Imprese sotto soglia
Le imprese sotto soglia (cioè quelle che possiedono, congiuntamente, i requisiti di cui all’art. 1, comma 2, Legge fallimentare RD 267/42) possono richiedere la nomina dell’esperto a un Organismo di composizione della crisi o, tramite la piattaforma telematica www.composizionenegoziata.camcom.it, al Segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo, l’imprenditore può chiedere l’accesso a una delle procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012. Per questa procedura, il compenso dell’esperto, viene liquidato dal responsabile dell’OCC o dal Segretario Generale che lo ha nominato (se l’istanza è stata presentata al medesimo tramite piattaforma).
All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma (art. 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h) DL. 118/2021)