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Statuto

Approvato con Delibera di Consiglio n. 21/1999

Modificato con Delibere di Consiglio n. 7/2003, 2/2005, 17/2008, 4/2012, 18/2013, 13/2018, 19/2018 e 14/2023


Statuto

 
 
 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I  - PRINCIPI

 
Art. 1 Natura e sede
  1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, di seguito denominata Camera di Commercio, istituita con Motuproprio del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana in data 1° febbraio 1770, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza,assicura lo sviluppo del sistema imprenditoriale curandone gli interessi generali. A tal scopo, sulla base del principio di sussidiarietà, svolge funzioni di supporto e di promozione delle imprese nonché funzioni di carattere amministrativo.
  2. La Camera di Commercio di Firenze è dotata di potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria, nei limiti dei principi fissati dalla legge.
  3. La Camera di Commercio di Firenze ha sede in Firenze, Piazza de’ Giudici, 3 e può dotarsi di uffici distaccati.
 
Art. 2 Insegne
  1. Il sigillo della Camera di Commercio è costituito dall’immagine di un agnello con l’aureola, rivolto verso un’asta a croce infissa nel suolo portante bandiera con croce rossa in campo bianco e con il giglio di Firenze sovrastante.
  2. Il logo della Camera di Commercio è costituito dal sigillo, come descritto al comma 1, posto a sinistra della dicitura “Camera di Commercio Firenze” in nero.
 
Art. 3 Compiti e funzioni
  1. La Camera di Commercio svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente statuto.
  2. La Camera di Commercio svolge, in particolare, le funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e del territorio fornendo a titolo esemplificativo assistenza tecnica per la creazione di start up e per la preparazione delle PMI ai mercati internazionali; svolge altresì funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, all’orientamento al lavoro e alle professioni; supporta le piccole e medie imprese promuovendo la digitalizzazione e la tutela ambientale.
  3. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e può  promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 del codice civile.
  4. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte all’Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
  5. Per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dello sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di Commercio, nel rispetto della normativa vigente, promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, gli Enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche.
 

Art. 4 Principi ispiratori dell’attività

  1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell’utenza e perseguendo la massima qualità dei propri servizi. La Camera di Commercio si ispira altresì ai principi della libertà d’iniziativa economica, della libera concorrenza, dell’autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.
  2. La Camera di Commercio ispira inoltre la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell’Ente e l’espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
 
Art. 5 Autonomia statutaria e regolamentare
  1. La Camera di Commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esplica nell’ambito dei principi fissati dalla legge.
  2. Lo Statuto camerale stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, le norme fondamentali sull’organizzazione della Camera di Commercio e sull’esercizio delle funzioni camerali.
  3. La Camera di Commercio esercita l’autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalle Regioni e nei casi previsti dallo Statuto.
  4. I regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dal presente statuto sono adottati, su proposta della Giunta camerale, con delibera del Consiglio camerale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
 
Art. 6 Pari opportunità
  1. La Camera di Commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
  2. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti tra i componenti nel Consiglio, devono individuare almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
  3. In sede di elezione della Giunta, la Camera di Commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi, con le modalità previste all’art. 14 dello Statuto.
  4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti l’indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità del Collegio nella sua composizione effettiva.
  5. Nella nomina dei Consiglieri di Amministrazione delle Aziende Speciali la Camera di Commercio assicura la presenza di entrambi i generi.
 
Art. 7 Relazioni con il sistema camerale
  1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all’estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
  2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con tutti i soggetti di cui al comma 1.
  3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli, ovvero dalle altre funzioni previste dall’ordinamento per i quali si richiede una gestione a livello di rete.

 

TITOLO II ORGANI

 
Art. 8 Gli Organi camerali
  • Sono Organi della Camera di Commercio:
  • il Consiglio;
  • la Giunta;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori dei conti.

