Importi anno 2026

Anche per l’anno 2026, come per gli anni precedenti, restano definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 50% rispetto agli importi 2014 (art. 28, c. 1, DL 90 24/06/2014 conv. L 114 11/08/2014, D.I. 08/01/2015, NOTA MIMIT n. 9347 del 16/01/2026).

La Camera di Commercio di Firenze ha deliberato su tali importi (delibera di Giunta n. 79 del 21/07/2025 e delibera di Consiglio n. 11 del 29/07/2025), come in passato, la maggiorazione del 20% per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (art. 18, c. 10 della L. 580/93).

Le procedure amministrative di relativa autorizzazione ministeriale di tale maggiorazione triennale per tutto il sistema camerale si sono concluse con l'entrata in vigore il 28/04/2026 del relativo Decreto Ministeriale del 17/03/2026 (vedi Nota MISE n. 97529 del 28/04/2026). 

Le Camere di Commercio che per il triennio 2026-2028 hanno applicato una maggiorazione camerale rispetto agli importi nazionali sono elencate nella tabella Maggiorazioni 2026-2028

Le Camere di Commercio della Sicilia hanno integrato con distinti decreti ministeriali (DM 23/02/2023) per gli anni 2023, 2024 e 2025 e (DM 02/05/2025) per gli anni 2025, 2026 e 2027, un ulteriore 50% oltre al 20% previsto precedentemente.
A tal proposito si ricorda che per le localizzazioni ubicate in Sicilia, nei termini ordinari di scadenza, è dovuta anche tale integrazione di maggiorazione del 50% per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

 

Termini di pagamento 2026

 

  • Termini di pagamento 2026 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno

Il versamento del diritto 2026 per le imprese (o soggetti REA) che si iscrivono o aprono nuove unita locali o sedi secondarie nell'anno deve essere effettuato direttamente in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24.

 

  • Termini di pagamento 2026 per le imprese gia' iscritte

Tutte le imprese (o soggetti REA) che al 1 gennaio 2026 erano gia' iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, devono versare il diritto annuale 2026 entro la scadenza ordinaria del 30 GIUGNO 2026 oppure entro il 30 LUGLIO 2026 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le societa' con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.

Il versamento del diritto per le imprese gia' iscritte deve avvenire con "modello F24" o tramite la piattaforma "Calcola e Paga Online".
 
  • Termini di pagamento 2026 per i contribuenti ISA e Forfettari

L’art. 6 intitolato "Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali" del Decreto Legge n. 89 del 22 maggio 2026 (pubblicato in G.U. n. 117 del 22.05.2026) recante "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali." prevede che i soggetti:

  • che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione agli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  • che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti; 

possono provvedere al pagamento entro il 20 LUGLIO 2026, senza alcuna maggiorazione e con possibilità di pagamento entro il 20 AGOSTO 2026 con la maggiorazione dello 0,80 % (in questo caso per il diritto annuale 2026 la maggiorazione è 0,80% e non più 0,40%).

Si fa presente che il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 21 luglio, quindi potrebbero esserci ulteriori novità. Si invita a monitorare periodicamente il sito per eventuali aggiornamenti.

 
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Ultima modifica
Lun, 08/06/2026 - 09:35