Benvenuto nel sito della camera di Firenze
 

Banca dati F-Gas


Banca dati F-Gas

Cos’è la Banca dati F-Gas

La Banca dati raccoglie e conserva informazioni sulle vendite di gas fluorurati (e di talune apparecchiature che li contengono) e sulle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature.
 
La Comunicazione avviene esclusivamente per via telematica alla Banca dati F-GAS e va effettuta per apparecchiature fisse di refrigerazione, fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici.
 
Nota bene
Non vi sono soglie minime quantitative in termini di F-GAS contenuti.
 

Chi deve effettuare le Comunicazioni

  • Imprese che vendono gas fluorurati indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza;
  • Imprese che vendono agli utilizzatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenti gas fluorurati, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, svolgendo direttamente tale servizio, la dichiarazione è rilasciata dal venditore;
  • Impresa certificata, o persona fisica laddove l’impresa non abbia obbligo di certificazione, che effettua interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature già installate.
La Comunicazione va effettuata per via telematica entro 30 giorni dall’installazione delle apparecchiature, dal primo intervento di controllo delle perdite e dalla manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate o dallo smantellamento delle apparecchiature.
 

Importi dovuti

I diritti di segreteria vanno versati entro il mese di novembre di ogni anno.
 
Diritti di segreteria
 
21,00 euro imprese certificate a prescindere dal numero di persone certificate che impiegano
 
13,00 euro imprese non soggette ad obbligo di certificazione o operatori che si avvalgono di proprio personale certificato per ogni persona certificata che impiegano
 
Pagamento tramite:
Pago PA
Carta di credito

Operatore

Con operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  • Libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • Controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria;
  • Potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
L'impresa o ente che si configura come operatore delle apparecchiature contenenti F-Gas non è tenuta ad iscriversi al Registro F-GAS né a certificarsi.
 
Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli F-Gas in esse contenute, gli operatori hanno l’obbligo di rivolgersi a persone o imprese certificate oppure utilizzare proprio personale iscritto al Registro F-GAS ed in possesso di certificazione.
 
Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature accedendo alla propria pagina riservata della Banca dati, dove possono scaricare gli attestati contenenti le informazioni sugli interventi. Ciascun attestato ha un diritto di segreteria pari a 5 euro.
 

Sanzioni

Per informazioni sulle sanzioni consultare il sito EcoCamere.
 

Assistenza e informazioni

Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione, sui soggetti obbligati e risposte ai quesiti più frequenti consultare il sito EcoCamere Banca dati F-GAS.
 
 
 
 
 
 
Valuta il contenuto: 
5
Average: 5 (2 votes)
Contenuto aggiornato al:Venerdì, 19 Marzo, 2021 - 15:00