Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare le irregolarità di pagamento tramite il versamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, prima che venga emesso il ruolo (v. circolare M.F. n. 192/E del 23/07/1998).
Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il diritto, lo abbia versato in misura insufficiente o lo abbia versato in ritardo, può ravvedersi secondo le modalità di seguito indicate.
AVVERTENZA: Per il diritto annuale non è valido il ravvedimento effettuato tramite F24, con compensazione a saldo zero, pagando la sanzione con il codice “8911”.
Si ricorda inoltre che i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23/05/2003)
Ravvedimento breve
Entro 30 GIORNI dalla scadenza del termine di pagamento, con versamento:
- del diritto annuale dovuto (cod. trib. 3850);
- della sanzione (cod. trib. 3852) del 3% calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo;
- degli interessi moratori (cod. trib. 3851) calcolati al tasso legale annuo (del 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, del 2,5% dal 01/01/2024).
Ravvedimento lungo
Entro UN ANNO dalla scadenza del termine di pagamento, con versamento:
- del diritto annuale dovuto (cod. trib. 3850);
- della sanzione (cod. trib. 3852) del 3,75% calcolata sul diritto annuale non versato o versato in ritardo (ATTENZIONE: non tutte le Camere di Commercio applicano la stessa percentuale di sanzione per il ravvedimento lungo pertanto rivolgersi direttamente alle Camere di competenza);
- degli interessi moratori (cod. trib. 3851) calcolati al tasso legale annuo (del 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, del 2,5% dal 01/01/2024).
Per le imprese di vecchia iscrizione
Il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza ordinaria di pagamento del diritto annuale corrispondente alla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Dal 2014 (nota MISE n. 172574 del 22/10/2013) per le sole imprese che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40% e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40%.
In questo caso il diritto (cod. trib. 3850) dovrà essere calcolato sottraendo l'importo già versato (nel periodo dello 0,40%) dal diritto dovuto maggiorato dello 0,40%.
Per le imprese di nuova iscrizione
Il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.
Qualora il termine finale del ravvedimento coincida con un sabato o un giorno festivo, esso slitterà al primo giorno lavorativo seguente.
AVVERTENZA: le modalità di ravvedimento oltre l’anno dalla scadenza, introdotte dalle modifiche apportate all’articolo 13 del Decreto legislativo 472/97 dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 in vigore dal 03/12/2016, sebbene con l’art. 10 bis del Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, ne sia stata abrogata l’esclusiva applicazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non sono ancora direttamente applicabili al diritto annuale fino ad esplicita regolamentazione (Nota MISE 45640 del 17/02/2020).
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Diritto annuale
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