato al:Venerdì, 24 Maggio, 2019 - 12:42