Termini per il pagamento
Le imprese che al
1° gennaio 2017 sono già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare il diritto annuale 2017 alla Camera di commercio, entro il
30 giugno 2017 (o entro il
termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi).
Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, cioè entro il 31 luglio, è comunque possibile effettuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.
Per tutti gli altri contribuenti, invece, le scadenze rimangono invariate.
Le nuove iscrizioni che avvengono nel 2017, sia di sede d'impresa che di unità locale, sono tenute al versamento del diritto al momento dell'iscrizione o entro 30 giorni data del protocollo telematico di richiesta di iscrizione.
Modalità di pagamento
la Camera di Commercio di Firenze ha applicato su tali importi la
maggiorazione del
20% (art. 18, c. 10 della L. 580/93).
Quest’anno la procedura per definire le
maggiorazioni camerali rispetto agli importi nazionali, non è passata per la semplice deliberazione camerale, come avvenuto sempre in passato, ma anche, vista la sua destinazione al finanziamento di progetti strategici definiti a livello nazionale,
per approvazione con decreto ministeriale.
Il Decreto ministeriale del 22/05/2017 , relativo alle maggiorazioni 2017 applicate dalle Camere di Commercio, compresa quella del 20% deliberata da Firenze (Delib. Cons. n. 2, del 04/04/2017), è stato registrato dalla Corte dei Conti al n. 626 solo in data 13/06/2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 il 28 giugno 2017.
Le imprese che prima di tale pubblicazione, ovvero entro il 28 giugno 2017, avessero già correttamente pagato l’importo privo della maggiorazione camerale del 20% (importo di cui al punto 1 nel programma di calcolo), dovranno versare la maggiorazione (importo di cui al punto 2 nel programma di calcolo) entro il 30 novembre 2017 (saldo imposte sui redditi), senza aggiunta di interessi o sanzione.
Metodo di pagamento
Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello di pagamento unificato
F24 TELEMATICO .