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Regolamento di funzionamento della Giunta della Camera di Commercio di Firenze

Approvato con la delibera di Giunta camerale n. 92/all. del 15 maggio 2012 e modificato con la delibera di Giunta camerale n. 209/all. del 10 dicembre 2019

Regolamento di funzionamento della Giunta della Camera di Commercio di Firenze

Art. 1
Oggetto del Regolamento
  1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento interno della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (di seguito “Giunta”).
 
Art. 2
La Giunta
  1. La Giunta è organo esecutivo collegiale della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di membri pari a 7.
  2. La composizione e le competenze della Giunta sono previste dalla legge e dall'art. 14 capo III dello Statuto.
 
Art. 3
Funzioni e deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio
  1. La Giunta svolge le funzioni di cui all'articolo 15 dello Statuto, nonché tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
  2. La Giunta può, in caso d'urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; la deliberazione deve recare nell'oggetto la specifica dicitura "deliberazione d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio" e nel preambolo deve indicare espressamente i presupposti d'urgenza.
  3. La deliberazione, a cura del Presidente, è iscritta per la ratifica nell’ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio.
 
Art. 4
Attribuzioni del Presidente
  1. Il Presidente convoca e presiede la Giunta; ne dirige e regola le sedute e la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; sottopone all’esame, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali la Giunta è chiamata a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le riunioni e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno, per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente.
 
Art. 5
Elezione del Vice Presidente
  1. Nella prima adunanza, la Giunta elegge tra i propri componenti il Vice Presidente con il voto della maggioranza assoluta dei componenti stessi.
  2. Nella eventuale seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti dei presenti.
  3. Il Presidente procede alla proclamazione del Vice Presidente eletto nel corso della medesima seduta.
 
Art. 6
Riunioni della Giunta
  1. La prima riunione della Giunta si tiene su convocazione del Presidente entro quindici giorni dall'elezione.
  2. La Giunta si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente.
  3. La Giunta si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, almeno tre membri.
  4. Le sedute della Giunta si tengono, di norma, presso una sala della sede legale camerale. Per particolari ragioni, il Presidente può convocare la Giunta presso un’altra sede camerale o una sala di un’Azienda speciale camerale.
  5. La partecipazione alle Giunte può avvenire anche mediante l’ausilio di apparecchiature telefoniche o informatiche, quali la teleconferenza in viva voce, la videoconferenza, sia tramite linee telefoniche che tramite internet, purché:
    • il Presidente e il Segretario della seduta siano fisicamente presenti nel luogo dove è stata convocata la riunione, e purché sia possibile:
    • il Presidente, anche tramite il Segretario della seduta, possa identificare con certezza tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    • tutti i partecipanti possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno;
    • il Segretario verbalizzante possa percepire adeguatamente tutti gli interventi al fine della verbalizzazione.
  1. Nell’ordine del giorno il Presidente espressamente indica i punti per i quali non è applicabile il comma 5.
  2. Non è consentita la partecipazione a distanza alla Giunta, mediante le modalità di cui al punto 5, se all’ordine del giorno della seduta sono posti argomenti sui quali è prevista la votazione a scrutinio segreto.
  3. Qualora nell’ora prevista per l’inizio della Giunta non fosse tecnicamente possibile il collegamento in video o audioconferenza, tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, la Giunta sarà comunque valida se nel luogo dove è stata convocata sono fisicamente presenti il Presidente, il Segretario e un numero di componenti tali da garantire il numero legale.
 
Art. 7
Convocazione della Giunta
  1. La Giunta è convocata dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno, con regolare cadenza in modo da garantire il corretto svolgimento delle sue funzioni. Può altresì essere convocata su motivata richiesta scritta di almeno tre membri di Giunta, con specifica indicazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione.
  2. La convocazione è effettuata mediante avviso, inoltrato per posta, telegramma, fax, posta elettronica, PEC, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta; per tali comunicazioni, il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
  3. Nei casi di urgenza, la Giunta può essere convocata con avviso inviato almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l’ordine del giorno già trasmesso.
  4. La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno viene inviata, di norma, per  posta elettronica, ai membri di Giunta e ai Revisori dei Conti almeno il giorno prima della riunione.
  5. Presso la Segreteria Organi Collegiali è raccolta, a disposizione dei membri di Giunta, il giorno stesso della seduta, la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno.
 
Art. 8
Numero legale e maggioranze richieste per l’adozione di deliberazioni
  1. Le riunioni di Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel computo sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.
  2. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge, lo Statuto o il presente Regolamento richiedano una maggioranza qualificata.
  3. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta fino a un massimo di un'ora. Qualora, alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o successivamente venga meno il numero legale, la seduta è rinviata ad altra data.
  4. Nel verbale è fatta menzione della mancanza del numero legale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
  5. I membri di Giunta sono tenuti ad apporre per ciascuna seduta la firma sul foglio delle presenze e a informare il Presidente in caso di allontanamento dall'aula che comporti la mancata partecipazione alla votazione.
 
Art. 9
Obbligo di astensione
  1. Il Presidente e i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall’adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e, comunque, ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l’argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.
  2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione da un membro di Giunta scelto dal Presidente.
 