 

CAPO I - IL CONSIGLIO

 
Art. 9 Composizione e durata
  1. I consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  2. Il Consiglio è composto da:
    • n. 22 membri ripartiti in considerazione delle caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;
    • n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
    • n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
    • n.1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali.
  3. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici sono riportati nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto.
  4. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
  5. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati solo per due volte
  6. Lo scioglimento del Consiglio si verifica nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
  7. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
 
Art. 10 Funzioni del Consiglio
  1. Il Consiglio è l’organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell’intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
  2. In particolare il Consiglio:
    1. approva lo Statuto e le relative modifiche, nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
    2. elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
    3. elegge, tra i suoi componenti, la Giunta;
    4. nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
    5. approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
    6. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base delle proposte della Giunta;
    7. esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
    8. può istituire gruppi di lavoro temporanei su specifici argomenti;
    9. adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
    10. adempie ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
    11. delibera sugli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio e delle aziende speciali, secondo le disposizioni di legge.
  3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche allo statuto, emanazione e modifica di regolamenti.
 
Art. 11 Diritti e doveri dei consiglieri
  1. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica provinciale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
  2. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento e finalizzate a garantirne l’effettivo esercizio, ha diritto a:
    1. esercitare l’iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
    2. chiedere notizie e chiarimenti sull’attività camerale e delle aziende speciali e formulare eventuali proposte; in merito alle richieste e alle proposte formulate deve essere data risposta nell’ambito dell’attività del Consiglio;
    3. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
    4. ottenere copie di atti e documenti utili all’espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sul funzionamento e da quello sul procedimento e l’accesso agli atti. I consiglieri sono tenuti all’obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’espletamento del loro mandato.
  3. I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d’ufficio.
 
Art. 12 Cessazione dalla carica di consigliere
  1. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte.
  2. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
  3. I consiglieri decadono dalla carica:
    1. per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina;
    2. per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge;
    3. per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
  4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di morte o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
  5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.
 
Art. 13 Funzionamento del Consiglio
  1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini previsti dalla legge, rispettivamente, per l’approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
  2. Il Consiglio si riunisce inoltre in via straordinaria quando venga convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei consiglieri, con l’indicazione in tal caso degli argomenti che si intendono trattare.
  3. Il Consiglio è organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
  4. Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato mediante posta elettronica o con qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all’ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Per ragioni di urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno due giorni prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l’ordine del giorno già trasmesso.
  5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
  6. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante l’ausilio di apparecchiature telefoniche o informatiche, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio camerale.
  7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s’intende respinta.
  8. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a  parità di voti, la proposta s’intende respinta.
  9. Per l’elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per  l’elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
  10. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a meno che il Consiglio non decida  all’unanimità di votare a scrutinio palese o procedere per acclamazione; l’elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. La nomina dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti avviene a scrutinio palese.
  11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, ovvero nei casi previsti dal regolamento di funzionamento, le riunioni del Consiglio sono pubbliche.
  12. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di segretario del Consiglio e può essere sostituito dal Vice Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento.
  13. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di Commercio o delle aziende speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

 

CAPO II - LA GIUNTA

 
Art. 14 Natura, composizione e durata
  1. La Giunta, eletta dal Consiglio secondo le disposizioni di legge, è l’organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a sette (7).
  2. Dei suddetti componenti quattro (4) sono eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del  commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.
  3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo quanto previsto dalla legge.
  4. All’interno della Giunta deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di genere diverso dagli altri.
 
Art. 15 Funzioni della Giunta
  1. La Giunta:
    1. elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
    2. adotta il regolamento per il proprio funzionamento interno;
    3. attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
    4. adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, nonché i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale;
    5. predispone per l’approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d’esercizio;
    6. delibera, nei limiti fissati dalla legge, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
    7. delibera l’eventuale istituzione di uffici distaccati nei Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio;
    8. delibera la partecipazione ad accordi di programma;
    9. delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture d’interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
    10. delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  
    11. delibera la promozione di giudizi e la costituzione in giudizio della Camera di Commercio, anche nei casi previsti dall’art. 2601 del Codice Civile, fatta eccezione per i giudizi riguardanti tributi, tenuta di albi, registri e ruoli, nonché per i giudizi di opposizione promossi avverso le ordinanze- ingiunzioni emesse dall’Ente nell’esercizio della potestà amministrativa sanzionatoria, ad eccezione di quelli peculiari e atipici, per materia o entità della sanzione, che saranno comunque sottoposti alla Giunta;
    12. formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;
    13. definisce gli obiettivi e i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
    14. svolge, avvalendosi dell’organo di valutazione strategica, l’attività di valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale e alle aziende speciali;
    15. designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l’incarico di Vice Segretario Generale;
    16. nomina l’Organismo indipendente di valutazione (OIV).
  2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
  3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
  4. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto. Non sono ammesse deleghe a singoli componenti.
  5. Nel periodo di prorogatio la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.
 
