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Regolamento del Consiglio camerale

Modificato con la delibera di Consiglio n. 6/all. del 26 luglio 2018

Regolamento del Consiglio camerale

Articolo 1
Insediamento del Consiglio Camerale
  1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato dal decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite nel D.M. Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, Regolamento d'esecuzione dell'art. 12, quarto comma, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e sue successive modifiche e integrazioni.
 
Articolo 2
Adempimenti della prima riunione
  1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta Camerale.
  2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.
 
Articolo 3
Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale
  1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, dirige e regola la discussione; garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sciogliere le riunioni nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
  2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente; qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età.
 
Articolo 4
Convocazione del Consiglio
  1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
  2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando venga convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta camerale o di almeno un quarto dei consiglieri, con l'indicazione, in tal caso, degli argomenti che si intendono trattare.
  3. Il Consiglio è convocato mediante avviso inoltrato per posta, posta elettronica o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. Per ragioni d'urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno due giorni prima della riunione. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l’ordine del giorno già trasmesso.
  4. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione del Consiglio alla quale è stato invitato.
 
Articolo 5
Ordine del giorno
  1. Il Presidente fissa l’Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio.
  2. Ogni consigliere può presentare proposte; la proposta deve essere posta all’Ordine del Giorno della prima seduta utile.
  3. L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio deve essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato sul sito della Camera di Commercio nei termini prescritti per la convocazione, salvo i casi in cui le sedute per legge non siano pubbliche.
 
Articolo 6
Deposito di atti e documenti
  1. Gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri mediante pubblicazione in apposita area riservata del sito camerale almeno 2 giorni prima della seduta.
  2. Tale termine è ridotto a 1 giorno nel caso di convocazione d'urgenza.
 
Articolo 7
Modalità di svolgimento delle sedute
  1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica; non sono ammesse deleghe. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio delibera con la presenza di almeno due terzi dei componenti. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e/o dallo Statuto.
  3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione fino ad un massimo di un'ora della seduta in corso. Qualora, alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o successivamente venga meno il numero legale, la seduta è tolta.
  4. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri presenti fisicamente  sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula.
  5. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche mediante l’ausilio di apparecchiature telefoniche o informatiche, quali la teleconferenza in viva voce, la videoconferenza, sia tramite linee telefoniche che tramite internet, purché il Presidente e il Segretario della seduta siano fisicamente presenti nel luogo dove è stata convocata la riunione e purché sia possibile:
    • al Presidente, anche tramite il Segretario della seduta, identificare con certezza tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    • per tutti i partecipanti, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno;
    • al segretario verbalizzante percepire adeguatamente tutti gli interventi al fine della verbalizzazione.
  6. Non è consentita la partecipazione a distanza al Consiglio, mediante le modalità di cui al p. 5, se all’ordine del giorno della seduta sono posti argomenti sui quali è prevista la votazione a scrutinio segreto.
  7. Qualora nell’ora prevista per l’inizio del Consiglio non fosse tecnicamente possibile il collegamento in video o audio conferenza, tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, il Consiglio sarà comunque valido se nel luogo dove è stato convocato sono fisicamente presenti il Presidente, il Segretario e un numero di componenti tali da garantire il numero legale.
 
Articolo 8
Mancata partecipazione alle sedute
  1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile, salvo casi eccezionali, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
  2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
 
Articolo 9
Pubblicità delle sedute
  1. Le sedute del Consiglio camerale sono, di norma, aperte al pubblico, che può assistervi, rimanendo in silenzio e mantenendo un contegno rispettoso.
  2. Qualora il pubblico disturbi il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento del responsabile ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati.
 
Articolo 10
Segretario del Consiglio camerale
  1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio ha la responsabilità della segreteria del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente vicario.
  2. Nei casi di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Dirigente vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
  3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Dirigente Vicario hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere designato dal Presidente, limitatamente alla trattazione dei relativi affari.
 
Articolo 11
Redazione ed approvazione del verbale delle sedute
  1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto il verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce. Il verbale consta dell’insieme delle delibere adottate.
  2. Le delibere devono contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario degli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
  3. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
  4. Il verbale è letto nella riunione del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. È dato per letto se recapitato ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio.
  5. Ogni consigliere può chiedere la parola per richiedere rettifiche nel verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel verbale stesso o per fatto personale.
  6. Il verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri aventi diritto.
 
Articolo 12
Nomina degli scrutatori
  1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, nomina due scrutatori.
 
Articolo 13
Comunicazioni del Presidente
  1. Durante la seduta il Presidente:
    • comunica i messaggi e le eventuali note pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri;
    • comunica ovvero invita il Segretario Generale a comunicare le richieste di notizie e chiarimenti e le proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle riunioni;
    • dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.
  2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni.
 