Art. 10
Pubblicità delle sedute
  1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
  2. Alle sedute, oltre al Presidente e ai membri di Giunta, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i funzionari camerali la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta, le persone delle quali sia stata disposta l’audizione, personalità del mondo politico ed economico, ed esperti di comprovata professionalità invitati dal Presidente.
 
Art. 11
Segretario della Giunta
  1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di Segretario della Giunta. In caso di sua assenza o impedimento, può essere sostituito dal Dirigente Vicario.
  2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretario Generale e del Dirigente Vicario, le funzioni di Segretario di Giunta sono attribuite a un membro di Giunta scelto dal Presidente.
  3. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, non può svolgere la funzione di Segretario della Giunta nei casi previsti dall’articolo 9. In tali ipotesi, il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala di adunanza e le funzioni di Segretario, limitatamente alla trattazione dei relativi argomenti, sono svolte da un membro di Giunta scelto dal Presidente.
 
Art. 12
Redazione ed approvazione del verbale
  1. Il verbale di ogni seduta di Giunta è redatto a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
  2. Il verbale è formato dalle Comunicazioni e dalle Delibere, nelle quali viene riportato il resoconto sommario di tutti gli interventi degli aventi diritto al voto, nonché l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
  3. Dopo ciascuna votazione, ogni componente di Giunta può far risultare a verbale le ragioni del suo voto contrario.
  4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
  5. Il verbale è portato all’approvazione della Giunta nella prima seduta utile.
 
Art. 13
Comunicazioni del Presidente
  1. Durante la seduta,  il Presidente comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute, aventi per oggetto materie di interesse della Giunta, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai membri di Giunta; dà inoltre le comunicazioni di interesse della Giunta medesima.
 
Art. 14
Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
  1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati nell'articolo precedente, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine previsto nell'avviso di convocazione.
  2. Il Presidente, autonomamente o su richiesta di un membro di Giunta, può decidere di invertire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
  3. La Giunta non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, salvo che tutti i membri di Giunta in carica siano presenti alla seduta e acconsentano alla trattazione dell’argomento; si può prescindere dalla presenza di tutti i membri di Giunta esclusivamente nel caso in cui l’assenza di uno dei componenti sia giustificata da un impedimento non temporaneo, documentato, che abbia causato la mancata partecipazione ad almeno tre sedute consecutive.
  4. La discussione generale su ciascun argomento all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente, ovvero del Segretario Generale su invito del Presidente.
  5. Nella discussione ciascun componente di Giunta può intervenire, avendone avuta  facoltà dal Presidente.
  6. Dopo la discussione o, nel caso non vi sia dibattito, dopo la presentazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la votazione.
  7. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che partecipa di diritto alle riunioni della Giunta, rilascia, nei casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, o se richiesto dalla Giunta, collegialmente, il proprio parere per iscritto.
 
Art. 15
Ordine dei lavori
  1. Il membro di Giunta che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento, o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori, viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.
  2. Qualora durante la riunione vi siano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano al suo rientro, scioglie la seduta.
 
Art. 16
Rinvio
  1. Si possono rinviare delibere all’ordine del giorno quando, per approfondimenti, è necessario acquisire ulteriori notizie utili ai fini della decisione su proposta dei membri di Giunta.
Art. 17
Sistemi di votazione
  1. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto; si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.
  2. Al termine della votazione il Presidente proclama l’esito, dichiarando se la proposta è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.
 
Art. 18
Votazione palese
  1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale; il metodo è scelto di volta in volta dal Presidente.
  2. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 
Art. 19
Votazione per scrutinio segreto
  1. Si può fare ricorso allo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone fisiche, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
  2. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede siglate dal Segretario Generale, da depositare personalmente nell'urna, previo appello nominale.
  3. Chiusa la votazione, il Presidente e il Segretario Generale effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
  4. Nell'ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.
  5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
 
Art. 20
Diritto di visione e informazione dei membri di Giunta sull’attività amministrativa della Camera di Commercio
  1. I membri di Giunta, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all’attività amministrativa della Camera di Commercio e allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza, e di ottenere copia degli atti deliberativi; essi possono altresì rivolgere al Presidente della Camera di Commercio proposte e raccomandazioni scritte o verbali, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
 
Art. 21
Relazione dei rappresentanti della Camera di Commercio presso Enti
  1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende Speciali, Società, Enti, Consorzi, Comitati, Commissioni, Associazioni e simili, sono tenute a presentare, qualora la Giunta lo richieda, un rapporto sulla gestione dell’Ente al quale sono preposti.
 
Art. 22
Adempimenti successivi all’approvazione e modifiche al Regolamento
  1. Il presente Regolamento è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva all’approvazione.
  2. La Giunta apporta modifiche e integrazioni al presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e provvede, conseguentemente, alla comunicazione di cui al precedente comma.
 
Art. 23
Norma di rinvio
  1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto e, in quanto applicabili, le norme del Regolamento del Consiglio.
 
Art. 24
Entrata in vigore
  1. Il presente Regolamento e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio, salvo diversa disposizione nella deliberazione di Giunta di approvazione.
 
Il Segretario Generale
(Laura Benedetto)
 
Il Presidente
(Leonardo Bassilichi)
 
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 21 Gennaio, 2020 - 14:32