Art. 16 Modalità di elezione della Giunta
  1. Ciascun consigliere, nell’elezione dei membri di Giunta, può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all’unità inferiore.
  2. L’elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
  3. Ove non risulti rispettata la previsione di cui all’art. 14 comma 5, il Presidente, al fine di garantire l’osservanza della norma, procede a una nuova votazione.
  4. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l’effettuazione di apposito ballottaggio, nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
  5. Per ciascuno dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti o, in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 4.
  6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.
 
Art. 17 Funzionamento della Giunta
  1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto. Non è ammessa possibilità di delega del voto.
  2. La Giunta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio. Le convocazioni avvengono mediante avviso inoltrato per posta, posta elettronica o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all’ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta; per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
  3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
  4. La Giunta può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso inviato almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l’ordine del giorno già trasmesso.
  5. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
  6. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante l’ausilio di apparecchiature telefoniche o informatiche, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento della Giunta.
  7. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
  8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i componenti presenti a esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.
  9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
  10. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
  11. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di segretario della Giunta e può essere sostituito dal Vice Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento.
 
Art. 18 Componenti della Giunta
  1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell’organo collegiale e nel rispetto dei principi ispiratori dell’attività della Camera di Commercio.
  2. I componenti della Giunta rappresentano e perseguono gli interessi dell’economia provinciale senza vincolo di mandato; essi sono tenuti all’obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’espletamento del loro mandato.
 
Art. 19 Cessazione dalla carica di componente della Giunta
  1. I componenti della Giunta cessano per dimissioni, decadenza o morte.
  2. Le dimissioni dei componenti della Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
  3. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione, che deve avvenire alla prima riunione utile del Consiglio.
  4. La cessazione dalla carica di consigliere comporta l’automatica cessazione di quella di membro di Giunta.
  5. I componenti di Giunta che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere della Giunta.
 

CAPO III - IL PRESIDENTE

 
Art. 20 Il Presidente della Camera di Commercio
  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle disposizioni vigenti.
  2. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio, ne assicura l’unitarietà di indirizzo politico e amministrativo ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
  3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte.
  4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l’ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
  5. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
 
Art. 21 Cessazione dalla carica di Presidente
  1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
  2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio, che provvederà nella prima seduta utile alla nomina del sostituto. Le dimissioni non necessitano di accettazione e hanno effetto dalla data di presentazione.
  3. Il Presidente decade:
    1. in seguito allo scioglimento del Consiglio;
    2. per il verificarsi di una causa di incompatibilità all’esercizio delle funzioni di consigliere accertata da parte del Presidente della Giunta Regionale.
  4. La cessazione dalla carica di Presidente è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta Regionale.
 
Art. 22 Il Vice Presidente della Camera di Commercio
  1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta, a maggioranza assoluta dei componenti presenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
  2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
  3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato non oltre sessanta giorni dalla data di inizio della vacanza.
 
Art. 23 Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio
  1. La Giunta decade in seguito allo scioglimento del Consiglio.
  2. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti e il Presidente provvede a convocare il Consiglio per l’elezione della nuova Giunta in un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni.
 
Art. 24 Obbligo di astensione
  1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall’adottare gli atti, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l’argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
  2. Le disposizioni sull’obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal Dirigente Vicario o da un componente dell’organo collegiale scelto dal Presidente.
 

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 
Art. 25 Nomina e composizione
  1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro  delle imprese e del Made in Italy e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all’Albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
  3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
  4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio, quest’ultimo sarà sostituito da uno dei membri supplenti, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato, lo sostituisca, con le modalità di legge e di Statuto.
  5. Il Consiglio attiva le procedure per la sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
  6. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
 
Art. 26 Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti
  1. Il Collegio è convocato dal suo presidente, per sua iniziativa, o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.
  2. Le riunioni del Collegio si svolgono di norma in presenza; è tuttavia consentito che si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
 
Art. 27 Competenze del Collegio dei revisori dei conti
  1. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità allo Statuto, alle disposizioni di legge e di regolamento, in particolare della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. e alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d’esercizio predisposto dalla Giunta. Riferisce al Presidente – che ne informa immediatamente la Giunta e il Consiglio – sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell’attività di verifica.
  2. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, a ispezioni e controlli e hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, con il vincolo della riservatezza. Qualora essi procedano individualmente, gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei revisori dei conti.
  3. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

 

TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

 

CAPO I  - ORDINAMENTO

 
Art.28 Ordinamento della Camera di Commercio
  1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale e ai Dirigenti.
  2. La Camera di Commercio disciplina, con appositi provvedimenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa.
 