Articolo 14
Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
  1. In ogni seduta il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
  2. Il Consiglio non può deliberare su alcun argomento che non sia all’ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i consiglieri e il collegio dei Revisori dei Conti e vi sia unanimità sulla trattazione dell'argomento in questione.
  3. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri, e con l’accordo della maggioranza dei presenti, si può disporre una modifica nell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
 
Articolo 15
Illustrazione degli argomenti - Discussione generale
  1. La discussione generale sull’argomento all’ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o, su invito di questi, di un consigliere o del Segretario Generale. Nel caso degli argomenti messi all'ordine del giorno su richiesta dei consiglieri, la relazione sarà svolta da uno dei richiedenti. La trattazione dell’argomento può essere anche affidata ad un dipendente della Camera o a un esperto esterno. La relazione non può superare di norma la durata di dieci minuti. L'illustrazione può essere fatta anche mediante relazione scritta distribuita ai consiglieri prima della discussione.
  2. Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.
 
Articolo 16
Facoltà di parola
  1. Il Presidente dà facoltà di parola al Consigliere che ne faccia richiesta. Nessuno può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
  2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
  3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.
 
Articolo 17
Ordine degli interventi dei Consiglieri
  1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
  2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
  3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può, di norma, prendere la parola una sola volta.
  4. Gli interventi dei Consiglieri devono essere inerenti l’argomento all’Ordine del Giorno, diversamente il Presidente può sospendere l’intervento.
 
Articolo 18
Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale
  1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
  2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
  3. Prima della votazione possono intervenire, per cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
  4. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio, senza discussione, con voto palese.
  5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.
 
Articolo 19
Ordine dei lavori
  1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento non osservi le prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente.
  2. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi più gravi, il Presidente scioglie la seduta.
 
Articolo 20
Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva
  1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
  2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione o il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
  3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, il proponente e i Consiglieri che lo richiedono.
  4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.
 
Articolo 21
Chiusura della discussione
  1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.
 
Articolo 22
Sistemi di votazione
  1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese, tranne nel caso in cui lo preveda la norma, o  la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto.
  2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.
 
Articolo 23
Votazione palese
  1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
  2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
  3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 
Articolo 24
Controprova
  1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri.
  2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.
 
Articolo 25
Votazione per appello nominale
  1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno dieci Consiglieri o per determinazione del Presidente.
  2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no".
  3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
 
Articolo 26
Votazione per scrutinio segreto
  1. Nei casi in cui a norma di legge o Statuto si proceda a scrutinio segreto, la votazione si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
  2. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
  3. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
  4. Le schede delle votazioni, comprese quelle contestate o annullate, sono conservate nell’archivio della Camera di Commercio.
 
Articolo 27
Annullamento e ripetizione della votazione
  1. Nell'ipotesi di accertate irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.
 
Articolo 28
Dichiarazione di voto
  1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.
  2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
  3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
  4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.
 
Articolo 29
Richiesta di notizie e chiarimenti
  1. I Consiglieri, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art.11 dello Statuto, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano la vita e l'attività della Camera di Commercio.
  2. Possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
  3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva  seduta.
  4. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto, il Presidente.
  5. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
  6. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione.
 
Articolo 30
Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri
  1. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere copia degli atti deliberativi, nel rispetto della normativa sul procedimento e l’accesso agli atti.
 
Articolo 31
Commissione consiliare di monitoraggio dell’attività promozionale
  1. La Commissione consiliare per il monitoraggio dell’attività promozionale, di cui all’art. 14 dello Statuto camerale, laddove costituita, è composta da 5 membri nominati dal Consiglio camerale fra i suoi componenti.
  2. Il Presidente convoca la prima seduta della Commissione entro 30 giorni dalla sua costituzione deliberata dal Consiglio; nella stessa seduta la Commissione elegge, fra i suoi membri, il Presidente. Nella votazione ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporti il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino uguale numero di voti, si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si proclama eletto il più anziano di età. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano d’età.
  3. Il Segretario Generale o il Dirigente dell’Area Servizi di promozione funge da segretario della Commissione. In caso di assenza del dirigente le funzioni sono svolte dal componente più giovane della Commissione.
  4. La Commissione ha funzioni di monitoraggio e verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività promozionale.
  5. Le riunioni sono convocate dal Presidente; di norma si tengono presso la Camera di Commercio. Non è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.
  6. Delle sedute viene redatto un sommario verbale a cura del segretario, sottoscritto, dopo l’approvazione nella seduta successiva cui si riferisce, dal Presidente e dal segretario.
 
Articolo 32
Modifiche al Regolamento
  1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
 
Articolo 33
Norma di rinvio
  1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.
 
Articolo 34
Entrata in vigore
Il presente Regolamento e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio, salvo diversa indicazione.
 
 
 
Allegati: 
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 28 Agosto, 2018 - 12:57