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Carnet sostitutivo


Carnet sostitutivo

Il “Carnet sostitutivo” può essere rilasciato quando:
1) il Carnet A.T.A. originario è in procinto di scadere e la merce accompagnata dal documento non può essere riesportata entro i termini previsti;
2) L’autorità doganale estera lo ammette.

E' pertanto opportuno che l'utente prenda contatti con la dogana estera interessata almeno due mesi prima della scadenza e, una volta verificata l'ammissibilità del carnet sostitutivo, ne richieda l'emissione sempre con ampio anticipo.

Il nuovo documento avrà una validità massima di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria e i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet, ivi compresa la presentazione di una nuova polizza assicurativa.

I due documenti (Carnet originario e “Carnet sostitutivo”) dovranno essere presentati contestualmente e, di norma, prima della scadenza del Carnet originario, sia alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione, sia alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce, che procederanno allo scarico del primo documento ad alla presa in carico del secondo.

Senza tale procedura non è garantito che il Carnet originario, in corso di scadenza, non possa essere assoggettato a richiesta di pagamento di diritti doganali.

In nessun caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.

Contatti: 

Commercio estero

Commercio estero
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Email: 
estero@fi.camcom.it
Orari di apertura: 
su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 15:44
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Contenuto aggiornato al:Giovedì, 1 Ottobre, 2020 - 14:32