Art. 29 Il Segretario Generale
  1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.
  2. La Giunta nomina, su proposta del Segretario Generale, il Vice Segretario Generale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.
  3. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l’attività. In particolare:
    1. cura l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
    2. nell’ambito dell’attività di programmazione dell’Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;
    3. coadiuva il Presidente nella sua attività e nell’esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
    4. ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da un funzionario camerale, dallo stesso appositamente incaricato, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
    5. adotta gli atti relativi all’organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio;
    6. adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio, ad esclusione di quelli assegnati ai dirigenti;
    7. dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti; esercita con proprio atto, in caso di accertata e prolungata inerzia, e previa contestazione, potere sostitutivo su specifiche materie nei riguardi dei dirigenti; promuove l’adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie, a seguito di eventuali accertamenti negativi;
    8. promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza, previa autorizzazione della Giunta; determina sulla costituzione in giudizio in materia di tributi, tenuta di albi, registri e ruoli, nonché nei giudizi di opposizione promossi avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dall’Ente nell’esercizio della potestà amministrativa sanzionatoria, ad eccezione di quelli peculiari e atipici, per materia o entità della sanzione, che saranno comunque sottoposti alla Giunta; 
    9. richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
    10. svolge, sentiti i dirigenti di Area, attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, ad esclusione degli atti espressamente assegnati alle competenze dei dirigenti di Area; sottoscrive i contratti individuali di lavoro;
    11. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
    12. decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
    13. esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerali.
  4. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.
  5. La Giunta nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Dirigente Vicario, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.
 
Art. 30 La Dirigenza
  1. Ai dirigenti spetta l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, nell’ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
  2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:
    1. curano l’attuazione dei programmi assegnati, adottando tutti gli atti di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate dell’Area di pertinenza;
    2. nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
    3. dirigono, coordinano e controllano le attività delle aree organizzative ed operative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
    4. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
    5. esercitano attività propositiva con riguardo agli indirizzi ed ai programmi dell’Ente;
    6. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio settore/area;
    7. concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore/area;
    8. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale.
 

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

 
Art. 31 Forme di valutazione
  1. La Camera di Commercio assicura, attraverso idonei strumenti, il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, e il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.
 
Art. 32 Il personale
  1. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia di pianificazione assunzionale.
  2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza, nonché dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica.
  3. La Camera di Commercio, nell’ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l’ordinamento del personale.

 

TITOLO IV PARTECIPAZIONI E AZIENDE SPECIALI

 

CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

 
Art. 33 Partecipazioni
  1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile,  con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e,   nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 175/2016, a società, previa acquisizione delle approvazioni previste dalla normativa vigente.
  2. La Camera di Commercio nell’interesse delle imprese e del mercato, può costituire o partecipare ad altre forme associative, e fondazioni, che abbiano per oggetto obiettivi e iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. Ai fini della partecipazione, la Camera di Commercio deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.
  3. Non possono essere concessi contributi a società partecipate, a eccezione di quelli derivanti dalla partecipazione a società consortili di sistema.
  4. La partecipazione a enti che prevedano il pagamento di contributi annuali o straordinari di gestione, deliberati dai propri organi, non è consentita, se non quando sia espressamente previsto che l’obbligo di pagamento del contributo sia vincolante per la Camera di Commercio soltanto dopo l’approvazione della Giunta, ovvero quando sia possibile esercitare immediatamente incondizionato diritto di recesso dell’Ente.
 
Art. 34 Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi e associazioni
  1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi e associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati, nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.
  2. I medesimi rappresentanti informano gli Organi della Camera di Commercio sulla gestione dell’ente al quale sono preposti. Qualora richiesto, redigono e presentano relazioni dettagliate sull’attività dell’ente e sui progetti di sviluppo.
 

