OCC - Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Firenze e per la liquidazione del patrimonio (OCC) è iscritto al n.110 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Referente dell'Organismo è la Dott.ssa Brunella Tarli, dirigente dell'Area Servizi Amministrativi.
E’ un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, lo qualifica come lo stato di crsi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, lo qualifica come lo stato di crsi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento ?
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.
Chi è il debitore incapiente?
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.
Chi può accedervi?
- consumatore
- imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa
- imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertuta della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Chi non può accedervi?
- L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
- Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.
Cosa fa l'OCC?
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:
- se non consumatore
- formulare una proposta di concordato minore ai creditori, quando consente di proseguire l'attività imprendiotriale o professionale ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- se non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- se consumatore, formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; in questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori;
- per tutti i debitori, chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Qual è l’obiettivo?
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
Come avviare la procedura
Per avviare una delle procedure previste occorre:
- presentare istanza (utilizzando l’apposito modulo) con marca da bollo da € 16,00, tramite una delle seguenti modalità
- presso la sede della Segreteria dell'OCC (Piazza dei Giudici 3 – 50122 Firenze) previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico - dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00 e 14.00-15.00;
- per posta, all’indirizzo della Segreteria;
- all’indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it (con scansione della domanda e di tutti gli allegati)
- copia di un documento d’identità
- attestazione di versamento di euro 244,00 (€ 200,00, oltre iva), quale acconto forfetario sui costi della procedura.
Il pagamento deve essere effettuato direttamente on line, tramite il servizio PagoPa avendo cura di inserire:
- quale Servizio, OCCS
- quale Causale “OCC - nuova procedura"
e di compilare per intero i campi richiesti.
Qualora l'utente fosse in difficoltà con il pagamento online in quanto privo di carta di credito/debito o degli altri mezzi di pagamento ivi previsti, può comunicare alla mail occ@fi.camcom.it i seguenti dati:
- Nome
- Cognome o denominazione dell'impresa
- Codice Fiscale o Partita Iva
- Indirizzo della residenza o sede legale
- Indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere l'avviso di pagamento
L'Ufficio provvederà ad emettere apposito avviso di pagamento che, se stampato, l'utente potrà assolvere presso tabaccherie, lottomatica e uffici postali, oppure pagare tramite homebanking.
Attenzione
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.
Costi della procedura
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.
Normativa
- D.lgs n.14/2019 - Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- Decreto 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Modulistica:
Contatti:
Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Iscritto al n.110 del Registro Nazionale tenuto dal Ministero della Giustizia
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Telefono:
055.23.92.173
Email:
occ@fi.camcom.it
Orari di apertura:
su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00