CAPO II - LE AZIENDE SPECIALI

 
Art. 35 Aziende Speciali
  1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, dandone comunicazione al Ministro delle imprese e del Made in Italy, in forma singola o associata, Aziende Speciali secondo le norme del diritto privato, nell’ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.
  2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio, comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta. La Camera di Commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
  3. La Giunta delibera l’istituzione, la trasformazione ovvero la relativa soppressione e gli statuti delle Aziende Speciali nell’ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.
  4. Gli amministratori  e i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati, rispettivamente, dalla Giunta e dalle Amministrazioni individuate dalla legge, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.
  5. Nel perseguimento dei propri scopi, le Aziende Speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.

 

Art. 36 Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali
  1. Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue Aziende Speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle Aziende stesse, compresa la facoltà di articolare gli assetti organizzativi più opportuni per l’efficienza e l’economicità dei servizi ai quali le Aziende Speciali sono preposte.
  2. Gli Organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi assegnati, anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle Aziende stesse. I Presidenti delle Aziende Speciali riferiscono periodicamente alla Giunta sull’andamento della gestione.
 
Art. 37 Collegio dei Revisori delle Aziende Speciali
  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.
  2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.
  3. I principi di cui all’art. 25 commi 3 e 6 si applicano anche al Collegio dei revisori delle Aziende Speciali.
 
Art. 37 Mezzi finanziari delle Aziende Speciali
  1. Le entrate delle Aziende Speciali sono costituite da:
    1. proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
    2. contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio, nell’ambito del preventivo economico, in relazione alla missione istituzionale dell’Azienda;
    3. contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell’Unione Europea;
    4. altre eventuali entrate.
 

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

 
Art. 39 Istituti di partecipazione
  1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l’orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta.
 
Art. 40 Diritto di informazione
  1. La Camera di Commercio promuove e favorisce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori, secondo le previsioni di cui alle norme in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, anche civico generalizzato, e trasparenza. La Camera di Commercio promuove, altresì, la conoscenza della propria attività, attraverso adeguati strumenti di informazione, anche telematici.
 
Art. 41 Istanze e proposte
  1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali, possono proporre agli Organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell’Ente camerale.
 
Art. 42 Consulta delle Associazioni
  1. Al fine di favorire il dibattito sulla competitività del territorio, potenziando il raccordo con le componenti del sistema di rappresentanza delle imprese, il Presidente convoca, di norma due volte l’anno, la Consulta delle Associazioni.
  2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio ed è costituita dai Presidenti delle Associazioni di categoria provinciali rappresentate in Consiglio.
  3. I componenti della Consulta possono farsi sostituire, nelle singole riunioni, da persona a ciò espressamente delegata.
  4. La Consulta fornisce pareri e proposte su tutte le materie di preminente interesse per le imprese.

 

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

 
Art.43 Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio
  1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento secondo le norme vigenti ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
 

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

 
Art. 44 Pubblicità ed entrata in vigore
  1. Lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Firenze ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione ed è inviato al Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  2. I regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Firenze ed entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione.
 
Art. 45 Revisione dello Statuto
  1. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio con le modalità e maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.
  2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta o da almeno la metà dei consiglieri.
 
Art. 46 Norma transitoria
  1. La ripartizione dei settori economici in seno al Consiglio definita nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto, trova prima applicazione in occasione del rinnovo degli Organi successivo all’approvazione del presente Statuto.
  2. Le ulteriori modifiche apportate con il presente Statuto entrano in vigore secondo le modalità di cui all’articolo 44.
 
Art. 47 Norma di rinvio
  1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare la normativa speciale sull’ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nei relativi regolamenti di attuazione.
 

 

ALLEGATO

Settori attività economiche
Seggi
Agricoltura
1
Industria
4
Artigianato
3
Commercio
4
Cooperazione
1
Turismo
1
Trasporti e spedizioni
1
Credito e assicurazioni
1
Servizi alle imprese
5
Altri settori
1
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1
Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti 1
Ordini professionali
1
 
Totale componenti il Consiglio camerale
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
AllegatoDimensione
PDF icon Statuto con allegato e appendice2.33 MB
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Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 8 Novembre, 2023 - 10:44